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Legge

L.R. Basilicata 8/2004

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 novembre 1986 n.23 (Norme per la tutela contro l'Inquinamento Atmosferico e Acustico) e 13 giugno 1994 n.24 (Modifica e Sostituzione dell'art. 8 della L.R. 4.11.1986 N.23)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 8/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 27 aprile 2004, n. 8 riforma la composizione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico e acustico (CRIA), ne disciplina durata, decadenza e sostituzioni, e aggiorna gettoni, rimborsi e copertura finanziaria. Prevede una norma transitoria per i componenti già in carica alla data di entrata in vigore.

Modifica della composizione e dei compensi del CRIA in Basilicata

Modifica del CRIA e dei relativi compensi

La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico e acustico, aggiornandone composizione, funzionamento, compensi e copertura delle spese. Il provvedimento opera nel solo ambito della Regione Basilicata e si innesta sulle leggi regionali n. 23 del 1986 e n. 24 del 1994.

Composizione del Comitato

Il CRIA viene ridefinito come organismo composto da rappresentanti tecnici e amministrativi della Regione, dell’ARPAB e delle Province, oltre a esperti esterni.

  • Il Presidente è il Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, o un dirigente regionale delegato.
  • Fanno parte del Comitato un funzionario regionale competente in materia di inquinamento atmosferico e acustico, il responsabile dell’area tematica dei Dipartimenti provinciali dell’ARPAB di Potenza e Matera e i responsabili del settore ambiente delle Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera.
  • Sono inoltre previsti sei esperti: quattro con competenze in impiantistica industriale, meteorologia, chimica industriale e metodologia di analisi ambientali, e due esperti in inquinamento acustico.
  • Gli esperti devono essere scelti tra docenti universitari o altri soggetti di comprovata esperienza, operanti presso istituti o enti di ricerca.

Costituzione, segreteria e durata in carica

Le funzioni di segreteria sono svolte da personale regionale del Dipartimento Ambiente e Territorio designato dal Dirigente generale. Il Comitato è costituito con atto della Giunta regionale.

  • Gli esperti sono designati dal Consiglio regionale, anche in caso di sostituzione.
  • I componenti restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
  • I componenti assenti senza giustificazione per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente.
  • In caso di rinuncia o altra causa di sostituzione, provvede la Giunta regionale.
  • Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Compensi, rimborsi e trattamento delle trasferte

La legge ridefinisce i compensi spettanti ai membri del Comitato e al segretario.

  • Ai componenti regionali e provinciali indicati, nonché al segretario, spetta un gettone di presenza di 51,65 euro per ogni giornata di partecipazione alla seduta.
  • Ai componenti esperti esterni spetta un gettone di presenza di 103,29 euro per ogni giornata di partecipazione.
  • Ai componenti esterni all’amministrazione regionale residenti in comuni diversi da quello sede del Comitato spetta anche un’indennità chilometrica secondo i parametri previsti per i dirigenti regionali.
  • Per i viaggi di servizio richiesti dal Comitato per la valutazione di pratiche complesse, ai componenti esterni all’amministrazione regionale è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta secondo i parametri dei dirigenti regionali.
  • Le riunioni devono svolgersi fuori dal normale orario di servizio.

Adeguamento periodico degli importi

Gli importi dei compensi sono soggetti a rideterminazione biennale in rapporto all’indice ISTAT dell’inflazione.

  • L’adeguamento decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del biennio.

Copertura finanziaria

Gli oneri di funzionamento del Comitato sono posti a carico delle disponibilità del capitolo 01103 dell’U.P.B. 0111.03 del bilancio corrente 2004 e della corrispondente U.P.B. dei bilanci successivi.

Norma transitoria

I componenti del Comitato già costituito ai sensi della disciplina previgente restano in carica fino alla naturale scadenza dell’organo.

  • A tali componenti si applicano i nuovi compensi e rimborsi previsti dalla legge.

Decorrenza e ambito temporale

La legge si applica dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale e disciplina il CRIA per il periodo successivo, mantenendo in vita fino a scadenza naturale gli organi già costituiti. La parte economica è espressamente riferita anche al bilancio 2004 e ai bilanci successivi.

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