L.R. Calabria 5/2026
Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 2 febbraio 2026, n. 5 adegua varie leggi regionali del 2025 a profili di leale collaborazione con lo Stato, competenze istituzionali e tecniche contabili. Interviene su riserve naturali, tutela dei minori, violenza di genere, tracciabilità agroalimentare, polizia mortuaria e unità di pedagogia scolastica. Alcune disposizioni valgono dal 2025 e per gli anni successivi; la legge è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Adeguamenti normativi regionali in materia di aree protette, minori, violenza di genere, dati blockchain, polizia mortuaria e pedagogia scolastica
Adeguamenti normativi regionali e coordinamento con la disciplina statale
La legge regionale Calabria 2 febbraio 2026, n. 5 interviene in modo puntuale su varie leggi regionali del 2025 e su una disposizione del 2019, principalmente per rafforzare il coordinamento con la normativa statale, recepire garanzie partecipative, correggere formulazioni lessicali e chiarire alcuni aspetti organizzativi e contabili.
Aree protette e riserve naturali regionali
In relazione all’istituzione di tre riserve naturali regionali, la legge precisa che le relative previsioni devono svolgersi nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall’articolo 22, comma 1, della legge quadro statale sulle aree protette.
Le integrazioni riguardano:
- la Riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino;
- la Riserva naturale regionale di Trinchise;
- la Riserva naturale regionale “Le Dune di Giovino”.
La finalità è assicurare il rispetto della partecipazione procedimentale prevista dalla disciplina statale di settore, senza alterare l’assetto sostanziale delle istituzioni delle riserve.
Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori
La disciplina regionale del 2025 viene aggiornata sia sotto il profilo terminologico sia sotto quello operativo.
Sul piano lessicale:
- l’espressione “diversa abilità” è sostituita con “disabilità”.
Sul piano dei contenuti:
- viene precisato che la Regione opera fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 269/1998 e dalla legge n. 71/2017, richiamate espressamente;
- la Regione è chiamata a favorire, a livello regionale e previa intesa, iniziative di collaborazione tra organizzazioni di volontariato e autorità pubbliche impegnate nella tutela dei minori;
- è soppressa la lettera d) del comma 1 dell’articolo 5.
Tracciabilità blockchain della filiera agroalimentare
Per la legge regionale sulla gestione dei dati in blockchain per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari della Calabria, viene introdotta una disciplina contabile specifica sui fondi non spesi.
A decorrere dall’anno 2025 e per gli anni successivi:
- le risorse di cui all’articolo 2, comma 5, non impegnate e non spese a fine esercizio;
- non confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione;
- confluiscono invece nella parte libera del risultato di amministrazione.
La previsione è motivata dall’esigenza di rispettare i vincoli del d.lgs. n. 118/2011 e del relativo allegato contabile.
Contrasto della violenza di genere
La legge regionale del 2025 sulla violenza di genere viene modificata per precisare soggetti coinvolti, modalità di collaborazione e regime contabile.
In sintesi:
- “donne disabili” è sostituito con “donne con disabilità”;
- le Prefetture-UTG sono indicate come contributori, per quanto di competenza, nella rete di collaborazione prevista;
- le Case collaborano con le Forze dell’ordine e operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;
- sono abrogati il comma 6 dell’articolo 7 e il comma 5 dell’articolo 8;
- analogamente alla disciplina sulla blockchain, le risorse non spese a fine esercizio, dal 2025 e per gli anni successivi, restano nella parte libera del risultato di amministrazione e non in quella vincolata.
Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria
In relazione alla disciplina funeraria regionale, viene soppressa dalla lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 l’inciso che richiamava la “pena su richiesta” ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
La modifica incide sul testo della causa ostativa, rendendolo più essenziale.
Unità di pedagogia scolastica
La disciplina dell’Unità di pedagogia scolastica viene resa più coerente con l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con il sistema delle professioni pedagogiche ed educative.
In particolare:
- la Regione non istituisce direttamente l’Unità nelle scuole, ma ne promuove l’attivazione sulla base di protocolli d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la costituzione dell’Unità avviene senza ulteriori oneri per la finanza regionale e nel rispetto della normativa su riservatezza e trattamento dei dati personali;
- le attività di pedagogia scolastica si svolgono in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- è ribadito il rispetto dell’autonomia scolastica e della programmazione deliberata dagli istituti;
- è eliminato il riferimento alla funzione “quale parte integrante dell’offerta formativa”;
- una delle lettere dell’articolo 4 è abrogata;
- le attività sono svolte con quelle concordate con le istituzioni scolastiche;
- vengono richiamate anche le disposizioni della legge n. 55/2024 sulle professioni pedagogiche ed educative;
- eventuali specifiche della Giunta regionale sono adottate previa intesa con l’Ufficio scolastico regionale;
- il comma 2 dell’articolo 6 è abrogato.
Regime finanziario
La legge stabilisce espressamente che dall’attuazione delle sue disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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