Cassazione Civile, Sentenza n. 11027/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni al proprio fabbricato per infiltrazioni d'acqua attribuite a una falda freatica, sostenendo che tali infiltrazioni derivassero dalla mancata predisposizione e manutenzione, da parte del Comune, di un adeguato sistema di regimentazione, canalizzazione e smaltimento delle acque (responsabilità ex art. 2051 c.c.). In appello e in cassazione ha altresì censurato la valutazione delle risultanze peritali e la presunta omissione istruttoria (ulteriori chiarimenti al CTU o rinnovazione della consulenza) necessaria per provare il nesso di causalità e l'inesistenza del caso fortuito, di cui sarebbe gravato il Comune l'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il giudizio di merito secondo cui i danni erano riconducibili principalmente a cause estranee alla rete idrica comunale: lo storico dissesto idrogeologico del territorio e la presenza di una vasta falda freatica le cui oscillazioni non erano determinate da un malfunzionamento della rete di raccolta delle acque. La rete idrica e fognaria attorno all'immobile era risultata adeguata dal CTU. La Corte ha ritenuto che il ricorrente contestasse valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non prospettasse una violazione di norme di diritto. Sono state condannate le spese di giudizio in favore del Comune (Euro 5.600,00 oltre 15% spese forfettarie, Euro 200,00 esborsi e accessori) e indicata l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2051 cod. civ.
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia richiede la prova della derivazione del danno dalla cosa e della custodia; tali elementi sono a carico del danneggiato. Il custode ha l'onere liberatorio di provare il caso fortuito che esclude la causalità della res.
art. 2697 cod. civ.
Disciplina l'onere della prova; nella fattispecie delimita gli oneri probatori tra danneggiato (prove della fattispecie) e custode (prova liberatoria del caso fortuito).
art. 369 cod. proc. civ.
Prevede la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di cassazione; la Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la mancata richiesta di trasmissione non rende improcedibile il ricorso se l'esame del fascicolo non è necessario per la decisione.
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n.137/2020 (convertito)
Consente la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale se le parti non ne fanno richiesta; norma applicata per il trattamento del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Regola il contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In azioni ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare che il danno sia effettivamente 'cagionato' dalla cosa e che esista una situazione di custodia; il custode può sottrarsi alla responsabilità provando il caso fortuito.
- La valutazione delle risultanze peritali e l'accertamento dei fatti (causa del danno, incidenza di fattori naturali o malfunzionamenti) sono attività riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione se basate su congrua motivazione.
- La semplice presenza di una risorsa naturale (es. falda freatica estesa) non implica automaticamente responsabilità del Comune: occorre dimostrare il nesso causale tra specifiche opere/omissioni comunali (custodia della rete) e l'incremento della dannosità.
- Se il CTU conclude che la rete di raccolta fonctionne adeguatamente e non vi sono riscontri di innalzamenti immediati della falda in relazione a eventi meteorici, il giudice può escludere la responsabilità comunale per carenza di nesso causale.
- La richiesta di integrazione istruttoria (ulteriori chiarimenti al CTU o nuova consulenza) deve essere motivata e non può sostituire la valutazione del giudice di merito; la sua omissione non costituisce di per sé vizio di diritto se la prova raccolta è ritenuta sufficiente.
- La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di cassazione non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso quando quel fascicolo non è necessario per decidere.
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