DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 425
Disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto impone alle grandi imprese commerciali produttrici o distributrici di determinati beni di depositare al CIP il listino prezzi entro 30 giorni. Fino al 30 giugno 1974 ogni variazione va notificata al CIP e diventa efficace dopo 60 giorni, salvo diniego o diversa decorrenza approvata. Previste sanzioni pecuniarie per omissioni, indicazioni non veritiere e vendite a prezzi difformi.
Deposito e controllo dei listini prezzi delle grandi imprese
Deposito e controllo dei listini prezzi delle grandi imprese
Il decreto-legge introduce, in via straordinaria e urgente, un meccanismo di controllo dei prezzi praticati da imprese commerciali di grandi dimensioni, limitatamente ad alcuni beni individuati per peso, misura o quantità. La disciplina mira a rendere trasparenti i listini e a sottoporre le variazioni di prezzo a preventiva comunicazione pubblica.
Ambito soggettivo e oggettivo
Sono tenute all’adempimento le imprese commerciali produttrici o distributrici di beni individuali, determinati in base a peso, misura o quantità, che nel primo semestre del 1973 abbiano registrato un volume di affari superiore a lire cinque miliardi. L’obbligo riguarda i beni i cui prezzi non siano già assoggettati ad altra disciplina.
Deposito iniziale del listino
Le imprese interessate devono depositare presso il CIP il listino previsto dal decreto entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Il listino deve riportare i prezzi dei beni alla data del 28 giugno 1973, con indicazione di eventuali abbuoni e sconti d’uso, ed essere sottoscritto dall’imprenditore.
Variazioni di prezzo e regime temporale
Fino al 30 giugno 1974 ogni variazione dei prezzi indicati nei listini depositati deve essere preceduta da notificazione al CIP. La variazione produce effetti solo dopo 60 giorni dalla notificazione, salvo che la proposta sia respinta con provvedimento motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, vicepresidente del CIPE, di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, sulla base della relazione degli uffici del CIP.
Durante il periodo di 60 giorni, su richiesta dell’impresa, possono essere concordate variazioni di prezzo approvate con lo stesso tipo di provvedimento; tale provvedimento indica anche la decorrenza dell’efficacia.
Inefficacia degli aumenti successivi al 28 giugno 1973
Ogni variazione in aumento dei prezzi indicati nei listini, effettuata successivamente al 28 giugno 1973, è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Sanzioni
La violazione dell’obbligo di deposito del listino e dell’obbligo di preventiva comunicazione delle variazioni, nonché l’omessa indicazione di alcuni beni nei listini, è punita con ammenda da lire 1 milione a lire 100 milioni.
L’indicazione nei listini di prezzi non corrispondenti a quelli effettivamente praticati alla data del 28 giugno 1973 è punita con ammenda da lire 1 milione a lire 150 milioni.
La vendita o messa in vendita di beni a prezzi superiori a quelli indicati nei listini, o in difformità dalle regole sulle variazioni, è punita con ammenda fino a lire 150 milioni, aumentata di una somma pari al triplo dell’importo lucrato con la maggiorazione illecita.
Decorrenza
Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e viene presentato alle Camere per la conversione in legge.
Testo integrale
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