Ordinanza n. 1008/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) del verbale del Commissario ad acta datato 4.11.2025; b) nella nota di trasmissione dell’atto impugnato sub a); c) della relazione sull’attività commissariale, atto depositato presso il TAR Campania – Salerno in data 17.12.2025; d) della nota di trasmissione, atto depositato presso il TAR Campania – Salerno in data 17.12.2025; e) della nota dell’A.S.L. di Salerno, prot. n. 0216083-2025 del 15.10.2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub a); f) del “parere integrato” adottato nella seduta del 16 ottobre 2025, atto non conosciuto, né trasmesso, richiamato nel verbale impugnato sub a); g) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del Commissario ad acta del 4 novembre 2025, parere dell’ASL del 16 ottobre 2025 e atti connessi relativi alla valutazione del fabbisogno per la realizzazione di una RSA R3 con 20 posti letto
Esito
La controversia
La società aveva originariamente proposto un ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell’ASL sulla diffida diretta a ottenere l’integrazione del parere aziendale, con la valutazione del fabbisogno sanitario richiesta dalla competente commissione regionale, nell’ambito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una RSA R3 nel territorio di Agropoli. Con sentenza n. 667/2025 il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando all’ASL di concludere il segmento procedimentale di propria competenza e di trasmettere alla Regione il parere sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno, nominando un Commissario ad acta. L’ASL ha poi espresso un parere il 16 ottobre 2025 e il Commissario, con verbale del 4 novembre 2025, ha dato atto che alla data del 21 marzo 2024 il fabbisogno aziendale risultava già superato, sulla base di 1136 posti letto autorizzati rispetto ai 1024 programmati. Con motivi aggiunti la società ha impugnato il parere aziendale, il verbale commissariale, la nota dell’ASL e gli atti presupposti, lamentando in sostanza l’inadeguatezza della valutazione del fabbisogno e chiedendo la riedizione dell’attività amministrativa, oltre alla sospensione cautelare degli atti. Il TAR, con precedente ordinanza istruttoria, aveva ordinato il deposito del parere integrato del 16 ottobre 2025 e di una relazione analitica sulle censure, sull’effettiva copertura del fabbisogno e sugli sviluppi del procedimento regionale. La ricorrente ha inoltre chiesto la sostituzione del Commissario ad acta, asserendo che questi sarebbe stato collocato in quiescenza.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi aggiunti né la domanda cautelare. Ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti documentati sullo stato dell’incarico del Commissario ad acta e sul procedimento amministrativo. Ha ordinato alla Regione di chiarire se il Commissario sia effettivamente cessato dall’incarico dirigenziale regionale, se sia stato sostituito e, in mancanza, chi svolga attualmente le relative funzioni; inoltre, la Regione dovrà riferire se la competente commissione regionale abbia espresso il parere successivo al parere aziendale del 16 ottobre 2025. Il Commissario dovrà dichiarare, ove cessato dall’incarico dirigenziale, se intenda proseguire nell’incarico commissariale. Per tali incombenti è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, con deposito tramite processo amministrativo telematico. Il giudizio è stato rinviato all’udienza camerale del 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
Le disposizioni sono richiamate come base del ricorso originario contro il silenzio dell’ASL e dell’ordine giudiziale di conclusione del procedimento.
processo amministrativo telematico
deposito secondo le forme del p.a.t.
Gli atti e i chiarimenti richiesti devono essere depositati secondo le forme del processo amministrativo telematico.
Massime di principio
- Quando, nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza che ha ordinato alla pubblica amministrazione di concludere un segmento procedimentale, emergano incertezze sull’effettiva attività svolta e sugli sviluppi successivi del procedimento, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori e rinviare la decisione, acquisendo chiarimenti documentati dall’amministrazione e dal Commissario ad acta.
- Il Commissario ad acta deve fornire al giudice una relazione analitica sull’attività svolta e prendere specifica posizione sulle censure formulate dalla parte interessata, soprattutto quando il provvedimento commissariale si fondi su una valutazione quantitativa del fabbisogno amministrativo o sanitario.
- Quando la permanenza in carica del Commissario ad acta sia contestata per cessazione dall’incarico dirigenziale presupposto, il giudice può acquisire chiarimenti sia sull’effettiva cessazione sia sulla disponibilità del commissario a proseguire nell’incarico e sull’eventuale sostituzione.
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