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Legge

L.R. Basilicata 7/2004

"Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21.1.1997 n.7 - Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche"

Normativa regionaleL.R. Basilicata 7/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 7/2004 modifica la L.R. 7/1997 sui contributi per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati per persone con disabilità. Rende più puntuali i requisiti, introduce il divieto di cumulo entro cinque anni e, dal 2004, destina il 10% delle risorse annuali agli interventi del Capo VI.

Modifiche ai contributi per strumenti informatici e alle risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Modifiche alla disciplina regionale sui contributi per strumenti informatici

La legge regionale della Basilicata 2 marzo 2004, n. 7 interviene sulla L.R. 21 gennaio 1997, n. 7, che disciplina gli interventi regionali per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, con particolare riferimento ai contributi per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati destinati a persone con disabilità.

Beneficiari e misura del contributo

La Giunta regionale concede un contributo in conto capitale per favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei portatori di handicap. Il contributo è riconosciuto per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati ed è pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta, fino a un massimo di euro 1.000,00.

I beneficiari sono i soggetti con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti:

  • di natura motoria;
  • visiva;
  • uditiva;
  • del linguaggio;
  • di disabilità intellettiva.

Le menomazioni devono comportare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a quella richiesta dalla legge per la concessione dell’assegno mensile di invalidità; per i minori, deve sussistere l’impossibilità a svolgere i compiti della propria età.

Requisiti e divieti di ripetizione del beneficio

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il richiedente non abbia già ottenuto dalla Regione, nei cinque anni precedenti l’anno di riferimento della richiesta, altro contributo per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati ai sensi della L.R. 7/1997.

Sono inoltre esclusi dai benefici i soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’anno di riferimento della richiesta, abbiano già usufruito di contributi per lo stesso tipo di acquisto ai sensi della legge regionale. La disciplina introduce quindi un limite temporale quinquennale alla ripetizione dell’agevolazione.

Destinazione delle risorse finanziarie

A decorrere dall’anno 2004, il 10% delle disponibilità finanziarie annualmente previste in bilancio è destinato agli interventi previsti dal Capo VI della L.R. 7/1997.

Ambito territoriale e efficacia

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata. Non contiene una scadenza finale di efficacia, ma le disposizioni finanziarie operano a decorrere dal 2004 e il divieto di reiterazione del beneficio si applica con riferimento ai cinque anni precedenti l’anno della domanda.

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