L.R. Veneto 4/2022
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, includendo anche l’ambito zootecnico tra le attività di promozione/innovazione e sopprimendo il riferimento ai prodotti agroalimentari in una specifica lettera dell’articolo 2 della LR 37/2014. Non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BUR Veneto (18 febbraio 2022).
Modifiche all’oggetto e alle attività dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
Modifiche alla disciplina dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
La legge regionale del Veneto interviene in modo puntuale sulla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, che ha istituito l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario. L’obiettivo è aggiornare l’ambito delle attività dell’Agenzia, ampliandolo al settore zootecnico e rimodulando un riferimento testuale relativo ai prodotti agroalimentari.
Ambito delle modifiche normative
La novella riguarda esclusivamente l’articolo 2 della legge regionale n. 37 del 2014, come già modificato dalla legge regionale n. 45 del 2017. La disciplina risultante si applica nel territorio della Regione del Veneto e resta confinata all’organizzazione e alle funzioni dell’Agenzia regionale.
Contenuto sostanziale dell’intervento
Sul piano operativo, il provvedimento apporta due correzioni al comma 1 dell’articolo 2:
- alla lettera b), dopo le parole “agricolo, agroalimentare, forestale” viene inserito anche “zootecnico”, così da ricomprendere espressamente questo ulteriore settore tra quelli interessati dall’attività dell’Agenzia;
- alla lettera d bis), le parole “dei prodotti agroalimentari” vengono soppresse.
Il risultato è un aggiornamento lessicale e funzionale della missione dell’Agenzia, senza una riscrittura complessiva della sua disciplina.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria. La sua attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Poiché il BUR riporta la pubblicazione il 18 febbraio 2022, da tale data la modifica risulta efficace.
Valutazione di attualità
L’atto non appare deprecato: si tratta di una modifica puntuale a una disciplina regionale ancora strutturalmente utile per definire le competenze dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.
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