Sentenza n. 1447/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva liquidato spese processuali con distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero il 17 marzo 2025. La sentenza aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 657,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% e restituzione del contributo unificato, con distrazione delle somme in favore del difensore antistatario. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza, nonché l’applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Firenze. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di pagare le somme dovute, comprensive degli accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, stabilendo che provveda nei successivi 60 giorni su richiesta della parte interessata e senza compenso. Ha inoltre applicato, ritenendo non manifestamente iniqua la relativa domanda, una penalità di mora di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e fino all’insediamento del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama espressamente l’art. 114 c.p.a. e il comma 4, lettera e).
La norma costituisce la base dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, inclusa la penalità di mora e la nomina del Commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
€ 20,00 a titolo di penalità di mora ex art. 114 comma 4 lettera ‘e’ c.p.a., per ciascun giorno di ritardo
La penalità di mora può essere disposta quando la domanda non sia manifestamente iniqua, quale strumento coercitivo volto ad assicurare l’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di rilevare l’inadempimento dell’amministrazione e di procedere alla tutela esecutiva nei suoi confronti.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario contenente un obbligo di pagamento a carico di una pubblica amministrazione, quando l’amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine ulteriore e specifico.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un Commissario ad acta, eventualmente prevedendo una facoltà di delega e l’assenza di compenso, affinché sostituisca l’amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata, su domanda di parte non manifestamente iniqua, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento e fino all’insediamento del Commissario ad acta.
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