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Messaggio

Messaggio numero 18296 del 09-11-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento spiega gli effetti del D.L. 185/2012, che abroga con effetto dal 1° gennaio 2011 l’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010. Ne consegue il ripristino delle regole previgenti per il calcolo dei TFS, la riliquidazione d’ufficio delle prestazioni già liquidate in base alla norma abrogata, senza recupero delle eventuali eccedenze, e la permanenza del contributo previdenziale del 2,5% a carico del dipendente. Sono inoltre estinti i giudizi pendenti e inefficaci le sentenze non passate in giudicato sulla restituzione del contributo.

Ripristino della disciplina previgente sui trattamenti di fine servizio e sul contributo 2,5%

Ripristino della disciplina previgente sui trattamenti di fine servizio e sul contributo del 2,5%

Il documento illustra le conseguenze applicative dell’art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, emanato per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’8-11 ottobre 2012. La disciplina interviene sui trattamenti di fine servizio e sul contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%, fornendo istruzioni operative alle sedi e alle amministrazioni iscritte alla gestione ex Inpdap.

Quadro normativo di riferimento

La sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui non escludeva la rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. In attuazione di tale pronuncia, l’art. 1 del D.L. n. 185/2012:

  • abroga l’art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010 con effetto dal 1° gennaio 2011;
  • dispone la riliquidazione d’ufficio, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012), di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alla norma abrogata;
  • esclude il recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza;
  • stabilisce l’estinzione di diritto dei processi pendenti e l’inefficacia delle sentenze non passate in giudicato in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%.

Ripristino del calcolo dei trattamenti di fine servizio

L’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010 comporta il ripristino della normativa previgente in materia di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, tra cui:

  • indennità premio di servizio per dipendenti delle autonomie locali, delle regioni e della sanità;
  • indennità di buonuscita per dipendenti civili e militari dello Stato;
  • indennità di anzianità per dipendenti degli enti pubblici non economici e delle altre amministrazioni che erogano la prestazione senza iscrizione alle gestioni Tfs dell’ex Inpdap.

Il documento chiarisce che viene meno il sistema del computo su due quote introdotto dalla norma abrogata. Di conseguenza, i trattamenti di fine servizio di competenza dell’Istituto devono essere determinati esclusivamente secondo:

  • il DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, per l’indennità di buonuscita;
  • la legge 8 marzo 1968, n. 152, per l’indennità premio di servizio.

La base di calcolo è individuata nella retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale, e precisamente:

  • nella retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita;
  • nella retribuzione degli ultimi dodici mesi di servizio effettivo, per l’indennità premio di servizio.

Tale retribuzione va rapportata all’anzianità utile complessiva.

Gestione delle pratiche e modalità operative

In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire dopo il 31 ottobre 2012 devono essere erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.

Le pratiche che si trovino in uno stato diverso da “determinata” devono essere riportate in istruttoria e ridefinite secondo la disciplina ripristinata. Le amministrazioni possono continuare a compilare i modelli PA04 con le modalità già in uso, fino a nuove indicazioni.

Il documento precisa che ulteriori istruzioni saranno fornite una volta rilasciate le nuove procedure per la gestione del Tfs e dei riscatti.

Riliquidazione dei trattamenti già liquidati

Il D.L. n. 185/2012 stabilisce che i trattamenti di fine servizio relativi a cessazioni intervenute dopo il 31 dicembre 2010 e liquidati in base all’art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012 devono essere riliquidati d’ufficio entro un anno dal 31 ottobre 2012.

In sede di riliquidazione:

  • se l’importo spettante risulta inferiore a quello già erogato, non si procede al recupero dell’eccedenza;
  • il calcolo delle riliquidazioni sarà effettuato centralmente;
  • al termine delle operazioni, le sedi competenti riceveranno le pratiche nella scrivania virtuale per le successive attività di validazione, associazione a determinazione, impegno e pagamento.

Sono ricomprese nel ricalcolo anche le pratiche di Tfs definite in via provvisoria dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 185/2012 e fino all’adeguamento delle procedure.

Il documento richiama inoltre che, ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non sono poste in pagamento le prestazioni di importo inferiore a 12 euro.

Nella fase transitoria, le sedi provinciali e territoriali non devono procedere ad altre riliquidazioni di prestazioni riferibili a cessazioni del rapporto previdenziale successive al 31 dicembre 2010, fino al completamento delle operazioni richieste dalla norma. In casi particolari e urgenti, come l’esecuzione di sentenze, è possibile derogare previa richiesta al servizio di help desk “Assistenza utenti”.

Contributo previdenziale del 2,5% e contenzioso

Il documento afferma che, a seguito del ripristino delle regole previgenti, nulla cambia in materia di obblighi contributivi. Il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile resta dovuto anche dopo il 31 dicembre 2010, sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente, nelle seguenti misure complessive:

  • gestione ex Enpas: 9,60%, di cui 7,10% a carico dell’amministrazione e 2,50% a carico del lavoratore;
  • gestione ex Inadel: 6,10%, di cui 3,60% a carico dell’amministrazione e 2,50% a carico del dipendente.

Per effetto della norma, i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% a carico dei lavoratori iscritti alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel si estinguono di diritto. Le sentenze eventualmente emesse, salvo quelle passate in giudicato, restano prive di effetto.

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