L.R. Basilicata 5/2004
"Disciplina da osservarsi nella gestione degli impianti pubblici trasferiti alla Regione Basilicata ai sensi del decreto MIPAF 4 ottobre 2002 in attuazione del D.P.C.M. 11 maggio 2001"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’affidamento in concessione gratuita degli impianti pubblici agricoli trasferiti alla Regione Basilicata: individua i soggetti ammessi, le condizioni della convenzione, le modalità di selezione e la salvezza dei contratti già in essere fino alla scadenza. Non indica un limite temporale generale di efficacia, ma riguarda specificamente tali impianti.
Gestione degli impianti pubblici agricoli trasferiti alla Regione Basilicata
Gestione degli impianti pubblici agricoli trasferiti alla Regione Basilicata
La legge disciplina l’affidamento e la gestione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli acquisiti dalla Regione Basilicata in attuazione del trasferimento disposto a livello statale. La disciplina vale esclusivamente per gli impianti pubblici agricoli trasferiti alla Regione Basilicata.
Soggetti a cui può essere affidata la gestione
La gestione può essere affidata, secondo valutazione della Regione, a soggetti che offrano adeguate garanzie di capacità organizzativa e finanziaria e che abbiano come finalità la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole. In particolare:
- cooperative agricole e loro consorzi;
- associazioni di produttori agricoli con scopo prevalente di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- società di capitali che consentano la partecipazione al capitale sociale di uno o più soggetti delle categorie precedenti, di norma in misura pari a un quinto del capitale, e che abbiano come oggetto sociale prevalente iniziative di trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e derivati, anche mediante gestione di impianti pubblici.
Convenzione di affidamento e durata della concessione
L’affidamento avviene a titolo gratuito ed è regolato da apposita convenzione. La convenzione deve descrivere l’impianto, le strutture e le attrezzature, con verbale di consegna allegato, e stabilire una durata non superiore a 30 anni, con possibilità di proroga motivata. Deve inoltre prevedere la facoltà di revoca da parte della Regione in caso di inadempimento del concessionario.
Obblighi del concessionario nella gestione
Il concessionario deve gestire l’impianto secondo criteri di maggiore convenienza economica e, se svolge anche altre attività o gestisce altri impianti, deve evidenziare in bilancio i risultati della gestione dell’impianto affidato. Deve inoltre farsi carico degli interventi necessari per garantire la funzionalità dell’impianto e del rinnovo dei macchinari non più idonei, con adeguata copertura delle relative spese nel bilancio.
Modifiche, ampliamenti e limiti all’uso del bene
Il concessionario può, previa autorizzazione regionale e a propria cura e spese, apportare modifiche e ampliamenti ritenuti necessari per una gestione più economica dell’impianto. Alla cessazione della concessione, le addizioni e migliorie passano alla Regione Basilicata senza alcun diritto del concessionario a rimborsi o indennizzi. È inoltre vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, l’uso o il godimento dell’impianto.
Requisiti soggettivi e responsabilità
Il concessionario deve comunicare eventuali variazioni statutarie che incidano sulla propria idoneità alla concessione. Assume tutti i rischi connessi alla detenzione, uso, funzionamento e utilizzazione dell’impianto, sollevando la Regione da responsabilità, e deve stipulare assicurazioni contro incendio, furto e responsabilità civile relative all’intero impianto.
Selezione dei concessionari
La scelta avviene tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti, mediante verifica comparativa delle domande presentate alla Regione a seguito di procedure di evidenza pubblica individuate dall’amministrazione regionale.
Regime transitorio per le concessioni preesistenti
Restano salvi i contratti di concessione stipulati prima del trasferimento degli impianti alla Regione Basilicata fino alla loro scadenza. Anche in tali rapporti si applica la nuova disciplina, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti per l’affidamento.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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