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Legge

L.R. Toscana 72/2013

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2013.

Normativa regionaleL.R. Toscana 72/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce un contributo straordinario di solidarietà per i nuclei familiari dei comuni toscani colpiti dagli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2013, con ISEE 2012 non superiore a 36.000 euro e fino a 5.000 euro per nucleo. Le risorse sono ripartite tra i comuni in base alle segnalazioni ricevute; i criteri operativi sono fissati dai comuni. Spesa finanziata con 3 milioni di euro del bilancio 2013.

Contributi straordinari per i nuclei familiari colpiti dall’alluvione del 2013 in Toscana

Contributi straordinari per la popolazione colpita dall’alluvione 2013 in Toscana

La legge regionale disciplina un intervento straordinario e urgente a favore dei soggetti privati dei comuni toscani colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2013. L’obiettivo è sostenere le prime spese necessarie per reintegrare i beni presenti nelle abitazioni andati perduti a causa dell’evento.

Ambito di applicazione e destinatari

Possono accedere al contributo i nuclei familiari danneggiati che:

  • abbiano l’abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi della disciplina regionale di protezione civile;
  • presentino un valore ISEE non superiore a euro 36.000,00, riferito all’anno 2012.

Il contributo ha natura straordinaria di solidarietà ed è destinato a coprire le prime esigenze conseguenti alla perdita di beni domestici.

Misura del contributo e riparto delle risorse

Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.

La Regione provvede a ripartire le risorse disponibili tra i comuni in proporzione al numero delle segnalazioni pervenute secondo la procedura prevista dalla disciplina regionale di protezione civile.

Criteri di concessione ed erogazione

I comuni disciplinano i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge regionale, in particolare del requisito economico ISEE e del massimale per nucleo familiare.

Cumulo con altri aiuti

Il contributo erogato dai comuni può essere cumulato con eventuali ulteriori contributi che siano successivamente attivati:

  • ai sensi della legge regionale n. 67 del 2003 sulla protezione civile;
  • oppure in base a provvedimenti nazionali.

È quindi ammessa la coesistenza con altre misure di sostegno, inclusa l’autonoma sistemazione, se successivamente riconosciute.

Copertura finanziaria

Gli oneri per l’attuazione della legge sono quantificati in euro 3.000.000,00 per l’anno 2013 e trovano copertura nelle risorse stanziate nell’unità previsionale di base 114, relativa agli interventi derivanti da eventi calamitosi – spese correnti, del bilancio di previsione 2013.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Si tratta di un intervento legato a un evento calamitoso specifico e a risorse riferite all’esercizio 2013, quindi con applicazione sostanzialmente esaurita nel tempo.

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