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Legge

L.R. Basilicata 11/2004

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10.11.1998, n.42 - Norme in materia forestale"

Normativa regionaleL.R. Basilicata 11/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Basilicata n. 42/1998 su programmazione forestale, riassunzione degli addetti, formazione e servizio antincendio. Introduce termini annuali per avvisi e istanze, disciplina l’uso di graduatorie e affidamenti alle imprese iscritte all’elenco regionale, e coordina i programmi antincendio con quelli forestali. È una disciplina ormai riferita a una fase attuativa risalente al 2004.

Modifiche alla disciplina forestale e antincendio della Basilicata

Modifiche alla disciplina forestale e antincendio della Basilicata

La legge interviene sulla L.R. Basilicata 10 novembre 1998, n. 42, aggiornando la programmazione degli interventi forestali, le modalità di impiego degli addetti, la formazione professionale e il servizio antincendio boschivo. La disciplina si applica nel territorio della Regione Basilicata e, per alcune disposizioni, contiene termini specifici riferiti all’anno 2004 e a scadenze annuali.

Programmazione degli interventi forestali

Il programma forestale viene predisposto dall’ufficio regionale competente dopo l’approvazione della legge di bilancio e approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. La norma rafforza così il raccordo tra programmazione finanziaria e programmazione degli interventi in materia forestale.

Esecuzione dei lavori e impiego degli addetti forestali

I lavori relativi ai settori di intervento forestale sono eseguiti di norma in economia, mediante amministrazione diretta, utilizzando lavoratori con adeguata professionalità nei lavori idraulico-forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale. Sono utilizzabili i lavoratori avviati dagli enti delegati in esecuzione dei programmi annuali di forestazione nell’anno precedente, oppure coloro che abbiano superato i corsi di formazione regionali previsti dalla normativa.

Gli enti delegati devono:

  • pubblicare entro il 30 novembre di ogni anno un avviso per la riassunzione degli addetti al settore forestale nell’anno successivo;
  • ricevere le istanze di riassunzione entro il 31 dicembre di ogni anno;
  • formare entro i 30 giorni successivi le graduatorie secondo i criteri di precedenza stabiliti dal C.I.R.L., indicando le qualifiche possedute;
  • considerare le graduatorie valide per un anno, con possibilità di scorrimento.

Per i lavori, le opere e i servizi in ambito forestale è inoltre ammesso l’affidamento alle imprese del settore forestale iscritte nell’Elenco regionale, secondo l’art. 7 della legge n. 227/2001.

Per l’anno 2004, in via transitoria, gli enti delegati dovevano predisporre l’elenco degli addetti al settore forestale entro 30 giorni dall’approvazione del Piano di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale. Inoltre, solo per il 2004, le istanze di riassunzione/assunzione per i lavori di sistemazione idraulico-forestale andavano presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale regionale.

Formazione professionale

La Regione Basilicata organizza corsi di formazione professionale per incrementare i livelli occupazionali, secondo quanto previsto dai programmi annuali di forestazione. Nei corsi è inserita una previsione di consultazione della competente Commissione consiliare regionale, oltre al parere dell’U.N.C.E.M.

Servizio antincendio boschivo

La legge ridisegna il servizio antincendio in attuazione della legge quadro n. 353/2000 e delle direttive ministeriali. L’ufficio regionale competente predispone il programma annuale per previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, che costituisce il documento unico di programmazione regionale e viene approvato contestualmente al programma annuale di forestazione.

La Regione, sulla base dell’andamento climatico stagionale, individua ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale:

  • il periodo a rischio di incendio boschivo;
  • tutte le azioni che possano anche solo potenzialmente innescare incendi.

Nel periodo a rischio sono istituiti nuclei operativi di pronto intervento, composti da addetti forestali reclutati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e organizzati in squadre distribuite per Comunità montane e Province. Il personale deve essere formato con specifici corsi teorico-pratici, dotato di dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature necessarie. Gli operai impiegati nei nuclei sono equiparati agli operai specializzati per il periodo di utilizzazione nelle operazioni antincendio.

Nelle more dell’istituzione della S.O.U.P., il coordinamento degli interventi è affidato al C.O.R. del Corpo forestale dello Stato. La Regione può inoltre stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e soggetti privati per le funzioni trasferite in materia di lotta agli incendi boschivi e di tutela dell’ambiente naturale e del suolo, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

È infine prevista l’istituzione di un fondo di incentivazione per l’attività antincendio, da definire con successivo atto deliberativo della Giunta regionale d’intesa con le organizzazioni sindacali e le delegazioni UPI e UNCEM.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Molte disposizioni contengono termini annuali o riferimenti specifici al 2004; per tali aspetti la disciplina ha ormai esaurito la sua efficacia operativa concreta, pur restando rilevante come testo di modifica della normativa forestale regionale.

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