Cassazione Civile, Ordinanza n. 33559/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società proprietaria di alcuni immobili siti in Roma, di un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di dichiarazioni DOCFA. Con l’atto l’Ufficio aveva variato la classe attribuita ad alcune unità immobiliari e, di riflesso, aveva determinato una maggiore rendita catastale, ritenendo di dover applicare criteri tecnici e comparativi in relazione alle caratteristiche degli immobili. I giudici tributari di merito avevano annullato l’avviso per asserita carenza di adeguata motivazione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2696 e 2697 c.c. e dell’art. 1 del D.M. n. 701/1994, sostenendo che la sentenza di appello avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell’avviso nonostante quest’ultimo contenesse l’indicazione delle caratteristiche degli immobili, il procedimento di stima sintetico-comparativo e il confronto con altri immobili simili e limitrofi. La società ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività, ritenendo tempestivo il ricorso perché il termine di 60 giorni scaduto di sabato slittava al primo giorno non festivo utile. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata. Ha affermato che, nella procedura DOCFA, quando l’Ufficio non disattende i dati di fatto forniti dal contribuente ma si limita a rivalutarli tecnicamente e ad attribuire una classe diversa, la motivazione dell’avviso può essere soddisfatta con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ha ritenuto che la CGT avesse confuso il piano della motivazione dell’atto con quello della prova della classificazione, richiedendo un livello motivazionale non necessario nella fattispecie. La causa è stata rinviata alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le questioni assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
Richiamato in relazione al termine breve di impugnazione; la Corte ha escluso la tardività perché la scadenza caduta di sabato è slittata al primo giorno non festivo utile.
art. 155 c.p.c.
Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
Il sabato è giorno lavorativo in via generale, ma per gli atti processuali compiuti fuori udienza è equiparato eccezionalmente al giorno festivo ai fini della proroga del termine.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2696 c.c.
Richiamato nel motivo come norma violata, ma nel testo non emerge una specifica ratio applicativa autonoma.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo come norma violata; la Corte osserva che la sentenza di merito ha confuso il profilo della motivazione con quello della prova.
art. 1 del D.M. n. 701/1994
Richiamato quale disciplina della procedura DOCFA e del classamento catastale; la Corte ne ricava che, ove i dati di fatto del contribuente non siano disattesi, la motivazione può essere essenziale.
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
Richiamato come base normativa dell’avviso di accertamento catastale oggetto di impugnazione.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
Citato dalla sentenza di merito come riferimento non pertinente alla fattispecie, perché riguardante il riclassamento per microzone.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, l’avviso di accertamento catastale è sufficientemente motivato quando l’Ufficio, senza disconoscere i dati fattuali dichiarati dal contribuente, si limita a una diversa valutazione tecnica e indica i dati oggettivi e la classe attribuita.
- Se l’Ufficio contesta non i fatti dichiarati ma solo la valutazione tecnica e il conseguente classamento, non è necessaria una motivazione analitica sulle differenze riscontrate; una motivazione più ampia è richiesta solo quando l’Amministrazione disattenda gli elementi di fatto forniti dal contribuente.
- Nel giudizio sull’atto catastale, il riferimento a immobili comparabili può incidere sul piano probatorio della correttezza della stima, ma non integra necessariamente un ulteriore onere motivazionale dell’avviso.
- In materia di impugnazioni, se il termine breve scade di sabato, per gli atti processuali compiuti fuori udienza esso è prorogato al primo giorno non festivo utile.
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