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Legge

L.R. Toscana 74/2013

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 74/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 45/2013 sui sostegni finanziari a famiglie e lavoratori in difficoltà: elimina il riferimento alla residenza/permanenza, aggiorna il requisito documentale della situazione economica e consente di alimentare il fondo anche con donazioni di soggetti terzi. Le modifiche agli artt. 4 e 6 valgono dalla data di entrata in vigore della l.r. 45/2013.

Modifiche alla disciplina dei sostegni finanziari a famiglie e lavoratori in difficoltà

Modifiche alla disciplina dei sostegni finanziari in Toscana

La legge regionale 10 dicembre 2013, n. 74 interviene sulla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45, che disciplina interventi di sostegno finanziario in favore di famiglie e lavoratori in difficoltà, per la coesione e il contrasto al disagio sociale. Le modifiche riguardano alcuni requisiti di accesso, la documentazione economica e la composizione del fondo destinato alla misura.

Requisiti per l’accesso ai benefici

Viene eliminato, all’articolo 4 della l.r. 45/2013, il riferimento alla condizione di “permanente”, con effetto di attenuare il requisito originariamente previsto per l’accesso alla misura. Il testo consolidato va quindi letto senza quel requisito specifico.

Documentazione sulla situazione economica

All’articolo 6, comma 4, la formula che richiamava la dichiarazione “aggiornata all’ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF” è sostituita con la più generale indicazione della documentazione “in corso di validità”. La disciplina richiede quindi una documentazione economica valida al momento della domanda, senza limitazione alla sola ultima dichiarazione IRPEF.

Alimentazione del fondo e donazioni di terzi

All’articolo 7, comma 3, si prevede espressamente che nel medesimo fondo confluiscano anche le risorse provenienti da soggetti terzi tramite donazioni finanziarie, purché finalizzate a potenziare la misura di sostegno prevista dall’articolo stesso. La norma amplia così le possibili fonti di finanziamento del fondo.

Decorrenza

Le modifiche apportate agli articoli 4 e 6 producono effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 45/2013. Per la parte non modificata resta fermo il testo originario della legge regionale 45/2013, come risultante dalle successive modifiche.

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