L.R. Marche 23/2000
Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione indicata, le cause di incompatibilità per la nomina ad assessore regionale e il divieto di cumulo con incarichi di revisione in enti e società pubbliche locali o regionali. Estende inoltre agli assessori non consiglieri il trattamento indennitario e connesso previsto dalla normativa regionale richiamata, con copertura finanziaria a valere sui capitoli di bilancio indicati.
Incompatibilità e indennità degli assessori regionali non consiglieri
Incompatibilità e trattamento economico degli assessori regionali non consiglieri
La legge disciplina, per la Regione interessata, i requisiti di compatibilità per la nomina ad Assessore regionale e il trattamento indennitario dei componenti della Giunta che non rivestono la carica di Consigliere regionale. Le disposizioni richiamano la normativa regionale previgente in materia di indennità e prevedono la relativa copertura finanziaria.
Incompatibilità e divieti di cumulo
Non possono assumere la carica di Assessore regionale i soggetti che, al momento della nomina, si trovano in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa statale vigente per i Consiglieri regionali.
I Consiglieri e gli Assessori regionali in carica non possono, inoltre, ricoprire l’incarico di revisori dei conti o di componenti del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti presso:
- enti e aziende dipendenti dalla Regione;
- aziende sanitarie e ospedaliere;
- Comuni, Province e Comunità montane;
- società partecipate dai medesimi enti locali.
Trattamento indennitario degli assessori non consiglieri
Ai componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, come successivamente modificata, in materia di:
- indennità;
- rimborsi;
- copertura assicurativa;
- collocamento in aspettativa;
- altre norme correlate al trattamento di carica.
L’attuazione concreta di tali adempimenti è demandata alle modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono posti a carico delle disponibilità iscritte sui capitoli 1110101, 1120101 e 1120102 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2000 e per gli anni successivi.
Considerazioni sull’attualità della disciplina
La legge contiene una disciplina ancora utile soprattutto sul piano delle incompatibilità e del trattamento economico degli assessori non consiglieri, ma la parte finanziaria richiama specifici capitoli di bilancio dell’esercizio 2000 e successivi, senza fissare un termine finale di efficacia.
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