L.R. Toscana 73/2013
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa “AICCRE” – Federazione regionale della Toscana).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 76/1997 sul riconoscimento e il sostegno all’AICCRE regionale. Stabilisce che il Consiglio regionale può finanziare annualmente l’attività dell’associazione o distaccare temporaneamente personale regionale; anche l’importo del contributo va definito ogni anno in base alle scelte e alle disponibilità del bilancio di previsione.
Modifiche al sostegno regionale all’AICCRE Toscana
Modifiche al sostegno regionale all’AICCRE Toscana
La legge regionale interviene sulla disciplina toscana di sostegno all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) – Federazione regionale della Toscana. Il provvedimento non istituisce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna le modalità con cui il Consiglio regionale può supportare l’attività dell’associazione.
Modalità di sostegno all’attività dell’AICCRE
La disciplina risultante conferma che il Consiglio regionale può sostenere l’attuazione del programma di attività dell’AICCRE in due forme alternative:
- mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di personale del ruolo regionale;
- in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario.
Il sostegno economico non è predeterminato in via fissa, ma è rimesso a una valutazione annuale, da compiersi in relazione alle scelte regionali e alle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione dell’anno di riferimento.
Determinazione annuale del contributo
La legge precisa che la quantificazione del contributo finanziario avviene annualmente. La misura del contributo deve essere definita di volta in volta tenendo conto:
- delle scelte programmatiche della Regione;
- delle disponibilità del bilancio di previsione relativo all’anno interessato.
Ne deriva che il sostegno economico non ha carattere automatico o stabile, ma dipende dalla programmazione finanziaria annuale.
Ambito applicativo e utilità attuale
Il testo opera esclusivamente nell’ordinamento della Regione Toscana e riguarda il solo rapporto con l’AICCRE regionale. Poiché si tratta di una legge di modifica della disciplina già vigente, il suo contenuto è rilevante per comprendere le modalità di sostegno ancora previste alla data di consolidamento, soprattutto sul piano della determinazione annuale delle risorse e dell’eventuale distacco di personale regionale.
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