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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 427

Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.

Normativa italiana073U0427Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce, dal 24 luglio 1973 al 31 ottobre 1973, un blocco dei prezzi di vendita alla produzione, distribuzione e consumo per una serie di beni di largo consumo indicati dalla norma, imponendo anche l’esposizione dei listini. Prevede poi, dal 1 novembre 1973 al 31 luglio 1974, procedure per richieste di aumento prezzi e per adeguamenti della differenza tra prezzi alla produzione/importazione e quelli al consumo, oltre a controlli e sanzioni.

Blocco e controllo dei prezzi dei beni di largo consumo

Blocco e disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo

Il decreto è adottato in via d’urgenza per contenere i prezzi di beni di largo consumo e stabilisce un regime temporaneo di blocco, controllo e successiva possibile variazione dei prezzi. La disciplina riguarda una lista tassativa di beni e si articola in una prima fase di congelamento dei prezzi, seguita da una finestra temporale per eventuali richieste di aumento e adeguamenti.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai beni elencati nell’articolo 2, indipendentemente dal tipo e dalla qualità, tra cui carni fresche, paste alimentari secche, riso, oli, burro, margarina, formaggi, salumi, conserve alimentari, prodotti surgelati, acque minerali, birra, vino comune da pasto, alimenti dietetici per l’infanzia, saponi, detersivi e gas liquefatto in bombole, escluso quello per autotrazione. Le farine di grano duro e tenero sono invece assoggettate alle norme specifiche del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347.

Regime di blocco dei prezzi

Fino al 31 ottobre 1973 i prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei beni disciplinati non possono superare quelli praticati al 16 luglio 1973, salvo quanto previsto per le carni fresche. Ogni aumento dei prezzi di vendita alla produzione e alla distribuzione successivo al 16 luglio 1973 è inefficace per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del decreto.

Obblighi di esposizione e deposito dei listini

Gli esercenti devono esporre in modo ben visibile nei locali di vendita il listino dei prezzi al consumo praticati al 16 luglio 1973 per i beni soggetti alla disciplina. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto, copia del listino deve essere depositata presso gli uffici comunali oppure spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. Il listino e la copia devono essere sottoscritti dall’imprenditore.

Accertamento e controlli

I comitati provinciali prezzi accertano, quando necessario, i prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973, utilizzando listini, sconti d’uso, fatture e scritture contabili, e tenendo conto del rapporto tra prezzi alla produzione, distribuzione e consumo. Le modalità esecutive dei controlli sono definite con decreto del Presidente del Comitato interministeriale prezzi o del Ministro delegato, con eventuale previsione di forme di pubblicità obbligatoria per i prezzi alla produzione e alla distribuzione. La vigilanza è affidata ai comitati provinciali prezzi, coordinati dal Comitato interministeriale prezzi.

Richieste di aumento dei prezzi

Dal 1 novembre 1973 al 31 luglio 1974 le imprese produttrici o importatrici dei beni soggetti alla disciplina, nonché le rispettive organizzazioni di categoria, possono presentare domanda al Comitato interministeriale prezzi per ottenere aumenti, allegando la documentazione sulle variazioni di costo e sulle condizioni di mercato. Il Comitato decide sulla base dei criteri e delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che può fissare criteri specifici per merci singole o gruppi di merci. Se il Comitato interministeriale prezzi non provvede entro 60 giorni, la domanda si intende accolta; può comunque provvedere dal decimo giorno precedente la scadenza del termine anche senza le direttive del Comitato per la programmazione economica.

Adeguamenti della differenza tra prezzi di produzione/importazione e prezzi al consumo

Nel medesimo periodo dal 1 novembre 1973 al 31 luglio 1974, la differenza esistente al 16 luglio 1973 tra prezzi alla distribuzione o al consumo e prezzi alla produzione o importazione può essere aumentata con determinazione del comitato provinciale prezzi, sulla base della decisione del Comitato interministeriale prezzi, d’ufficio o su istanza delle organizzazioni di categoria. Anche a questa disciplina si applicano i meccanismi di silenzio-assenso e di decisione anticipata previsti per le domande di aumento.

Interventi pubblici sul mercato agricolo

L’AIMA, oltre ai compiti ordinari, può essere autorizzata a intervenire per regolare il mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro, dei formaggi parmigiano reggiano, grana padano e pecorino romano, nonché dei mangimi per il bestiame, mediante acquisto e stoccaggio in Italia e all’estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale. Per tali operazioni può avvalersi di cooperative, consorzi, enti pubblici o altri operatori idonei, e si applicano le norme sul finanziamento degli interventi di mercato dell’AIMA. Questa disposizione è però stata sostituita dalla legge 14 agosto 1982, n. 610.

Sanzioni

Chi vende o offre in vendita i beni disciplinati a prezzi superiori a quelli stabiliti è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 10 milioni, oltre al pagamento di una somma pari al doppio dell’importo indebitamente lucrato. In caso di infrazioni ripetute è prevista la sospensione dell’autorizzazione amministrativa per almeno 10 giorni; nei casi di particolare gravità può essere disposta la revoca. La violazione dell’obbligo di esposizione del listino e delle forme di pubblicità obbligatoria è punita con sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

Procedimento sanzionatorio

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Prefetto secondo le regole richiamate dalla legge 3 maggio 1967, n. 317. Se dopo l’ingiunzione prefettizia emerge una causa di sospensione dell’esecuzione prevista dalla stessa legge, la sospensione può essere disposta solo dal giudice penale, al quale il pretore trasmette gli atti se è già stata proposta opposizione.

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