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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1682/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva riformato la decisione del giudice di pace ritenendo legittima un'ordinanza-ingiunzione emessa per l'affissione abusiva su una porta metallica di una locandina con la scritta "11 marzo sciopero generale" in violazione del regolamento comunale di pubblicità (art.24 d.lgs. 507/1993). Il Tribunale aveva ritenuto la Confederazione USB solidalmente responsabile sulla base dell'art.6 l.689/1981, con motivazione fondata sulla presunta riconducibilità del manifesto all'iniziativa dell'USB (indici presenti sulla locandina) e sulla mancata prova che l'USB avesse impedito l'affissione. La USB ha impugnato sostenendo la viziosità della presunzione usata, la mancata prova della proprietà o della riconducibilità dell'affissione al sindacato e l'errata distribuzione dell'onere della prova (richiamando artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione (Seconda Sezione civile) ha accolto il ricorso; ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fondato la responsabilità solidale su una presunzione non rispettosa dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art.2729 c.c.), e che non fosse stato dimostrato che il manifesto fosse stato commissionato o fosse riconducibile esclusivamente all'USB. Ha altresì precisato che il mero giovamento non è sufficiente a fondare la solidarietà e che spetta all'amministrazione provare gli elementi necessari. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 legge 24 novembre 1981 n. 689

    La responsabilità solidale della persona giuridica/ente richiede o la proprietà della cosa che servì a commettere la violazione oppure un rapporto oggettivo e funzionale (committente/autore dell'attività pubblicitaria). Non è sufficiente il mero giovamento.

  • art. 24 d.lgs. 30 aprile 1993 n. 507

    Prevede l'applicazione delle norme sulle sanzioni amministrative (legge 689/1981) per violazioni in materia di pubblicità. Va considerato che una previsione precedente che escludeva la responsabilità solidale per manifesti sindacali è stata abrogata.

  • art. 20 d.lgs. n. 507/1993 (introdotto dalla legge n. 296/2006)

    Stabilisce che gli oneri della rimozione dei manifesti affissi in violazione sono a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo prova contraria.

  • art. 2729 cod. civ.

    Le presunzioni fondate su indizi devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia rispettato tali requisiti nel ricondurre la proprietà del manifesto all'USB.

  • artt. 2697 e 2727 cod. civ.

    Richiamati in relazione all'onere della prova e all'uso delle presunzioni: spetta all'amministrazione che applica la sanzione provare gli elementi necessari per la responsabilità; non è lecito rovesciare indebitamente l'onere della prova.

Massime di principio

  • Per ritenere un ente solidalmente responsabile per affissioni abusive occorre provare che i manifesti siano stati commissionati dall'ente o comunque siano riconducibili alla sua iniziativa (rapporto obiettivo/funzionale) oppure che l'ente fosse proprietario del mezzo usato; il mero vantaggio tratto dall'affissione non basta.
  • Le presunzioni usate per attribuire responsabilità devono poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti: indizi vaghi come la presenza di un'indicazione generica del nome non sono sufficienti, soprattutto se l'evento (es. sciopero generale) è promosso da più soggetti.
  • Spetta all'amministrazione che irroga la sanzione dimostrare gli elementi costitutivi della responsabilità; l'ente onerato può liberarsi provando che la cosa è stata usata contro la sua volontà o che ha adottato misure idonee per impedire l'illecito.
  • Nei casi di comunicazione/manifesti relativi ad iniziative collettive (più sigle o soggetti) l'attribuzione a un singolo soggetto richiede prove documentali stringenti (committente, ordine di stampa, logo specifico, consegna del materiale, ecc.).
  • Prima di formulare una pretesa sanzionatoria solidale è necessario valutare attentamente la tipologia di prova: se si ricorre a inferenze presuntive, esse devono essere logicamente robuste e documentate.

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