Cassazione Civile, Ordinanza n. 15369/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione a cartella esattoriale emessa per una sanzione amministrativa da violazione del codice della strada, proposta dal destinatario della cartella sul presupposto della mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione annullando la cartella e aveva posto le spese a carico del Comune, senza condannare anche l’agente della riscossione. L’opponente aveva appellato la sentenza lamentando esclusivamente la mancata condanna dell’ente di riscossione alle spese, in solido con il Comune, secondo il principio di soccombenza. Il tribunale ha rigettato l’appello ritenendo che l’impugnazione fosse priva di interesse, perché il ricorrente aveva già ottenuto la condanna del Comune e non vi sarebbe stata ulteriore utilità concreta nel chiedere anche la condanna dell’esattore. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 1292 c.c. e, sotto altro profilo, violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente, sostenendo che il tribunale aveva erroneamente escluso il suo interesse a impugnare l’omessa statuizione sulle spese nei confronti dell’agente della riscossione, pur avendone riconosciuto la legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, l’agente della riscossione è litisconsorte necessario ed è parte nei cui confronti può essere regolata anche la condanna alle spese, perché la pronuncia di annullamento della cartella incide sul rapporto esattoriale. La Corte ha poi osservato che l’interesse a impugnare deve essere apprezzato in termini di concreta utilità giuridica derivante dalla rimozione della decisione censurata: nel caso di specie, la domanda di condanna alle spese anche nei confronti dell’esattore, in via autonoma o solidale, è di per sé utilmente spendibile e riconosciuta dall’ordinamento, in quanto rafforza la possibilità di recupero dei costi processuali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, affinché esamini il motivo di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad impugnare coincide con un interesse giuridicamente tutelabile e va valutato in termini di concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata.
art. 1292 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda di condanna solidale alle spese tra più soggetti soccombenti.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di motivazione apparente.
art. 97 c.p.c.
Quando le parti soccombenti sono più di una, il giudice può condannarle separatamente o solidalmente alle spese se hanno interesse comune.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per sanzione amministrativa da violazione del codice della strada, l’agente della riscossione è litisconsorte necessario insieme all’ente titolare della pretesa sostanziale contestata, poiché la decisione sulla cartella incide anche sul rapporto esattoriale.
- L’interesse ad impugnare sussiste ogni volta che la rimozione della pronuncia possa procurare una concreta utilità giuridica, anche quando una parte abbia già ottenuto una condanna favorevole nei confronti di un altro soccombente.
- La mancata statuizione sulle spese nei confronti di uno dei soccombenti può essere impugnata perché la condanna separata o solidale alle spese è funzionale al recupero dei costi del giudizio e costituisce un’utilità processuale autonoma.
- Quando più parti risultano soccombenti e hanno un interesse comune nella causa, il giudice può regolare le spese anche in via solidale; il sindacato sull’omessa regolazione delle spese non può essere escluso per asserita mancanza di interesse se la parte mira a ottenere una più ampia garanzia di recupero.
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