Sentenza del 16/05/2018 n. 2161 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta di registro - Atti giudiziari - Indennità di occupazione - Natura risarcitoria - Sussiste - Imposta in misura proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che le indennità di occupazione abusiva non costituiscono canoni di locazione, ma hanno natura risarcitoria e, in quanto riferite ad atti a contenuto patrimoniale, sono soggette all’imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di registro delle somme versate dal conduttore per l’occupazione abusiva dell’immobile. La questione è se tali somme debbano essere considerate canoni di locazione, con il relativo regime fiscale, oppure indennità aventi natura risarcitoria. La sentenza qualifica le somme come risarcimento del danno subito dal proprietario per la mancata disponibilità e utilizzazione del bene.
Norme richiamate
Imposta di registro sugli atti a contenuto patrimoniale
Le somme corrisposte per l’occupazione abusiva dell’immobile, avendo natura risarcitoria e contenuto patrimoniale, sono soggette all’imposta di registro in misura proporzionale.
Massime di principio
- Le somme pagate dopo la cessazione o in assenza di un valido rapporto locatizio possono essere qualificate come indennità risarcitorie, anziché come canoni, se sono dirette a compensare il proprietario per la perdita della disponibilità del bene.
- La qualificazione fiscale dipende dalla funzione economica della somma: il corrispettivo per l’uso derivante da un contratto è un canone, mentre il pagamento dovuto per l’occupazione senza titolo può avere natura risarcitoria.
- Quando l’indennità ha natura patrimoniale e risarcitoria, può essere assoggettata all’imposta di registro proporzionale prevista per gli atti a contenuto patrimoniale, anche se l’importo è calcolato in relazione al periodo di occupazione.
- Per applicare correttamente il regime fiscale occorre esaminare il titolo giuridico del pagamento e non soltanto la sua denominazione formale.
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