DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 426
Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga fino al 31 gennaio 1974 i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla sua entrata in vigore, con esclusione di alcuni conduttori con redditi elevati e di specifiche ipotesi di rilascio. Vietati inoltre aumenti di canone e clausole di indicizzazione stipulati dopo l’entrata in vigore. La norma è oggi priva di applicazione pratica perché riferita a una scadenza ormai trascorsa.
Proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani
Proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani
Il provvedimento dispone una proroga straordinaria e temporanea dei rapporti locatizi relativi agli immobili urbani, con alcune esclusioni legate al reddito del conduttore e specifiche eccezioni in materia di rilascio. Introduce inoltre un divieto di aumento dei canoni e di adeguamento monetario per i patti stipulati dopo l’entrata in vigore.
Ambito di applicazione della proroga
Sono prorogati fino al 31 gennaio 1974 tutti i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani che risultavano in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
La proroga non opera, per i contratti ad uso abitazione, nei confronti dei conduttori o subconduttori che:
- siano iscritti a ruolo ai fini dell’imposta complementare per l’anno 1973 per un reddito complessivo netto superiore a 4.000.000 di lire;
- oppure abbiano percepito nel 1972 un reddito di pari misura, determinabile secondo i criteri richiamati dal testo unico del 29 gennaio 1958, n. 645.
Prova del reddito
Ai fini della verifica dei redditi da lavoro dipendente e delle pensioni, il decreto prevede che la prova sia fornita esclusivamente mediante attestazione:
- del datore di lavoro, per i redditi di lavoro dipendente;
- dell’ente erogatore della pensione, per i trattamenti pensionistici.
L’attestazione del datore di lavoro deve indicare la retribuzione a carattere fisso e continuativo, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e facoltativi.
Divieto di aumenti del canone e clausole di indicizzazione
Per i patti e le clausole contrattuali stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto:
- sono nulli quelli che prevedano, a qualsiasi titolo, aumenti del canone di locazione di immobili urbani;
- sono inefficaci le clausole di adeguamento del canone dirette a compensare effetti di svalutazione monetaria.
Sospensione dei provvedimenti di rilascio
Fino al 31 gennaio 1974 è sospesa l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.
La sospensione non si applica ai provvedimenti fondati:
- sulla morosità del conduttore o subconduttore;
- oppure sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, sopravvenuta dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile, qualunque sia l’uso originario, ad abitazione propria.
Effetti sui contratti commerciali in caso di revoca dell’autorizzazione
Gli esercenti attività commerciali nei cui confronti sia stata pronunciata la revoca dell’autorizzazione amministrativa, ai sensi del decreto-legge collegato sulla disciplina dei beni di largo consumo, decadono dal beneficio della proroga del contratto di locazione relativo all’esercizio commerciale per il quale è intervenuta la revoca.
Validità temporale e attualità della norma
Il decreto ha natura chiaramente temporanea e storicamente circoscritta: tutte le sue misure risultano collegate a una scadenza del 31 gennaio 1974. Per questo, oggi non ha applicazione pratica ed è da considerarsi obsoleto.
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