DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 424
Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga fino al 31 dicembre 1973 il versamento dei contributi previsti dalla legge n. 60/1963 e successive modificazioni, mantenendone misure e modalità di versamento già vigenti, per evitare l’interruzione del finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica. Vale solo per il periodo indicato.
Proroga del versamento dei contributi per l’edilizia residenziale pubblica fino al 31 dicembre 1973
Proroga del versamento dei contributi per l’edilizia residenziale pubblica
Il provvedimento dispone una proroga temporanea degli obblighi contributivi connessi al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica. La finalità è evitare una interruzione del gettito destinato a tali programmi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dalle successive modificazioni e integrazioni. Il testo non introduce nuovi contributi, ma estende nel tempo l’obbligo di versamento di quelli già previsti.
Durata della proroga
Il versamento dei contributi è prorogato fino al 31 dicembre 1973. Si tratta quindi di una misura a efficacia limitata nel tempo, destinata a operare solo per il periodo indicato dal decreto.
Misure e modalità di versamento
Durante il periodo di proroga, i contributi continuano a essere versati nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi richiamate, cioè quelle già disciplinate dalla normativa sul finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È inoltre previsto che sia presentato alle Camere per la conversione in legge.
Rilievo pratico attuale
La disposizione ha natura meramente temporanea e limitata al 1973; pertanto, non ha utilità applicativa attuale ed è da considerarsi obsoleta.
Testo integrale
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