Messaggio numero 18728 del 15-11-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa che l’invio telematico delle domande di permessi ex art. 33 L. 104/1992, previsto dal 1° ottobre 2012, riguarda solo i lavoratori dipendenti privati. Per i dipendenti pubblici con copertura ex INPDAP l’INPS è incompetente e la concessione compete al datore di lavoro.
Chiarimenti sui permessi ex art. 33 L. 104/1992
Chiarimenti sulla presentazione delle domande di permesso ex art. 33 L. 104/1992
La circolare interviene per precisare il campo di applicazione soggettivo della procedura telematica introdotta per le domande di permessi previsti dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il chiarimento nasce da quesiti provenienti da scuole pubbliche e riguarda esclusivamente i soggetti tenuti a presentare l’istanza all’Istituto.
Modalità di presentazione delle domande
Con la circolare n. 117 del 27 settembre 2012 era stato stabilito che, dall’1 ottobre 2012, le domande di permessi ex art. 33 L. 104/1992 dovessero essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite:
- web;
- patronati;
- contact center multicanale.
La circolare in esame precisa che è stata modificata solo la modalità di presentazione della domanda, non l’ambito soggettivo dei destinatari della disciplina.
Ambito soggettivo di applicazione
L’obbligo di invio telematico introdotto dall’1 ottobre 2012 riguarda esclusivamente:
- la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Non riguarda invece:
- i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;
- i lavoratori con copertura assicurativa presso la gestione ex INPDAP.
A tale esclusione viene richiamato l’art. 21, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Conseguenze per le domande dei dipendenti pubblici
Per le domande presentate dai lavoratori appartenenti alla categoria esclusa dall’invio telematico all’INPS, le strutture territoriali devono:
- dichiarare l’incompetenza dell’Istituto;
- comunicarlo al soggetto interessato.
La circolare specifica inoltre che la concessione dei benefici per tale personale spetta esclusivamente al datore di lavoro, cui è imputato anche il relativo onere economico.
Riferimenti normativi richiamati
Il documento richiama in particolare:
- art. 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- art. 2, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- art. 21, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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