Sentenza n. 11393/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024, “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - qualora occorra, della menzionata nota del Ministero, prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale S.p.a. il 31 marzo 2026: a) della graduatoria del 20.11. 2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo – DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Neve S.r.l. il 9 aprile 2026: previa concessione di idonea misura cautelare ovvero, in subordine, della misura di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a., - dei provvedimenti e degli atti già impugnati con il ricorso principale, ossia: - del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20novembre 2025 e concessione dei contributi relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; -qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - qualora occorra, della menzionata nota del Ministero, prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - nonché dei provvedimenti ostesi dal Ministero il 4 febbraio 2026 e impugnati con i presenti motivi aggiunti, ossia: - dei verbali della selezione n. 1 dell’11 marzo 2025, n. 2 del 19 marzo 2025, n. 3 del 4 giugno 2025, n. 4 dell’11 giugno 2025, n. 5 del 2 luglio 2025, n. 6 del 17 luglio 2025, n. 7 del 17 luglio 2025; - della nota prot. 258768 del 5 novembre 2025 a firma del Rup e allegata graduatoria; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e decreto ministeriale di approvazione e concessione dei contributi relativi all’avviso per interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero del Turismo presentando un progetto localizzato nell’area alpina. La domanda ha ottenuto 60/100, mentre erano ammesse al finanziamento le domande con almeno 65 punti. Il ricorso introduttivo, proposto prima dell’ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso, era articolato in una generica sezione di fatto e diritto, formulato “al buio” e con riserva di successivi motivi aggiunti, senza indicare specifiche censure, vizi di legittimità o la causa petendi dell’annullamento. Dopo l’accesso, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti deducendo: violazione dell’art. 77 del r.d. 827/1924; violazione dell’art. 13 dell’avviso e dei principi di trasparenza, con difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza; errata attribuzione del punteggio, disparità di trattamento e violazione del soccorso istruttorio; violazione dell’art. 13, comma 4, dell’avviso, con ulteriore difetto di motivazione, istruttoria e trasparenza. In particolare, contestava il ricorso al sorteggio per le domande a pari punteggio e rivendicava un punteggio superiore per la propria proposta. Una controinteressata ha proposto ricorso incidentale per ottenere un miglior punteggio; altre società sono intervenute ad opponendum.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a., rilevando la totale mancanza di motivi specifici, richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. I motivi di ricorso devono consentire di individuare i vizi dedotti, il petitum sostanziale e le ragioni dell’illegittimità, non potendo consistere in formule generiche o meramente assertive. La ricorrente avrebbe potuto formulare già nel ricorso introduttivo motivi almeno embrionali, successivamente specificabili con motivi aggiunti: il decreto impugnato indicava infatti sia il ricorso al sorteggio per le domande ex aequo sia i punteggi attribuiti alle singole domande. L’inammissibilità del ricorso principale ha comportato l’inammissibilità dei motivi aggiunti, qualificati come motivi aggiunti propri, aventi funzione di ampliare la causa petendi di un’azione già validamente instaurata e quindi accessori e dipendenti dal ricorso introduttivo. In subordine, il TAR ha ritenuto i motivi aggiunti tardivi, poiché le censure avrebbero potuto essere proposte sin dall’origine e l’atto è stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. Il ricorso incidentale della controinteressata, volto esclusivamente a ottenere un punteggio maggiore e condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per la stessa ragione sono stati dichiarati improcedibili gli interventi ad opponendum. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
indicazione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso
Il ricorso deve indicare motivi specifici, idonei a rendere comprensibili i vizi dedotti e la causa petendi dell’azione di annullamento.
art. 40, comma 2, c.p.a.
La mancanza di motivi specifici determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l’avviso alle parti relativo ai profili di rito rilevati d’ufficio e alla possibile definizione con sentenza semplificata.
art. 77 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
La violazione è stata dedotta nei motivi aggiunti, ma non esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
art. 13 dell’avviso pubblico
Le censure relative ai criteri di valutazione, al sorteggio, all’attribuzione dei punteggi, alla motivazione e al soccorso istruttorio non sono state esaminate nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è inammissibile quando non indica specifici motivi di illegittimità e si limita a una generica richiesta di annullamento, anche se il ricorrente dichiara di attendere l’ostensione degli atti per articolare le censure.
- Il ricorrente deve formulare già nell’atto introduttivo motivi almeno embrionali, indicando i profili percepibili di lesività dell’atto; la successiva conoscenza degli atti può consentire la specificazione o integrazione delle censure, ma non la totale introduzione tardiva della causa petendi.
- I motivi aggiunti propri presuppongono un ricorso introduttivo validamente instaurato e hanno natura accessoria e dipendente rispetto a esso; l’inammissibilità originaria del ricorso si riflette sui motivi aggiunti, impedendone l’esame nel merito.
- Anche se qualificati come ricorso autonomo, i motivi aggiunti sono irricevibili quando propongono censure che avrebbero potuto essere dedotte sin dall’impugnazione dell’atto lesivo e sono notificati oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.
- Il ricorso incidentale volto soltanto a conseguire una migliore posizione in graduatoria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale, dal cui eventuale accoglimento dipende l’utilità perseguita, è dichiarato inammissibile.
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