Cassazione Civile, Sentenza n. 32542/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato il 6 ottobre 2017 per presunta violazione di doveri contrattuali e policy aziendali durante il periodo di distacco in Eni Messico (comportamenti impropri e illeciti verso donne conosciute per ragioni di lavoro). Il ricorrente denunciava: genericità e intempestività della contestazione disciplinare (art. 7 L. 300/1970), violazione del diritto di difesa per mancata messa a disposizione di documenti, inattendibilità dei testi assunti nella fase sommaria, carattere ritorsivo del recesso e sproporzione della sanzione espulsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla specificità e tempestività della contestazione, sull'assenza di violazione del diritto di difesa (il datore non è obbligato a fornire copie della documentazione disciplinare se non necessarie per la difesa), sulla valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni, sull'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la ritorsione e sulla proporzionalità della sanzione: la Corte d'appello aveva congruamente motivato la sussistenza della giusta causa per perdita del vincolo fiduciario. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 7
La previa contestazione dell'addebito deve essere sufficientemente specifica per consentire la difesa; la valutazione della specificità e della tempestività è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali. Non impone l'obbligo di consegna di copie di tutta la documentazione aziendale, salvo che la consultazione sia necessaria per l'esercizio della difesa.
Legge 20 maggio 1970, n. 300, (Statuto), art. 18
Richiamata in relazione alle tutele possibili per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (azioni e indennità). La Corte ha ritenuto non applicabili le tutele richieste dal ricorrente perché il datore aveva comprovato la giusta causa.
CCNL Energia e Petrolio, art. 55
Nei parametri di riferimento disciplinare, la condotta contestata può integrare illecito grave sanzionato dal CCNL; la Corte territoriale ha ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva rispetto alla gravità degli addebiti.
Codice Civile, artt. 1175, 1366, 1375
Richiamati dal ricorrente in rapporto ai principi generali di correttezza e buona fede e alle regole sulla prova; la Corte ha ritenuto che tali argomenti non superassero la valutazione probatoria del giudice di merito.
Codice Civile, artt. 2104 e 2105
Doveri di diligenza e obbedienza del lavoratore: la Corte ha ritenuto che i comportamenti contestati avessero leso il vincolo fiduciario del quadro aziendale e giustificassero il recesso.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata a supporto dell'eccezione sulla correttezza e trasparenza nell'accesso alla documentazione; tuttavia la Corte conferma che, nel procedimento disciplinare, non sussiste un obbligo generalizzato a consegnare copie dei documenti, salvo esigenze difensive concrete.
Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1 comma 51 (c.d. riforma Fornero)
Riferimento al rito fornero seguito in primo grado; la Corte ha considerato regolare il procedimento e la valutazione risultante dal giudice di merito.
Codice di Procedura Civile, art. 378
Richiamato in relazione a memorie e controricorsi; la Corte ha dichiarato inammissibile documentazione tardiva e vagliato la regolarità delle memorie processuali.
Codice di Procedura Civile, art. 348ter (comma 4 e 5)
Norma sulla motivazione e sull'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che si trattasse di mera diversa valutazione dei fatti e che la presunta omissione non fosse decisiva né configurabile come omesso esame ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
Costituzione, art. 24
Richiamata in relazione al diritto di difesa e all'accesso alla giustizia; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato in concreto compromesso.
Legge 11 maggio 1966, n. 604, art. 5
Onere probatorio del datore di lavoro circa l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo: la Corte territoriale ha ritenuto che Enì avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare la giusta causa.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma l‑quater
Riferimento formale per l'annotazione di presupposti per eventuali versamenti; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali indicati.
Massime di principio
- La specificità e la tempestività della contestazione disciplinare sono valutate in concreto dal giudice di merito: in Cassazione la censura è ammissibile solo per vizi motivazionali evidenti, non per una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il datore di lavoro non è obbligato, nel procedimento disciplinare, a consegnare copie integrali della documentazione; è sufficiente offrire la consultazione nella misura in cui essa sia necessaria per l'esercizio della difesa; il lavoratore deve specificare quali documenti siano necessari.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della prova è prerogativa del giudice di merito; le scelte probatorie motivate difficilmente sono rimesse in discussione in sede di legittimità.
- Un ritardo nella contestazione disciplinare può essere giustificato da necessità investigative o complessità aziendali; la tempestività è relativa e va valutata caso per caso dal giudice di merito.
- Per dimostrare la ritorsività del licenziamento è necessaria prova concreta e non mere suggestioni o presunzioni vaghe; l'onere probatorio grava sul lavoratore che allega il carattere ritorsivo.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare è vagliata dal giudice del merito in base alla gravità dei fatti e al ruolo del lavoratore; se la motivazione è adeguata, la sanzione non è facilmente annullabile in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 8 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32365/2021 del 08/11/2021
- Sentenza lavoro · 8 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32370/2021 del 08/11/2021
- Sentenza lavoro · 8 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32371/2021 del 08/11/2021
- Sentenza lavoro · 8 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32378/2021 del 08/11/2021
- Sentenza lavoro · 8 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32386/2021 del 08/11/2021
- Sentenza lavoro · 8 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 32387/2021 del 08/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →