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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18444/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/11/2024 del Tribunale del riesame di Agrigento che aveva rigettato l'appello cautelare contro il provvedimento del GIP (01/10/2024) che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto di controllo giudiziario di azienda. Il ricorrente contestava il mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni previsto dagli artt. 309, comma 10 e 324, comma 7 c.p.p., sostenendo che la richiesta di riesame era stata tempestivamente inviata tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP) ma il deposito non si era perfezionato per una "falla del sistema informatico"; il ricorrente riteneva quindi che, essendosi trattato di forza maggiore, avrebbe dovuto beneficiarsi della restituzione nel termine per riproporre l'istanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il deposito telematico non si fosse mai perfezionato perché l'istanza era stata inoltrata a un indirizzo elettronico presente nel portale ma inidoneo a consentirne la ricezione da parte dell'Ufficio Riesame (errore di sistema certificato). Ne consegue che il termine perentorio di 10 giorni non poteva dirsi decorso, poiché il decorso presuppone il regolare deposito e la ricezione dell'atto da parte della cancelleria. Il giudice ha indicato come rimedio corretto, una volta accertato il mancato perfezionamento del deposito per causa non imputabile alla parte, l'istituto della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., al fine di proporre una nuova valida istanza di riesame. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Il termine perentorio di dieci giorni per la decisione in sede di riesame presuppone il regolare deposito e la ricezione dell'impugnazione presso l'Ufficio competente; se il deposito non si perfeziona per mancata ricezione, il termine non decorre.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiama il termine e le modalità del riesame; conferma che il decorso del termine è connesso al perfezionamento dell'impugnazione presso l'Ufficio destinatario.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità telematiche di deposito per il riesame; il deposito tramite portale è valido se indirizzato a un canale elettronico effettivamente funzionante e idoneo a consentire la ricezione da parte dell'Ufficio giudiziario.

  • art. 175, comma 1, cod. proc. pen.

    Rimessa in termini (restitutio in integrum): norma di chiusura del sistema che consente di ovviare alla perdita di un termine per causa a essa non imputabile (caso fortuito o forza maggiore); indicata come rimedio corretto quando il deposito telematico non si perfeziona per errore del sistema.

  • art. 3, Legge n. 199/2016

    Richiamata in relazione alla regolamentazione del controllo giudiziario di azienda; contestualizza la competenza del GIP e le misure applicabili, integrando il quadro normativo del provvedimento impugnato.

  • artt. 321 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai poteri del GIP e alle garanzie procedurali connesse all'adozione di misure cautelari e di controllo giudiziario; utilizzati per inquadrare il provvedimento originario impugnato.

Massime di principio

  • Il deposito telematico si considera perfezionato solo quando l'atto è effettivamente ricevuto dall'Ufficio destinatario: l'inoltro a un indirizzo presente nel portale ma non funzionante non produce gli effetti del deposito.
  • Il decorso di termini perentori collegati a impugnazioni dipende dalla regolare ricezione dell'atto; se la cancelleria non riceve l'istanza, il termine non può essere fatto decorrere contro la parte.
  • In caso di malfunzionamento del sistema telematico non imputabile alla parte (caso fortuito/forza maggiore), il rimedio appropriato è la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per proporre nuovamente l'atto; la parte deve comunque attivarsi tempestivamente una volta venuta a conoscenza del problema.
  • Chi deposita telematicamente deve verificare la corretta ricezione e, se scopre il mancato perfezionamento, documentare l'errore di sistema e chiedere la restituzione nel termine o altra misura correttiva senza indugio.
  • La responsabilità del corretto funzionamento dei canali telematici ricade sugli operatori del sistema (es. C.I.S.I.A.); tuttavia la giurisprudenza richiede alla parte di utilizzare gli strumenti processuali previsti per ottenere la tutela (restitutio) se il deposito non si perfeziona.

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