L.R. Veneto 13/2023
Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" in materia di rendicontazione degli interventi inseriti nell'elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubb...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 13/2023 integra la disciplina sui lavori pubblici imponendo, insieme al Programma triennale e all’elenco annuale, una relazione con schede sui singoli interventi degli anni precedenti ancora in corso o conclusi dopo la relazione dell’anno precedente, con dati su avanzamento lavori e finanziario. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Rendicontazione degli interventi nei programmi triennali dei lavori pubblici
Rendicontazione degli interventi nei programmi triennali dei lavori pubblici
La legge regionale del Veneto n. 13 del 14 giugno 2023 interviene sulla disciplina dei lavori pubblici di interesse regionale per rafforzare il flusso informativo verso il Consiglio regionale. L’obiettivo è rendere più completa la rendicontazione degli interventi già inseriti negli elenchi annuali dei Programmi triennali dei lavori pubblici.
Ambito applicativo e contenuto dell’obbligo informativo
La modifica riguarda la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, limitatamente al momento in cui la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori adottati.
In tale occasione, la Giunta deve trasmettere anche una relazione contenente una scheda per ciascun intervento:
- inserito nell’elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici degli anni precedenti;
- ancora in corso di esecuzione, oppure
- ultimato successivamente alla redazione della relazione dell’anno precedente.
Contenuto della relazione e delle schede
La relazione aggiuntiva deve fornire, per ciascun intervento interessato, informazioni sullo stato:
- di avanzamento dei lavori;
- di avanzamento finanziario dell’intervento.
La disciplina quindi non introduce un nuovo programma di opere, ma un obbligo di monitoraggio e aggiornamento sugli interventi già programmati negli anni precedenti, con attenzione sia all’esecuzione materiale sia alla spesa sostenuta o maturata.
Regime finanziario
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto. La norma precisa infatti che si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Portata temporale e applicabilità
La legge entra nel quadro della disciplina regionale vigente a partire dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e opera per le future trasmissioni del Programma triennale e dell’elenco annuale da parte della Giunta regionale. Non contiene regimi transitori né limiti temporali di efficacia specifici.
Valutazione di attualità
L’atto non appare obsoleto: introduce un obbligo di rendicontazione strutturale e potenzialmente ancora utile nella gestione dei lavori pubblici regionali.
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