Cassazione Civile, Ordinanza n. 23497/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dopo due avvisi di accertamento e un atto sanzionatorio, relativi a imposte dirette, IVA e IRAP per gli anni 2004 e 2005, per un importo complessivo molto elevato. La commissione regionale aveva accolto l’appello della procedura fallimentare e annullato la cartella, ritenendo d’ufficio che non potesse essere emessa nei confronti di un soggetto fallito perché il credito andava insinuato al passivo e perché la cartella sarebbe stata un atto preliminare a un’esecuzione individuale vietata. L’Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che: 1) l’appello era inammissibile perché il gravame introduceva motivi nuovi e diversi da quelli proposti in primo grado, senza confutare la ratio decidendi della sentenza di prime cure; 2) la CTR aveva comunque errato nel ritenere nulla la cartella per violazione delle norme sul fallimento e sulla riscossione, poiché la cartella non avvia l’esecuzione forzata ma ne è solo il preannuncio, e non può essere dichiarata nulla solo perché, in ipotesi, superflua ai fini dell’insinuazione al passivo. La parte intimata non si è costituita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati i motivi perché l’appello della procedura fallimentare era inammissibile: in primo grado era stata dedotta solo la violazione delle norme sulla formazione del ruolo straordinario, mentre in appello erano stati introdotti motivi eterogenei e non era stata specificamente censurata la motivazione della sentenza di primo grado. La CTR, anziché dichiarare l’inammissibilità del gravame, ha deciso nel merito sulla base di una questione rilevata d’ufficio, operando una sanatoria impropria del vizio processuale. La Cassazione ha inoltre chiarito che la cartella, in presenza di credito tributario verso fallito, può essere anche superflua rispetto all’insinuazione al passivo, ma non per questo è nulla; e, in ogni caso, non integra l’atto iniziale dell’esecuzione forzata, sicché non viola l’art. 51 l.fall. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché l’appello doveva essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della procedura resistente.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare i limiti e la struttura dell’impugnazione nel processo tributario
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la necessità di specifici motivi di appello
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato a sostegno del divieto di nuove eccezioni/domande in appello
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ai limiti del potere decisorio del giudice
art. 11 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sui presupposti del ruolo straordinario in presenza di fondato pericolo per la riscossione
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come disciplina ordinaria dell’iscrizione a ruolo parziale
art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come base normativa della cartella emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario
art. 33 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
"l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure"
la notifica della cartella può essere superflua ai fini dell’insinuazione al passivo, ma non è nulla; la norma disciplina il coordinamento tra riscossione e procedure concorsuali
non impedisce di qualificare la cartella come atto non esecutivo; il divieto riguarda l’esecuzione individuale, che inizia solo con il pignoramento
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato, insieme all’art. 57, per affermare il divieto di nuove domande/motivi in appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come norma del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicata come norma del motivo di ricorso per error in procedendo
non espressamente applicato nel decisum, ma richiamato indirettamente nella tassonomia non pertinente
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello, il gravame deve contenere censure specifiche contro la ratio decidendi della sentenza di primo grado; se introduce questioni nuove e diverse rispetto alla causa petendi originaria, è inammissibile.
- La specificità dei motivi di appello richiede una parte argomentativa che confuti le ragioni poste a base della decisione impugnata; non basta individuare genericamente gli atti o le statuizioni contestate.
- Il divieto di nova in appello nel processo tributario impedisce di ampliare la materia del contendere con motivi fondati su fatti o ragioni giuridiche eterogenei rispetto a quelli dedotti in primo grado.
- Se l’appello è inammissibile per difetto di specificità o per proposizione di motivi nuovi, il giudice di secondo grado non può decidere il merito rilevando d’ufficio una diversa questione sostanziale per sanare il vizio processuale.
- La cartella di pagamento non coincide con l’atto iniziale dell’esecuzione forzata: assolve a funzione di notificazione del titolo e di intimazione al pagamento, ma l’esecuzione comincia con il pignoramento.
- In materia di crediti tributari verso soggetti falliti, la cartella può risultare superflua rispetto all’insinuazione al passivo, ma la sua eventuale superfluità non ne determina la nullità.
- La dichiarazione di fallimento e il coordinamento con la riscossione coattiva non escludono, di per sé, la possibilità per l’amministrazione di formare il ruolo straordinario quando ricorrano i presupposti di legge.
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