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Messaggio

Messaggio numero 17901 del 05-11-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio comunica la pronuncia del Ministero del Lavoro sulla corretta interpretazione dell’art. 01, commi 4 e 5, della legge n. 81/2006, dispone la ripresa delle attività CRAA e revoca la sospensione di diffide e ricorsi. Stabilisce inoltre le regole operative per gli accertamenti, distinguendo tra periodi successivi e precedenti alla pubblicazione del messaggio, e prevede possibilità di regolarizzazione spontanea con riduzione delle sanzioni civili in presenza di oggettive incertezze interpretative.

Ripresa dell’operazione di confronto delle retribuzioni delle aziende agricole (CRAA) e criteri sanzionatori/regolarizzazione

Ripresa dell’operazione CRAA e chiarimenti interpretativi

Il documento informa della ripresa delle attività di confronto delle retribuzioni delle aziende agricole (CRAA), sospese in precedenza in attesa dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministero ha ribadito la connessione applicativa tra i commi 4 e 5 dell’art. 01 della legge 11 marzo 2006, n. 81 e ha confermato che, ai fini della retribuzione giornaliera, deve essere preso a riferimento l’orario previsto dal contratto collettivo; per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 il richiamo è all’art. 30 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006.

Evoluzione del contenzioso e atti già sospesi

Il messaggio richiama il precedente avvio dell’operazione con il messaggio n. 18572 del 13 luglio 2010 e la successiva sospensione disposta con il messaggio n. 5601 del 30 marzo 2012, che aveva riguardato:

  • la sospensione degli effetti delle diffide già inviate;
  • la sospensione dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi già pervenuti;
  • il mantenimento dell’attività di sistemazione delle liste degli anomali;
  • l’accoglimento delle eventuali regolarizzazioni spontanee.

Viene inoltre ricordato che, con i messaggi n. 9036 del 20 maggio 2012 e n. 12562 del 27 luglio 2012, le sedi erano state comunque invitate a notificare gli atti di accertamento relativi al IV trimestre 2006 e al I trimestre 2007 ai fini dell’interruzione dei termini prescrizionali.

Ripresa delle attività e revoca della sospensione

A decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio, è disposta la ripresa di tutte le attività relative alla CRAA, con conseguente revoca:

  • della sospensione degli effetti delle diffide già emesse e/o da emettersi;
  • della sospensione dell’attività istruttoria dei ricorsi amministrativi già presentati.

Le sedi devono quindi tornare a operare secondo quanto previsto dal messaggio n. 18572 del 13 luglio 2010.

Profili sanzionatori e riconoscimento delle oggettive incertezze

Il documento ritiene sussistenti le condizioni per applicare la disciplina di cui all’art. 116, comma 15, lettera a), prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di mancato o ritardato pagamento contributivo dovuto a oggettive incertezze derivanti da contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti amministrativi sull’obbligo contributivo.

Per tale ragione è prevista la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell’istanza, secondo i criteri della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1 dell’8 gennaio 2002, richiamata dalla circolare n. 88 del 9 maggio 2002.

Regole operative per gli accertamenti

Il messaggio distingue le modalità di azione in base al periodo oggetto di verifica:

  • Trimestre solare di competenza in corso alla data di pubblicazione del messaggio: alle aziende per le quali venga accertata la violazione dell’art. 01, comma 4, legge n. 81/2006 deve essere notificato un apposito avviso di accertamento, con applicazione della perdita dei benefici contributivi previsti per le aziende agricole e delle sanzioni civili ordinarie secondo l’art. 116 della legge n. 388/2000.
  • Periodi precedenti, atti ancora da emettere: nel contraddittorio conseguente a invito bonario, le aziende possono chiedere, prima della notifica della formale diffida, la regolarizzazione spontanea degli addebiti contestati senza perdita dei benefici contributivi e con possibilità di riduzione delle sanzioni civili fino al tasso degli interessi legali vigenti alla data dell’istanza.
  • Presentazione dell’istanza: la domanda deve essere trasmessa obbligatoriamente per via telematica.
  • Regolarizzazioni tramite DMAG/V: l’istanza di riduzione delle sanzioni civili non può essere presentata prima della scadenza di legge prevista per il trimestre di presentazione del DMAG/V di regolarizzazione.
  • Periodi precedenti, atti già emessi: è possibile chiedere, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione del messaggio, il ricalcolo dei contributi addebitati con applicazione dei benefici contributivi e con possibilità di riduzione delle sanzioni civili fino al tasso degli interessi legali vigenti alla data dell’istanza.

Ricorsi amministrativi e definizione delle controversie

Per i ricorsi già presentati, il messaggio prevede due esiti possibili:

  • definizione per cessata materia del contendere, se interviene regolarizzazione spontanea secondo le indicazioni impartite;
  • prosecuzione dell’iter ordinario in caso di mancata regolarizzazione.

Contraddittorio e casi esemplificativi

Si sottolinea che l’atto di accertamento finale deve sempre essere preceduto da un’accurata attività di contraddittorio con l’azienda, finalizzata a confermare, modificare o annullare gli effetti del provvedimento sulla base delle controdeduzioni presentate.

Sono richiamate, a titolo esemplificativo e non generalizzato, alcune fattispecie che possono incidere sull’esito del procedimento:

  • erogazione, in un singolo periodo, di una retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista, compensata da una maggiore retribuzione in un diverso periodo dello stesso anno, con richiamo alla circolare n. 99 del 28 aprile 1999;
  • erogazione di una retribuzione inferiore alla prevista per una prestazione giornaliera ridotta a causa di eventi particolari e specifici dovuti a forza maggiore, alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva degli operai agricoli; per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 il riferimento è all’art. 40 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006.

Le fattispecie, se documentate, devono essere riepilogate in un apposito verbale redatto dall’U.O. Verifica Amministrativa e sottoscritto congiuntamente dal responsabile dell’unità e dal titolare o legale rappresentante dell’azienda.

Attività di normalizzazione e riferimenti finali

Le sedi sono inoltre invitate a proseguire le attività di normalizzazione delle liste degli anomali secondo il calendario già indicato nel messaggio n. 12562 del 27 luglio 2012. Per chiarimenti amministrativi vengono indicati i riferimenti di alcuni funzionari/strutture interne.

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