Cassazione Penale, Sentenza n. 18941/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, in sede di reclamo, aveva riconosciuto una violazione dell'art. 3 CEDU per 177 giorni e liquidato un indennizzo di 1.416,00 euro. Il ricorrente deduceva che il rimedio in forma di indennizzo fosse errato perché, a suo dire, non aveva terminato di espiare la pena: avrebbe ancora da scontare sei mesi di reclusione risultanti da un ordine di esecuzione di pene concorrenti (poi sospeso) e da una sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 luglio 2022 che avrebbe riconosciuto la continuazione con la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 agosto 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità delle allegazioni del ricorrente circa la persistente pena da espiare e per l'assenza di prove sulla unificazione/continuazione dedotta. Il Collegio ha richiamato i criteri di applicazione dell'art. 35-ter Ord. pen. (ristoro in forma specifica o monetaria) e la giurisprudenza sulla competenza in materia di rimedi risarcitori. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)
disciplinazione del ristoro per violazione dell'art. 3 CEDU: detrazione di pena (1 giorno ogni 10 di pregiudizio) o indennizzo monetario (8 euro per giorno); azione davanti al tribunale del capoluogo del distretto per chi ha cessato la detenzione entro 6 mesi
il ristoro può essere specifico (detrazione di pena) o monetario; il ristoro monetario è riconoscibile quando il periodo residuo non consente la detrazione o quando il detenuto ha cessato la detenzione e agisce entro 6 mesi; la norma delimita anche il rimedio procedurale e la competenza
art. 3 CEDU
la sentenza impugnata ha riconosciuto una violazione dell'art. 3; tale violazione legittima il ristoro secondo le modalità dell'art. 35-ter Ord. pen.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
richiamato per spiegare che il riferimento al 'pregiudizio' serve a individuare lo strumento processuale (reclamo o azione) e non impone che il pregiudizio sia attuale per la competenza del magistrato di sorveglianza
art. 81, secondo comma, cod. pen.
norma citata in relazione alla possibile unificazione/continuazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che l'allegazione di unificazione senza prove specifiche sia insufficiente
d.l. n. 92 del 2014
richiamato solo di passaggio: la pronuncia chiarisce che non è rilevante lo stato detentivo al momento dell'entrata in vigore del decreto per la questione specifica trattata
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per motivare l'applicazione di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente
Massime di principio
- Per ottenere il ristoro in forma 'specifica' (detrazione di pena) occorre che vi sia ancora una pena residua suscettibile di essere ridotta; se la pena residua è esigua o non computabile, è possibile il ristoro in forma monetaria.
- La domanda di ristoro deve contenere allegazioni e prove specifiche e sufficienti circa la situazione processuale e l'effettiva esistenza di pena residua o di un provvedimento di unificazione/continuazione; mere deduzioni generiche determinano l'inammissibilità.
- Chi ha cessato la detenzione può proporre l'azione per il ristoro in forma monetaria davanti al tribunale del capoluogo del proprio distretto di residenza solo entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione, pena la decadenza.
- La competenza del magistrato di sorveglianza per i rimedi risarcitori richiede il perdurante stato di restrizione del richiedente per determinati procedimenti, ma la rilevanza del pregiudizio ai fini dell'azione varia a seconda del rimedio invocato (reclamo per inibire la prosecuzione vs azione per ristoro).
- In mancanza di documentazione probatoria sulle vicende esecutive (ordini di esecuzione, sospensioni, sentenze di unificazione), il giudice può ritenere infondata la doglianza e dichiarare il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria.
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