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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32542/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato il 6 ottobre 2017 per presunta violazione di doveri contrattuali e policy aziendali durante il periodo di distacco in Eni Messico (comportamenti impropri e illeciti verso donne conosciute per ragioni di lavoro). Il ricorrente denunciava: genericità e intempestività della contestazione disciplinare (art. 7 L. 300/1970), violazione del diritto di difesa per mancata messa a disposizione di documenti, inattendibilità dei testi assunti nella fase sommaria, carattere ritorsivo del recesso e sproporzione della sanzione espulsiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla specificità e tempestività della contestazione, sull'assenza di violazione del diritto di difesa (il datore non è obbligato a fornire copie della documentazione disciplinare se non necessarie per la difesa), sulla valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni, sull'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la ritorsione e sulla proporzionalità della sanzione: la Corte d'appello aveva congruamente motivato la sussistenza della giusta causa per perdita del vincolo fiduciario. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 7

    La previa contestazione dell'addebito deve essere sufficientemente specifica per consentire la difesa; la valutazione della specificità e della tempestività è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali. Non impone l'obbligo di consegna di copie di tutta la documentazione aziendale, salvo che la consultazione sia necessaria per l'esercizio della difesa.

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300, (Statuto), art. 18

    Richiamata in relazione alle tutele possibili per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (azioni e indennità). La Corte ha ritenuto non applicabili le tutele richieste dal ricorrente perché il datore aveva comprovato la giusta causa.

  • CCNL Energia e Petrolio, art. 55

    Nei parametri di riferimento disciplinare, la condotta contestata può integrare illecito grave sanzionato dal CCNL; la Corte territoriale ha ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva rispetto alla gravità degli addebiti.

  • Codice Civile, artt. 1175, 1366, 1375

    Richiamati dal ricorrente in rapporto ai principi generali di correttezza e buona fede e alle regole sulla prova; la Corte ha ritenuto che tali argomenti non superassero la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • Codice Civile, artt. 2104 e 2105

    Doveri di diligenza e obbedienza del lavoratore: la Corte ha ritenuto che i comportamenti contestati avessero leso il vincolo fiduciario del quadro aziendale e giustificassero il recesso.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata a supporto dell'eccezione sulla correttezza e trasparenza nell'accesso alla documentazione; tuttavia la Corte conferma che, nel procedimento disciplinare, non sussiste un obbligo generalizzato a consegnare copie dei documenti, salvo esigenze difensive concrete.

  • Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1 comma 51 (c.d. riforma Fornero)

    Riferimento al rito fornero seguito in primo grado; la Corte ha considerato regolare il procedimento e la valutazione risultante dal giudice di merito.

  • Codice di Procedura Civile, art. 378

    Richiamato in relazione a memorie e controricorsi; la Corte ha dichiarato inammissibile documentazione tardiva e vagliato la regolarità delle memorie processuali.

  • Codice di Procedura Civile, art. 348ter (comma 4 e 5)

    Norma sulla motivazione e sull'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che si trattasse di mera diversa valutazione dei fatti e che la presunta omissione non fosse decisiva né configurabile come omesso esame ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

  • Costituzione, art. 24

    Richiamata in relazione al diritto di difesa e all'accesso alla giustizia; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato in concreto compromesso.

  • Legge 11 maggio 1966, n. 604, art. 5

    Onere probatorio del datore di lavoro circa l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo: la Corte territoriale ha ritenuto che Enì avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare la giusta causa.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma l‑quater

    Riferimento formale per l'annotazione di presupposti per eventuali versamenti; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali indicati.

Massime di principio

  • La specificità e la tempestività della contestazione disciplinare sono valutate in concreto dal giudice di merito: in Cassazione la censura è ammissibile solo per vizi motivazionali evidenti, non per una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il datore di lavoro non è obbligato, nel procedimento disciplinare, a consegnare copie integrali della documentazione; è sufficiente offrire la consultazione nella misura in cui essa sia necessaria per l'esercizio della difesa; il lavoratore deve specificare quali documenti siano necessari.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della prova è prerogativa del giudice di merito; le scelte probatorie motivate difficilmente sono rimesse in discussione in sede di legittimità.
  • Un ritardo nella contestazione disciplinare può essere giustificato da necessità investigative o complessità aziendali; la tempestività è relativa e va valutata caso per caso dal giudice di merito.
  • Per dimostrare la ritorsività del licenziamento è necessaria prova concreta e non mere suggestioni o presunzioni vaghe; l'onere probatorio grava sul lavoratore che allega il carattere ritorsivo.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare è vagliata dal giudice del merito in base alla gravità dei fatti e al ruolo del lavoratore; se la motivazione è adeguata, la sanzione non è facilmente annullabile in cassazione.

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