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Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 4613 - Corte di Cassazione

I.V.A. - Detrazioni - Riduzione percentuale in ragione del compimento di operazioni esenti - Attività proprie dell'impresa ed attività ad essa connesse - Locazione dei fabbricati - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Curatela contestava il recupero dell'IVA detratta sugli acquisti, sostenendo che i canoni derivanti dalla locazione di immobili, esenti da IVA, non riguardassero l'attività propria della società, avente come oggetto il commercio all'ingrosso di materiali da costruzione. Chiedeva quindi che tali operazioni fossero escluse dal calcolo del pro-rata di detrazione, anche perché la società era fallita e si trovava in una fase straordinaria di gestione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibile il motivo. Ha confermato che, ai fini del pro-rata IVA, rileva l'attività concretamente esercitata e non soltanto quella indicata nell'oggetto sociale. La locazione degli immobili era iniziata nel 1994 ed era proseguita senza interruzioni prima e dopo il fallimento; pertanto costituiva un'attività effettiva, continuativa e funzionalmente collegata all'impresa. I relativi ricavi esenti dovevano quindi incidere sulla percentuale di detrazione IVA. La Curatela è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.800 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 5

    Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni.

    Quando il contribuente svolge sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, l'IVA detraibile deve essere ridotta proporzionalmente mediante il meccanismo del pro-rata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis, comma 1

    La percentuale di detrazione è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti.

    La percentuale di detrazione si calcola rapportando le operazioni che consentono la detrazione al totale delle operazioni imponibili ed esenti rilevanti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis, comma 2

    Per il calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10 quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili.

    Le operazioni esenti possono essere escluse dal pro-rata solo se estranee all'attività effettivamente svolta dal soggetto passivo o se accessorie a operazioni imponibili. L'esclusione non dipende dal solo oggetto sociale formale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10

    Individua le operazioni esenti da IVA, tra cui quelle rilevanti nel caso concreto relative alla locazione di fabbricati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1

    Il volume d'affari e la rilevanza IVA devono essere valutati considerando le cessioni e prestazioni effettivamente realizzate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'operazione esente incida sul pro-rata IVA, occorre valutare l'attività concretamente svolta dall'impresa, non soltanto quella prevista nell'atto costitutivo o nello statuto.
  • Un'attività ulteriore rispetto all'oggetto sociale rientra comunque nell'attività propria dell'impresa quando è svolta con continuità o presenta un collegamento funzionale non meramente occasionale con l'attività imprenditoriale.
  • La locazione continuativa di immobili di proprietà dell'impresa è normalmente rilevante ai fini del pro-rata IVA, anche se l'impresa svolge principalmente un'attività diversa.
  • Il fallimento non esclude automaticamente la rilevanza IVA delle operazioni: se i rapporti di locazione proseguono senza interruzioni, tali operazioni restano parte dell'attività effettivamente esercitata.
  • L'esclusione dal pro-rata richiede una reale estraneità dell'operazione all'attività dell'impresa oppure la sua natura meramente occasionale; non è sufficiente qualificare l'operazione come straordinaria o estranea all'oggetto sociale.

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