L.R. Veneto 2/2022
Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il Piano faunistico-venatorio regionale del Veneto 2022-2027, valido dal 1° febbraio 2022 per cinque anni, e modifica la legge regionale n. 50/1993 su tesserino venatorio, forme di caccia, autorizzazioni pluriennali, organi degli ATC e dei Comprensori alpini, permessi d’ospite, sanzioni disciplinari e pagamenti digitali. Abroga il precedente Piano 2007-2012 e la proroga 2021.
Piano faunistico-venatorio regionale Veneto 2022-2027 e modifiche alla disciplina venatoria regionale
Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027
La legge regionale del Veneto approva il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale per il quinquennio 2022-2027 e ne disciplina la gestione, il monitoraggio e gli aggiornamenti. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto.
Contenuto del Piano approvato
Il Piano è composto dai documenti allegati, tra cui:
- regolamento di attuazione con statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini;
- cartografie della Zona faunistica delle Alpi, del territorio lagunare e vallivo, degli ATC e dei Comprensori alpini;
- relazione al Piano con cartografie degli istituti di protezione della fauna selvatica, report analitico e tabella TASP;
- rapporto ambientale e sintesi non tecnica;
- rapporto ambientale con valutazione di incidenza ambientale;
- parere della Commissione regionale VAS con istruttoria VINCA e osservazioni.
Durata e decorrenza
Il Piano ha validità quinquennale con decorrenza dal 1° febbraio 2022. La precedente pianificazione 2007-2012 e la successiva proroga sono abrogate con effetto dalla medesima data.
Poteri della Giunta regionale
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare al Piano le modifiche necessarie purché non ne alterino i criteri informatori. Può inoltre valutare, sulla base di dati statistici ed evidenze scientifiche, l’individuazione di ulteriori valichi interessati dalla migrazione dell’avifauna e procedere ad aggiornamenti periodici. È prevista anche la revisione annuale dei dati del report analitico, della tabella di sintesi e delle cartografie per il monitoraggio dell’applicazione delle norme sui valichi migratori.
Modifiche alla legge regionale n. 50/1993: tutela della fauna e attività venatoria
La legge aggiorna in più punti la disciplina regionale della caccia e della protezione della fauna, introducendo obblighi di comunicazione, forme digitali di adempimento, nuove regole su autorizzazioni, organi gestori di ATC e Comprensori alpini, permessi d’ospite, disciplina interna e codice etico, oltre a aggiornare il sistema di pagamento dei tributi regionali.
Obblighi di comunicazione e tesserino venatorio
Chi rinvenga fauna selvatica morta, ferita o in difficoltà deve darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle autorità sanitarie competenti entro 24 ore. La Giunta può predisporre il tesserino venatorio anche in formato digitale tramite applicativo per smartphone, stabilendo modalità e tempi della progressiva sostituzione del cartaceo.
Forma di caccia e autorizzazioni pluriennali
I cacciatori devono comunicare entro il 15 luglio la forma di caccia prescelta in via esclusiva; l’opzione non può essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende confermata per le successive se non richiesta diversa scelta. Su domanda dell’interessato possono essere rilasciate autorizzazioni pluriennali fino a cinque anni, comunque non oltre la durata del Piano, con conferma annuale mediante il solo pagamento della tassa di concessione.
ATC, Comprensori alpini e organi direttivi
Sono rivisti i criteri di composizione dei comitati direttivi, con maggiore peso alla rappresentatività locale delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, e con presenza di esperti regionali. Il mantenimento della carica è subordinato all’iscrizione all’associazione che ha effettuato la designazione. Nei Comprensori alpini partecipano inoltre, con voto consultivo, da due a cinque soci esperti nelle tecniche venatorie. Gli organi possono rilasciare permessi giornalieri d’ospite agli iscritti secondo lo statuto.
Specificità per la Provincia di Belluno
Per i territori ricadenti nella Provincia di Belluno sono previste disposizioni particolari: la Provincia emana disposizioni integrative e attuative del provvedimento regionale in materia venatoria e, d’intesa con la Giunta, può adottare modifiche tenendo conto delle esigenze unitarie della Zona faunistica delle Alpi, delle consuetudini e tradizioni locali. Ai Comprensori bellunesi continuano ad applicarsi specifiche disposizioni già previste dalla normativa del 2016.
Disciplina interna, sanzioni e codice etico
ATC e Comprensori alpini possono adottare regolamenti con misure disciplinari verso i soci che violino norme venatorie, statuti, regolamenti o patti associativi. Le misure previste includono richiamo, censura, sospensione ed espulsione. La Giunta definisce i criteri regolamentari e le procedure in contraddittorio con gli interessati. È inoltre introdotto un codice etico per l’esercizio venatorio, da predisporre entro un anno, volto a promuovere autodisciplina, sostenibilità ambientale, rispetto della fauna e sicurezza nell’uso delle armi; esso entra a far parte integrante dei regolamenti disciplinari.
Pagamenti e formazione venatoria
I pagamenti di tasse di concessione e altri tributi dovuti alla Regione del Veneto devono avvenire tramite i sistemi di pagamento messi a disposizione o autorizzati dalla pubblica amministrazione. Vengono anche aggiornati i programmi d’esame per l’abilitazione venatoria, includendo nozioni su gestione amministrativa e contabile di ATC e Comprensori alpini e sulla Rete Natura 2000.
Disposizioni transitorie
Gli organi di gestione di ATC e Comprensori alpini in carica alla scadenza del Piano 2007-2012 assicurano l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi. Questi ultimi devono insediarsi entro 90 giorni dalla data di validità del nuovo Piano; in difetto, la Giunta nomina un commissario straordinario. Le zone per allenamento e addestramento dei cani da caccia già vigenti restano efficaci, nei limiti di compatibilità con il nuovo Piano, fino all’inizio della stagione venatoria 2022-2023. Restano valide anche le domande di rinnovo delle concessioni degli istituti del Titolo IV presentate entro la precedente scadenza, salvo compatibilità con la nuova pianificazione e possibilità di integrazione.
Abrogazioni, neutralità finanziaria ed entrata in vigore
Sono abrogate dal 1° febbraio 2022 la legge regionale sul Piano faunistico-venatorio 2007-2012 e la legge regionale di proroga del 2021. L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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