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Legge

L.R. Veneto 6/2022

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare.

Normativa regionaleL.R. Veneto 6/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 6/2022 aggiorna varie discipline su Garante dei diritti della persona, nomine, attività negoziata, autonomia del Consiglio, enti e società regionali, cooperazione internazionale e valorizzazione/alienazione di immobili. Introduce nuove deleghe interne agli enti, modifica il regime di alcune società e controlli regionali, disciplina alienazioni immobiliari. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Adeguamento ordinamentale 2022 su affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e patrimonio immobiliare

Adeguamento ordinamentale 2022 in materia istituzionale, enti regionali, cooperazione e patrimonio immobiliare

La legge regionale del Veneto n. 6 del 15 marzo 2022 interviene in modo puntuale su varie leggi regionali vigenti, con finalità di aggiornamento ordinamentale e di coordinamento delle discipline su organi regionali, enti e società partecipate, cooperazione internazionale e gestione del patrimonio immobiliare regionale.

Affari istituzionali

La legge elimina una previsione della normativa organizzativa della Giunta regionale e aggiorna la disciplina del Garante regionale dei diritti della persona, del regime delle nomine negli organi societari e di alcuni profili dell’autonomia consiliare.

  • Viene abrogata la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 54/2012.
  • Per il Garante regionale dei diritti della persona, l’indennità è determinata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro 15 giorni dal giuramento, in misura non superiore al 60% delle indennità richiamate dalla legge regionale n. 5/1997.
  • Al Garante non residente a Venezia spetta il rimborso delle spese di trasporto per le giornate di accesso alla sede, secondo le regole indicate, oppure il rimborso chilometrico con pedaggi se usa il proprio mezzo; spetta inoltre il trattamento di missione per gli spostamenti disposti per ragioni d’ufficio.
  • In prima applicazione, la deliberazione dell’Ufficio di presidenza decorre dalla data del giuramento del Garante.
  • In materia di nomine e designazioni, è fatta salva la possibilità di terzo mandato per i componenti dell’organo di amministrazione di una società di capitali.
  • Per i gruppi consiliari, il trattamento economico previsto per il comma 6 dell’articolo 43 può essere attribuito, su richiesta del Presidente dell’intergruppo, al responsabile del gruppo con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due gruppi che rappresentino complessivamente almeno 20 consiglieri.

Attività negoziata e programmazione

La legge inserisce nella legge sulla programmazione un nuovo titolo dedicato all’attività negoziata, per favorire il coordinamento di opere o interventi di interesse regionale che coinvolgano più soggetti pubblici e privati.

  • La Giunta regionale può promuovere tavoli tecnici, anche tematici, quando l’opera o l’intervento presenti rilevante interesse regionale e vi sia opportunità in relazione alle esigenze del procedimento e alla linea d’azione comune.
  • I tavoli sono coordinati dalla struttura regionale competente in materia di enti locali, che svolge funzione di segreteria tecnica.
  • Le strutture competenti attivano i tavoli e definiscono le modalità organizzative nel provvedimento di costituzione.
  • Per valutare il rilevante interesse regionale la Giunta può avvalersi del NUVV.
  • La Giunta prende atto degli esiti dei tavoli e assume le iniziative necessarie per conseguire gli obiettivi dell’articolo.

Enti e società regionali

La legge introduce una più ampia possibilità di delega interna delle funzioni direttive negli enti regionali e modifica alcune regole relative a società regionali e controlli.

  • Gli enti regionali, nei rispettivi regolamenti organizzativi soggetti al controllo regionale, possono prevedere che il direttore deleghi proprie funzioni a un altro dirigente del medesimo ente, che assume la denominazione di Vicedirettore.
  • La previsione è formulata in analogia con quella già prevista per le strutture della Giunta regionale.
  • Per Infrastrutture Venete s.r.l. viene eliminato il riferimento al regime di in house providing.
  • In materia di società partecipate da enti regionali, il richiamo normativo viene corretto dall’articolo 6 della legge regionale n. 24/2014.
  • Viene modificata la disciplina del controllo sui rendiconti e sulle partecipate contenuta nella legge regionale n. 47/2012: la rubrica dell’articolo 18 viene depurata del riferimento alle società partecipate e il comma 2 è abrogato.
  • Sono inoltre abrogati integralmente gli articoli 19 e 20 della medesima legge regionale n. 47/2012.

Cooperazione internazionale

La legge amplia le finalità degli interventi regionali in materia di diritti umani e cooperazione allo sviluppo sostenibile.

  • Tra le attività regionali è espressamente ricompresa la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale realizzati in collaborazione con enti territoriali di Stati esteri, organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative e relative agenzie.

Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare

La legge riformula le regole regionali sul controllo delle operazioni di valorizzazione e alienazione di immobili degli enti strumentali o dipendenti e introduce una specifica autorizzazione per talune cessioni di immobili regionali.

  • Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà di enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e altri organismi strumentali o dipendenti sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo la disciplina sul controllo degli enti regionali o secondo le norme di settore.
  • Le alienazioni di immobili di proprietà regionale in favore di altri enti pubblici non economici, quando finalizzate al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, sono autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non inserite nel piano di valorizzazione e/o alienazione.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria e fissa la propria entrata in vigore.

  • All’attuazione si provvede con le risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
  • La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Obsolescenza

L’atto non appare obsoleto in senso pratico, perché contiene ancora disposizioni organizzative e procedurali utili per l’ordinamento regionale veneto e non risulta limitato a un esercizio finanziario o a un evento ormai concluso.

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