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Legge

L.R. Toscana 73/2013

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa “AICCRE” – Federazione regionale della Toscana).

Normativa regionaleL.R. Toscana 73/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 76/1997 sul riconoscimento e il sostegno all’AICCRE regionale. Stabilisce che il Consiglio regionale può finanziare annualmente l’attività dell’associazione o distaccare temporaneamente personale regionale; anche l’importo del contributo va definito ogni anno in base alle scelte e alle disponibilità del bilancio di previsione.

Modifiche al sostegno regionale all’AICCRE Toscana

Modifiche al sostegno regionale all’AICCRE Toscana

La legge regionale interviene sulla disciplina toscana di sostegno all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) – Federazione regionale della Toscana. Il provvedimento non istituisce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna le modalità con cui il Consiglio regionale può supportare l’attività dell’associazione.

Modalità di sostegno all’attività dell’AICCRE

La disciplina risultante conferma che il Consiglio regionale può sostenere l’attuazione del programma di attività dell’AICCRE in due forme alternative:

  • mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di personale del ruolo regionale;
  • in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario.

Il sostegno economico non è predeterminato in via fissa, ma è rimesso a una valutazione annuale, da compiersi in relazione alle scelte regionali e alle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione dell’anno di riferimento.

Determinazione annuale del contributo

La legge precisa che la quantificazione del contributo finanziario avviene annualmente. La misura del contributo deve essere definita di volta in volta tenendo conto:

  • delle scelte programmatiche della Regione;
  • delle disponibilità del bilancio di previsione relativo all’anno interessato.

Ne deriva che il sostegno economico non ha carattere automatico o stabile, ma dipende dalla programmazione finanziaria annuale.

Ambito applicativo e utilità attuale

Il testo opera esclusivamente nell’ordinamento della Regione Toscana e riguarda il solo rapporto con l’AICCRE regionale. Poiché si tratta di una legge di modifica della disciplina già vigente, il suo contenuto è rilevante per comprendere le modalità di sostegno ancora previste alla data di consolidamento, soprattutto sul piano della determinazione annuale delle risorse e dell’eventuale distacco di personale regionale.

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