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Legge

L.R. Basilicata 9/2004

"Aggiornamento delle norme in materia di Trasporto Pubblico Locale ed avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi".

Normativa regionaleL.R. Basilicata 9/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina il trasporto pubblico locale su gomma in Basilicata, trasferendo gran parte delle funzioni alle Province, fissando tempi e regole per le gare, disciplinando il periodo transitorio, il sistema tariffario integrato, i servizi straordinari e i contributi per investimenti e saldi pregressi. Contiene anche sanzioni e vincoli d’uso per gli autobus acquistati con contributi pubblici. Molte disposizioni sono legate a scadenze tra 2004 e 2005 e a esercizi finanziari successivi.

Aggiornamento della disciplina del trasporto pubblico locale in Basilicata e avvio delle gare di affidamento

Aggiornamento della disciplina del trasporto pubblico locale in Basilicata

La legge regionale ridefinisce l’assetto del trasporto pubblico locale nella Regione Basilicata, soprattutto per i servizi su gomma, introducendo il trasferimento di competenze alle Province, l’avvio delle gare per l’affidamento dei servizi e una disciplina transitoria fino alla piena attuazione del sistema a regime. Interviene anche su tariffe, servizi straordinari, contributi, controlli e sanzioni.

Trasferimento delle competenze e organizzazione delle gare

Tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, compresi quelli ancora di competenza regionale ai sensi della previgente disciplina, sono trasferiti alle Amministrazioni provinciali secondo gli interessi prevalenti dell’utenza. Le Province devono espletare le gare in modo coordinato e integrato con i servizi già di loro competenza e stipulare i relativi contratti di servizio a partire dal 1° gennaio 2005.

Le Amministrazioni provinciali e comunali devono avviare le procedure di gara entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e dalla definizione dei nuovi schemi generali di bando, capitolato e contratto.

Per le prime gare provinciali è previsto un unico affidamento per l’intero bacino provinciale, secondo la dimensione chilometrica indicata dalla deliberazione regionale sui servizi minimi e nei programmi di esercizio in atto al 31 dicembre 2005. Nella prima fase, per garantire uniformità nell’applicazione del processo di liberalizzazione, le Province di Potenza e Matera devono istituire commissioni aggiudicatrici di tre membri, di cui uno designato dalla Giunta regionale.

Regime transitorio e proroga delle concessioni

Dal 1° gennaio 2005, fino alla conclusione delle gare e alla stipula dei contratti, gli enti locali competenti possono prorogare le concessioni in essere. In questo periodo restano applicabili tutte le norme regionali e le disposizioni attuative vigenti.

Per i servizi trasferiti alle Province, durante la fase transitoria devono essere riconosciuti corrispettivi pari a quelli previsti dalla disciplina regionale richiamata dalla legge. Resta inoltre a carico della Regione la quota di trattamento di fine rapporto del personale delle aziende di trasporto imputabile fino all’esercizio 1981.

I contratti di servizio già sottoscritti senza procedura concorsuale conservano la medesima validità massima prevista per il periodo transitorio, ma l’ente firmatario resta obbligato ad avviare la gara entro i termini generali fissati dalla legge.

Prima della conclusione delle gare, Province e Comuni devono definire i saldi dei contributi di esercizio liquidati alle aziende dal 1999 al 2004, insieme a quanto dovuto per le finalità della previgente disciplina richiamata.

Durata dei contratti e obiettivi economici

I contratti di servizio affidati con gara hanno durata di nove anni, con la finalità di migliorare l’efficienza aziendale e garantire adeguati investimenti.

Essi devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, considerato obiettivo tendenziale da perseguire in relazione agli obblighi di servizio pubblico e alle peculiarità locali. Nelle more del raggiungimento di tale obiettivo, i contratti devono disciplinare le compensazioni economiche previste dalla normativa statale di settore e la rivalutazione annua dei corrispettivi.

Servizi ferroviari di competenza regionale

Le gare per l’affidamento dei servizi di competenza regionale esercitati da Trenitalia S.p.A. e F.A.L. s.r.l. dovevano essere avviate entro il 31 dicembre 2005. Fino a tale data i rapporti restano regolati da contratti di servizio sulla base delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato.

Sistema tariffario e tariffazione integrata

La Giunta regionale è delegata a rivedere e armonizzare il sistema tariffario, con l’obiettivo anche di istituire un sistema tariffario integrato.

Per i servizi aderenti al sistema integrato, la legge prevede contributi a copertura degli eventuali minori introiti da tariffazione per l’esercizio di attivazione del sistema e per i due esercizi finanziari successivi, entro il limite del 5% dei ricavi da tariffa risultanti dai bilanci 2006 e con un importo massimo complessivo di 1.000.000 euro per ciascun esercizio. La dotazione iniziale per il 2008 è indicata in 50.000 euro, con copertura nello stanziamento regionale previsto, ma l’erogazione resta subordinata agli stanziamenti definitivi di bilancio.

Piani di bacino, personale e adempimenti amministrativi

Gli eventuali aggiornamenti dei Piani di bacino adottati dalle Province sono approvati dalla Giunta regionale.

Con provvedimento della Giunta, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni delle aziende di trasporto, devono essere stabilite le procedure per gli addebiti al personale delle aziende per danni derivanti da incidenti di servizio.

Le Province sono delegate a organizzare i corsi necessari al rilascio delle autorizzazioni per le officine di revisione automobilistiche, secondo la disciplina statale richiamata.

Gli enti concedenti o affidanti rilasciano i documenti integrativi della carta di circolazione e l’autorizzazione al trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani di linea entro il numero massimo previsto dalla carta di circolazione.

Saldi pregressi e contributi di esercizio

La Regione, anche tramite soggetti specializzati, determina i saldi con le aziende relativamente alle anticipazioni dei contributi di esercizio erogate dagli enti concedenti dal 1994 al 1998, applicando i criteri delle previgenti leggi regionali richiamate e utilizzando il programma informatico già predisposto, eventualmente aggiornato.

Per gli anni 1992 e 1993 potevano essere presentate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, eventuali richieste documentate. Nella determinazione dei saldi si considera, per gli autobus, l’intero importo della quota capitale nel valore di ammortamento.

Successivamente si procede alla determinazione dei saldi complessivi per ciascuna azienda, tenendo conto anche dei disavanzi di esercizio del periodo 1994-1997 e degli acconti già erogati o in corso di liquidazione. Le eventuali liquidazioni regionali restano comunque subordinate agli stanziamenti di bilancio.

Servizi minimi e ripartizione degli oneri

Nella fase a regime restano a carico del bilancio regionale i servizi minimi determinati dagli atti consiliari richiamati e i criteri per i servizi comunali previsti dalla relativa disciplina. La Giunta regionale deve inoltre fissare i corrispettivi chilometrici generali di riferimento per i servizi individuati come a carico del bilancio regionale.

Gli oneri finanziari aggiuntivi e gli eventuali servizi integrativi restano a carico dell’ente locale competente.

Servizi straordinari e servizi non compresi nella rete minima

Dal 1° gennaio 2005 l’autorizzazione ai servizi “straordinari” per esigenze temporanee di lavoratori, studenti o turisti, compresi i servizi balneari, può essere rilasciata dalla Provincia competente se non vi sono interferenze con i servizi minimi e se l’impresa possiede i requisiti professionali richiesti.

Quando tali servizi rientrano nella nozione di noleggio con conducente, si applicano la legge statale richiamata e le modalità attuative stabilite da Stato e Regione. Se invece presentano le caratteristiche di un servizio di linea a offerta indifferenziata, sono affidati prioritariamente all’impresa aggiudicataria del bacino interessato, senza oneri per l’ente competente e previa stipula di uno specifico contratto di servizio.

Durante il periodo transitorio continuano ad applicarsi le modalità e procedure vigenti. In ogni caso tali servizi non fanno parte della rete dei servizi minimi e non sono soggetti a contributi o finanziamenti pubblici.

Investimenti, autobus contributi e vincoli di destinazione

Gli impianti, le strutture, le attrezzature, le tecnologie e gli autobus realizzati o acquistati con contributi regionali o di altri enti delegati sono vincolati all’esercizio esclusivo del servizio pubblico di trasporto di interesse della Regione, delle Province e dei Comuni della Basilicata per 10 anni. Il contributo è riconosciuto fino al 75% del costo ammissibile al netto dell’IVA, sulla base della documentazione di spesa e dei programmi regionali di investimento approvati.

Il vincolo di destinazione degli autobus deve essere annotato sulla carta di circolazione al momento dell’erogazione del contributo. Gli autobus devono inoltre riportare la scritta “REGIONE BASILICATA” per tutta la durata del vincolo, secondo le modalità stabilite dagli atti regionali richiamati.

Le verifiche sugli autobus acquistati con contributo pubblico sono svolte dai funzionari dell’Ufficio Trasporti della Regione Basilicata, e le aziende beneficiarie devono consentire l’accesso ai locali e ai documenti. La violazione delle regole sul vincolo di destinazione o sulla scritta comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La destinazione diversa o il diverso utilizzo dell’autobus comportano la restituzione del contributo, ridotto di tanti decimi quanti sono gli anni interi trascorsi dall’erogazione, oltre a una sanzione pari al 30% del contributo da restituire. Le irregolarità nell’apposizione del vincolo o della scritta sono sanzionate con 1.000 euro per infrazione; dopo due infrazioni, dalla terza la sanzione sale a 2.000 euro. L’uso di autobus non revisionati comporta una sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Gli investimenti finanziati non possono essere gravati da vincoli o ipoteche per importi superiori alla quota di spesa a carico dell’azienda. Tutte le sanzioni amministrative sono incamerate dalla Regione.

Per l’erogazione dei contributi relativi ai piani di investimento per l’acquisto di autobus, se vi è cessione del credito mediante mandato irrevocabile all’incasso, le imprese devono presentare un atto pubblico notarile al competente ufficio regionale; le domande già presentate con modalità diverse devono essere integrate se non è ancora intervenuto il provvedimento di erogazione.

Poteri sostitutivi e revisione della disciplina economica

In caso di mancato o irregolare esercizio delle funzioni conferite dalla legge o dalla previgente disciplina, la Giunta regionale, previa immediata diffida e decorso inutilmente il termine di 60 giorni, può disporre interventi sostitutivi nei confronti dell’ente locale inadempiente.

Per le finalità connesse all’apertura del mercato, la Giunta regionale deve rivedere e aggiornare la deliberazione regionale sui corrispettivi, tenendo conto dell’aumento degli stanziamenti necessari per i corrispettivi di gara, dei nuovi requisiti di qualità, delle compensazioni per gli obblighi di servizio e dell’unificazione dei costi chilometrici per tutti i servizi da appaltare.

Abrogazioni, copertura finanziaria ed entrata in vigore

Sono abrogati i termini e le norme incompatibili con la legge. I successivi bilanci regionali devono stanziare le risorse necessarie per far fronte agli obblighi previsti.

La liquidazione alle imprese resta comunque subordinata agli stanziamenti definitivi di bilancio e, in ogni caso, non può avvenire prima del bilancio di esercizio 2005.

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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