Cassazione Penale, Sentenza n. 16133/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'Appello che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Gorizia del 23/01/2018. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 629-bis c.p.p. e vizio di motivazione: sosteneva che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non poteva giustificare la dichiarazione di assenza (ex art. 420-bis c.p.p.) senza verifica dell'effettivo rapporto professionale e della conoscenza del processo da parte dell'imputato, richiamando la massima delle Sezioni Unite n. 23948/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità (mancata specificità e mancato confronto puntuale con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata). Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito due autonome e puntuali ragioni per rigettare la rescissione: (i) l'elezione di domicilio era precisa (nome, indirizzo, telefono) e avvenuta in presenza dell'imputato durante una perquisizione con sequestro di documenti, quindi idonea a provare la conoscenza del procedimento; (ii) in via autonoma, risultava agli atti la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Civitavecchia il 27/11/2023 a seguito di incidente di esecuzione (procedura che richiede contraddittorio), elemento che dimostrava la conoscenza della condanna ben prima della richiesta di rescissione. Poiché il ricorrente non aveva censurato specificamente quest'ultima argomentazione, il motivo è stato ritenuto aspecifico e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. B) ed E) c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi non conforme ai requisiti di specificità richiesti per il gravame in Cassazione.
art. 629-bis c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente (violazione denunciata) in relazione alle conseguenze della dichiarazione di assenza; la Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione per aver dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità.
art. 420-bis c.p.p.
Norma sulla dichiarazione di assenza dell'imputato; la difesa contestava l'operatività di tale dichiarazione basata solo sulla elezione di domicilio, mentre la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti elementi probatori della conoscenza del procedimento.
art. 162, comma 4-bis c.p.p.
Norma menzionata nel contesto dell'orientamento delle Sezioni Unite: la pronuncia delle Sezioni Unite citata riguarda fatti anteriori all'introduzione di questa disposizione; la Corte rileva la differenza di contesto normativo.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata come principio secondo cui l'assenza di specificità nel motivo conduce all'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte applica questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa; applicata dalla Corte per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Norme procedurali richiamate per giustificare la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato: riprodurre le censure già proposte in appello senza confutare le ragioni che le hanno disattese determina l'inammissibilità.
- La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a escludere la necessità di verificare l'effettivo rapporto professionale; tuttavia, se dagli atti emergono elementi concreti (dati precisi di domiciliatario, elezione avvenuta in presenza dell'imputato durante perquisizione, atti processuali successivi che implicano contraddittorio) il giudice può ritenere provata la conoscenza del procedimento.
- Se il giudice d'appello fonda la decisione su più ragioni autonome, il ricorrente in Cassazione deve censurare tutte le ragioni decisive; l'omessa censura di una ratio decidendi autonoma rende il ricorso aspecifico e inammissibile.
- L'uso della giurisprudenza delle Sezioni Unite è rilevante ma va verificata la sussistenza del medesimo contesto normativo (es. modifiche legislative intervenute) prima di fondare su di essa la censura.
- La presentazione di ricorsi carenti di specificità può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) quando emerga colpa nella determinazione dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16099/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16100/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16102/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16103/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16104/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16105/2025 del 29/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →