L.R. Calabria 2/2026
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica lo Statuto della Regione Calabria ampliando il numero dei componenti di supporto alla Presidenza della Giunta: il limite passa da “non superiore a sette” al massimo consentito dalla legge statale e si introduce la figura di fino a due Sottosegretari alla Presidenza. Tuttavia la promulgazione è stata revocata con D.P.R. n. 18 del 23 febbraio 2026, quindi la disciplina non produce effetti applicabili.
Modifiche allo Statuto della Regione Calabria su Giunta e Sottosegretari alla Presidenza
Modifiche allo Statuto della Regione Calabria in materia di Giunta e Sottosegretari
La legge regionale interviene sulla legge statutaria della Regione Calabria del 19 ottobre 2004, n. 25, modificandone alcuni profili organizzativi relativi alla Presidenza della Giunta regionale e introducendo la figura dei Sottosegretari alla Presidenza. Tuttavia, il testo indica espressamente che la promulgazione è stata revocata con Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 23 febbraio 2026, circostanza che rende l’atto non applicabile nella pratica.
Contenuto delle modifiche statutarie
La disciplina statutaria viene aggiornata in due punti principali:
- il limite numerico previsto per determinati componenti/assetti richiamati dall’articolo 35 dello Statuto viene sostituito dalla formula “nel numero massimo consentito dalla legge statale”, eliminando il riferimento al precedente tetto “non superiore a sette”;
- viene inserito l’articolo 34-bis, dedicato ai Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale.
Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale
Il nuovo articolo 34-bis prevede che il Presidente della Giunta possa nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza, con funzioni di coadiuvo nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, ma senza diritto di voto.
Regime giuridico dei Sottosegretari
Ai Sottosegretari si applicano le stesse norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. La norma rinvia inoltre a una successiva legge regionale per la disciplina attuativa dell’istituto.
Aspetti finanziari
È prevista una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Effetti pratici e attualità della norma
Poiché la promulgazione della legge è stata revocata, la modifica statutaria non risulta concretamente efficace né utilizzabile come base normativa operativa.
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