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Legge

L.R. Marche 26/2000

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".

Normativa regionaleL.R. Marche 26/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. 20 gennaio 1997, n. 10 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, intervenendo su definizioni, obblighi dei proprietari, gestione e controlli, strutture e competenze. Il testo fornito non contiene il dettaglio delle singole modifiche, ma la disciplina risultante resta riferita alla normativa regionale del Lazio del 1997, come integrata nel 2000.

Modifiche alla disciplina regionale su animali da affezione e randagismo

Modifiche alla disciplina regionale su animali da affezione e prevenzione del randagismo

La legge regionale 3 aprile 2000, n. 26 interviene sulla L.R. 20 gennaio 1997, n. 10, aggiornata in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo. Il testo fornito riporta solo le note di modifica e non il contenuto puntuale dei nuovi commi o delle nuove lettere; si può quindi ricostruire soltanto l’ambito delle integrazioni introdotte.

Ambito della riforma

L’intervento legislativo riguarda la disciplina regionale già vigente sugli animali d’affezione, con modifiche diffuse a più articoli della legge del 1997. Le innovazioni toccano aspetti organizzativi, obblighi dei soggetti coinvolti, controlli, gestione degli animali e misure connesse alla prevenzione del randagismo.

Aree oggetto di modifica

La legge apporta interventi su numerosi profili della normativa originaria, tra cui:

  • integrazione dei compiti e delle previsioni dell’articolato iniziale;
  • aggiornamento delle disposizioni relative ai proprietari o detentori di animali;
  • precisazioni su funzioni, strutture e modalità di gestione previste dalla legge del 1997;
  • revisione di norme su controlli, vigilanza e ulteriori misure applicative;
  • sostituzione integrale di alcune disposizioni e aggiunta di nuovi commi in più articoli.

Contenuto risultante e tecnica normativa

Dalle note di coordinamento emerge che la legge:

  • aggiunge nuovi commi all’art. 2 della L.R. n. 10/1997;
  • modifica e integra l’art. 3 e l’art. 4;
  • interviene sull’art. 5 con sostituzioni, modifiche e nuove aggiunte;
  • modifica l’art. 6 e l’art. 7;
  • aggiorna ulteriori disposizioni fino all’art. 21 della legge del 1997, anche mediante sostituzione di interi articoli o di parti significative;
  • introduce nuovi contenuti in materia di obblighi, procedure e regole operative connesse alla tutela degli animali d’affezione.

Regime temporale e utilità attuale

La legge non contiene, nel testo fornito, una disciplina temporanea o transitoria autonoma. Trattandosi però di una legge di modifica del 2000, il suo rilievo oggi è essenzialmente quello di essere confluito nel testo consolidato della L.R. n. 10/1997 e delle sue successive modifiche. Per l’uso pratico occorre quindi fare riferimento alla disciplina consolidata vigente, non al solo testo di modifica del 2000.

Effetti applicativi

Il provvedimento non disciplina ex novo una materia autonoma, ma aggiorna il quadro regionale preesistente. Per interpretare correttamente gli obblighi e le competenze in materia di animali d’affezione e randagismo è necessario leggere le modifiche nel contesto della legge regionale del 1997 come risultante dalle successive integrazioni.

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