DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 564
Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto estende e disciplina provvidenze economiche, fiscali, assistenziali e per il lavoro a favore della Basilicata e, per alcune disposizioni, della provincia di Cosenza, per i danni causati dalle calamità del marzo-aprile e settembre 1973. Prevede contributi a privati e imprese, interventi su opere pubbliche, agevolazioni tributarie e misure per lavoratori e agricoltura, con varie scadenze e regimi transitori.
Provvidenze per calamità atmosferiche in Basilicata e provincia di Cosenza
Provvidenze straordinarie per calamità atmosferiche in Basilicata e in parte della provincia di Cosenza
Il provvedimento disciplina un ampio insieme di interventi emergenziali, economici e fiscali per fronteggiare i danni causati dalle calamità atmosferiche del 1973. Le misure riguardano soprattutto i comuni della Basilicata, ma alcune disposizioni sono estese anche a specifici comuni della provincia di Cosenza.
Ambito di applicazione e coordinamento con il precedente decreto
Le provvidenze del decreto si applicano ai comuni della Basilicata colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di marzo-aprile e settembre 1973. Il testo sostituisce integralmente il precedente decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, confermando però validità delle domande già presentate e degli atti già adottati in base a quel decreto fino all’entrata in vigore della nuova disciplina.
Interventi urgenti, pronto soccorso e opere pubbliche
Sono autorizzati stanziamenti rilevanti per i primi interventi e per il ripristino delle infrastrutture pubbliche:
- per le necessità urgenti ai sensi della normativa sul pronto soccorso è autorizzata una spesa di lire 4.500 milioni, di cui lire 200 milioni destinati in contributo straordinario all’Ente autonomo per l’acquedotto pugliese;
- per il ripristino delle comunicazioni sulla rete stradale statale e per i collegamenti provvisori è autorizzata una spesa di lire 3.000 milioni, con ulteriori lire 4.000 milioni per il ripristino definitivo delle strade statali nel compartimento di Potenza;
- per le opere pubbliche è autorizzata una spesa complessiva di lire 36.000 milioni, distribuita su più esercizi finanziari.
Il ripristino può avvenire anche in sede diversa e con strutture o dimensioni differenti rispetto a quelle preesistenti, quando ciò sia richiesto da esigenze idrauliche, idrogeologiche o tecniche.
Ripartizione delle competenze operative
L’esecuzione delle opere spetta, secondo la ripartizione di competenze vigente, alla Regione Basilicata per gli interventi devoluti alle regioni a statuto ordinario, oppure al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza per le competenze rimaste statali. Regione e Provveditorato possono delegare l’esecuzione di lavori a comuni, province ed altri enti pubblici, purché questi facciano richiesta entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto e dimostrino di avere adeguate strutture tecniche.
Consolidamento e trasferimento di abitati
La Regione Basilicata deve individuare, con proprio provvedimento, gli abitati da consolidare o trasferire, anche se non compresi nelle tabelle storiche richiamate dalla normativa del 1908. Per tali opere è autorizzata una spesa di lire 60.000 milioni, ripartita tra gli anni 1973-1977.
Nel nuovo insediamento possono essere realizzate, oltre alle opere essenziali previste dalla disciplina richiamata, anche acquedotto, fognatura, chiese, case canoniche, impianti di illuminazione elettrica e cimitero. Il piano regolatore degli abitati è approvato dal Presidente della Regione Basilicata in deroga alla disciplina del 1908.
Contributi ai privati per abitazioni danneggiate o da abbandonare
Per la riparazione e ricostruzione di fabbricati privati è autorizzata una spesa di lire 7.500 milioni. I contributi sono calcolati sulla spesa effettiva e differenziati in base alla consistenza dell’alloggio prima del sinistro:
- 90% per alloggi fino a tre vani e accessori;
- 80% per alloggi di quattro o cinque vani e accessori;
- 70% negli altri casi.
Il contributo non può superare lire 5 milioni per la riparazione e lire 8 milioni per la ricostruzione, salvo il caso di alloggi di enti pubblici del settore edilizio economico-popolarе o di edifici privati di interesse storico-artistico-monumentale. La ricostruzione può avvenire anche in sede diversa e con strutture diverse se necessario per motivi tecnici o idrogeologici.
Sono ammessi al contributo anche i proprietari di abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l’assegnazione dell’area nella zona di trasferimento.
Domande, istruttoria e pagamenti dei contributi ai privati
Le domande vanno presentate in carta libera ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con documentazione attestante proprietà, consistenza dell’immobile, danno o inagibilità, dichiarazione del sindaco e computo metrico estimativo. Il computo può essere presentato successivamente, ma non oltre il 30 giugno 1974.
L’ufficio del genio civile approva le perizie e determina l’ammontare del contributo. Su richiesta possono essere corrisposte anticipazioni fino al 50% del contributo e successivi acconti fino al 40% in base agli stati di avanzamento. Il saldo è pagato a lavori ultimati, dopo certificato di regolare esecuzione.
Le anticipazioni sono revocate se i lavori non iniziano entro sei mesi dal provvedimento di concessione, salvo proroga eccezionale non superiore a tre mesi.
Interventi agricoli
Per il settore agricolo si fa ricorso al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, incrementato di lire 5.000 milioni per il 1973. La Regione Basilicata cura l’amministrazione del fondo secondo la disciplina applicabile, con possibilità di adeguamenti locali tramite proprie leggi.
Misure per i lavoratori e integrazioni salariali
Sono estese ai comuni interessati alcune misure previdenziali e assistenziali già previste dalla normativa del 1968 e successive modifiche. In particolare:
- ai lavoratori di aziende industriali e artigiane sospesi o a orario ridotto spetta, fino al 31 dicembre 1973, un’indennità pari all’80% della retribuzione per le ore non lavorate, non cumulabile con l’integrazione salariale;
- la stessa indennità è riconosciuta anche ai lavoratori di aziende commerciali e agricole, con pagamento tramite la cassa competente per il settore agricolo;
- ai lavoratori agricoli disoccupati iscritti negli elenchi anagrafici spetta un’indennità speciale fino al 31 dicembre 1973, sostitutiva delle prestazioni di disoccupazione.
Contributi e finanziamenti alle imprese
Sono previste misure per imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali, dello spettacolo e per pescatori professionali.
Tra le principali misure:
- contributi a fondo perduto fino a lire 300.000 per le imprese danneggiate e per i pescatori professionali, con maggiorazione di lire 10.000 per ogni familiare a carico;
- finanziamenti a tasso agevolato per il costo di riattivazione o ricostruzione degli impianti entro la capacità produttiva o economica preesistente;
- in alternativa ai finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale fino al 20% della spesa accertata.
Le imprese devono presentare domanda entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le valutazioni spettano a una commissione provinciale costituita nelle province di Matera e Potenza. Sono previste anche apposite dotazioni per la copertura dei rischi e per il concorso statale negli interessi.
Provvidenze per comuni, province e assistenza immediata
Il decreto stanzia somme per contributi e provvidenze contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni interessati, nonché per interventi assistenziali immediati e assistenza in natura. Sono inoltre previste somme specifiche per i capi famiglia che abbiano perso vestiario, biancheria, mobili o suppellettili, purché nei limiti reddituali indicati.
Per tali contributi è richiesta domanda entro il termine previsto dal precedente decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240. Il contributo è determinato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il sindaco.
Agevolazioni e sgravi fiscali
Il decreto introduce o conferma numerose agevolazioni fiscali, tra cui:
- sospensione e successiva riscossione rateizzata dei termini tributari nei comuni indicati;
- non tardività di specifiche dichiarazioni dei redditi presentate entro il 30 giugno 1973;
- sgravio dell’imposta sul reddito dominicale e agrario per l’anno 1973 in caso di danni gravi;
- sgravio dell’imposta sul reddito dei fabbricati, con decorrenza 15 marzo 1973;
- obbligo per i comuni di deliberare entro il 31 dicembre 1973 lo sgravio dei tributi locali diretti per il 1973;
- esenzione da vari tributi per le erogazioni in denaro o in natura effettuate entro il 31 dicembre 1973 a favore delle popolazioni colpite;
- esenzione, fino al 31 dicembre 1973, di atti, domande e documenti connessi all’attuazione del decreto da imposte e tasse indicate nel testo.
Sono inoltre previste regole specifiche per la registrazione di atti e per la revisione delle imposte relative a trasferimenti immobiliari anteriori al 15 marzo 1973, quando il bene sia stato distrutto o demolito a causa degli eventi calamitosi.
Regime finanziario e copertura degli oneri
Il decreto quantifica oneri e coperture su più esercizi finanziari, con ricorso a fondi speciali, stanziamenti ministeriali e, per gli anni successivi, anche a operazioni di mercato finanziario secondo le modalità stabilite dalle future leggi di bilancio. Sono inoltre previsti contributi specifici alla Regione Basilicata e, per alcune misure, ai comuni e alla provincia di Cosenza.
Estensione alla provincia di Cosenza
Una parte rilevante delle provvidenze è estesa a specifici comuni della provincia di Cosenza colpiti dagli eventi del marzo-aprile 1973 e, per alcune misure fiscali e finanziarie, anche ai comuni indicati nel testo. Sono previste estensioni analoghe in materia agricola, per i lavoratori, per le imprese e per le agevolazioni tributarie, oltre a risorse dedicate alla provincia.
Decorrenza e limiti temporali rilevanti
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Molte misure sono limitate temporalmente al 1973 o a finestre specifiche, in particolare:
- domande per contributi ai privati e alle imprese: 180 giorni dall’entrata in vigore;
- computo metrico dei privati: entro il 30 giugno 1974;
- indennità lavoratori: fino al 31 dicembre 1973;
- esenzioni per erogazioni e per atti/documenti collegati: entro il 31 dicembre 1973;
- sgravio dei tributi locali: deliberazione entro il 31 dicembre 1973;
- riscossione delle rate sospese: in sei rate da ottobre 1973;
- alcune prestazioni agricole e contributi legati ai lavoratori: con termini specificamente richiamati al 1973 e al 1974.
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