L.R. Marche 25/2000
Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina organizzazione, funzioni, personale, finanziamento e riparto degli oneri dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Conca e Marecchia tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana. La sua efficacia decorre solo dall’entrata in vigore dell’ultima delle tre leggi regionali di identico contenuto richieste dall’intesa interregionale.
Funzionamento dell'Autorità di Bacino interregionale Conca e Marecchia
Funzionamento dell’Autorità di Bacino interregionale Conca e Marecchia
La legge detta le norme di funzionamento dell’Autorità di bacino interregionale dei fiumi Conca e Marecchia, in attuazione della legge n. 183/1989 e dell’intesa tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana. La disciplina riguarda organizzazione, personale, programmazione delle attività, riparto degli oneri e modalità di applicazione nel territorio interessato.
Finalità e quadro di riferimento
Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni statali richiamate e all’intesa interregionale approvata dalle tre Regioni. L’Autorità opera per la gestione del bacino idrografico del Marecchia e del Conca, con un’impostazione improntata alla collaborazione con gli enti territoriali e con gli altri enti pubblici operanti nei bacini interessati.
Organizzazione e strumenti operativi
Per svolgere le proprie funzioni, l’Autorità può avvalersi:
- delle strutture organizzative della Regione;
- di tecnici dipendenti degli enti locali dei bacini;
- nei limiti consentiti dalla normativa statale richiamata, di consulenti e della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
L’avvalimento è regolato da apposite convenzioni.
In attesa dell’approvazione del Piano di bacino, l’Autorità può adottare misure di salvaguardia ai sensi della normativa statale richiamata.
Programmazione annuale delle attività e delle spese
Entro il mese di ottobre di ogni anno, l’Autorità predispone, in forma disaggregata per singole voci di spesa:
- il programma delle attività, con particolare riferimento agli studi e alle indagini da svolgere nell’esercizio successivo;
- il programma delle spese di funzionamento dell’Autorità.
Tali programmi restano coordinati con quanto previsto dall’intesa interregionale per i programmi triennali di intervento.
Approvazione dei programmi e assunzione delle obbligazioni
Il programma delle attività e delle spese di funzionamento è approvato dalle Giunte della Regione Marche e della Regione Emilia-Romagna, ciascuna per la propria quota. L’approvazione vale come autorizzazione per l’Autorità ad assumere le relative obbligazioni.
La scelta del contraente e ogni altra obbligazione devono essere assunte nel rispetto della normativa statale e di quella della Regione Emilia-Romagna, indicata come Regione maggiormente interessata per abitanti e superficie.
Finanziamento delle attività di studio e indagine
I finanziamenti statali destinati al bacino per le attività di studio e indagine sono trasferiti direttamente o indirettamente alla Regione Emilia-Romagna, che li impiega nel rispetto delle quote percentuali previste dall’intesa. La Regione Emilia-Romagna trasmette alla Regione Marche, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione illustrativa della spesa sostenuta nell’anno precedente, distinta per voci secondo il programma approvato.
Le Regioni possono integrare tali risorse con finanziamenti propri, sempre nel rispetto delle quote percentuali. In questo caso la Regione Marche trasferisce la propria quota alla Regione Emilia-Romagna, che rende la rendicontazione con le stesse modalità.
Spese di funzionamento e rendicontazione
Sulla base del programma delle spese di funzionamento, la Regione Emilia-Romagna stanzia i fondi necessari e la Regione Marche rimborsa la propria quota a seguito della rendicontazione a consuntivo presentata dal funzionario delegato e approvata dalla Regione Emilia-Romagna.
I pagamenti sono disposti dal Segretario dell’Autorità, che agisce come funzionario delegato.
Segretario e Vice Segretario
Il Segretario e il Vice Segretario sono nominati dal Comitato istituzionale tra i componenti del Comitato tecnico.
Il Segretario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale richiamata. Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario.
Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato da un contratto di diritto privato che ne regola tipologia, durata e compenso. La durata non può superare cinque anni, salvo rinnovo. Il compenso deve essere commisurato al livello di responsabilità e ai compiti affidati.
Se il Segretario presta attività a tempo parziale, alcune funzioni possono essere affidate al Vice Segretario, al quale spetta un gettone di presenza per ogni giornata di svolgimento delle funzioni delegate.
Il trattamento economico complessivo del Segretario è stabilito dalla Giunta della Regione capofila, su proposta del Comitato istituzionale e con l’intesa delle Giunte di Marche e Toscana, sulla base dei parametri della normativa regionale richiamata.
Comitato tecnico
Il Comitato tecnico previsto dall’intesa interregionale è rinnovato ogni cinque anni.
Ai componenti spetta:
- un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, nella misura stabilita dalla normativa regionale Emilia-Romagna richiamata;
- il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della Regione capofila.
Segreteria tecnico-operativa
La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa è fissata dal Comitato istituzionale, nel rispetto del tetto di spesa autorizzato dalla Giunta dell’Emilia-Romagna, con l’intesa delle Giunte di Marche e Toscana.
Gli oneri per il personale sono:
- a carico delle amministrazioni di appartenenza, se il personale è rappresentato nell’Autorità di bacino;
- a carico dell’Autorità di bacino negli altri casi.
Il personale è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando secondo la disciplina vigente presso gli enti di appartenenza.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, le Regioni devono adottare gli atti necessari per dotare la Segreteria dell’organico definito dal Comitato istituzionale.
Oneri materiali e riparto dei costi
Le Regioni Emilia-Romagna e Marche provvedono alla dotazione di locali, mezzi, attrezzature e materiali, nonché alle spese necessarie al funzionamento dell’Autorità. Il riparto è fissato nella misura del 70% a carico dell’Emilia-Romagna e del 30% a carico delle Marche.
Disposizioni finanziarie
Per l’anno 2000 è autorizzata una spesa di lire 250 milioni. Per gli anni successivi l’entità della spesa è determinata con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
La copertura è assicurata mediante utilizzo delle somme iscritte sul capitolo indicato dalla legge di bilancio 2000; per gli esercizi successivi le spese sono iscritte sul capitolo corrispondente.
Disposizioni finali, efficacia e coordinamento interregionale
Per quanto non disciplinato dalla legge e dall’intesa, l’Autorità opera secondo la normativa della Regione Emilia-Romagna.
Le intese previste possono essere acquisite in sede di conferenza di servizi.
L’efficacia della legge è subordinata all’approvazione, da parte di ciascuna delle tre Regioni, di un provvedimento legislativo di identico contenuto. Le modifiche e integrazioni devono seguire la stessa forma.
La legge si applica dalla data di entrata in vigore dell’ultimo, in ordine di tempo, dei tre provvedimenti regionali. Tale data deve essere comunicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
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