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Risoluzione

Risoluzione n. 68 del 23/06/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le holding che detengono partecipazioni in società di assicurazioni vanno ricondotte al regime speciale dell’art. 96, comma 5-bis, TUIR, in quanto assimilate alle holding con partecipazioni in società creditizie e finanziarie. Di conseguenza non si applica il regime ordinario dei commi 1-4 né, per tali holding, il meccanismo di riassorbimento tramite ROL del comma 7.

Chiarimenti sulla deducibilità degli interessi passivi per le holding con partecipazioni in società assicurative ai sensi dell’art. 96 TUIR

Deducibilità degli interessi passivi per le holding assicurative

La risoluzione n. 68/E del 23 giugno 2011 fornisce ulteriori chiarimenti sull’articolo 96 del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. Il documento interviene, in particolare, sul trattamento fiscale delle holding che detengono partecipazioni in società che svolgono attività assicurativa, precisando quale disciplina debba applicarsi ai fini della deduzione degli interessi passivi.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 96 del TUIR prevede due diversi regimi di deducibilità degli interessi passivi:

  • un regime ordinario, disciplinato dai commi da 1 a 4;
  • un regime speciale, previsto dal comma 5-bis per determinati soggetti finanziari e assimilati.

Nel regime ordinario, gli interessi passivi e gli oneri assimilati derivanti da rapporti aventi causa finanziaria sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; l’eventuale eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), come definito dal comma 2.

Soggetti esclusi dal regime ordinario

Il comma 5 dell’articolo 96 esclude dall’applicazione dei limiti dei commi 1-4 i seguenti soggetti:

  • banche;
  • altri soggetti finanziari indicati all’articolo 1 del D. Lgs. n. 87 del 1992, con eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quelle creditizia o finanziaria;
  • imprese di assicurazioni;
  • società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

Per tali soggetti si applica il regime speciale del comma 5-bis, in base al quale è deducibile il 96% dell’ammontare degli interessi passivi, senza operare le limitazioni previste dai commi da 1 a 4.

Effetti del consolidato nazionale

La risoluzione ricorda inoltre che, nel consolidato nazionale, il comma 5-bis dispone che gli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato.

Per i soggetti non rientranti nel comma 5, il comma 7 consente invece l’abbattimento dell’eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili mediante le quote di ROL non utilizzate dagli altri partecipanti al consolidato.

Qualificazione delle holding industriali e holding assicurative

Il documento precisa che il regime speciale si applica anche alle società holding, salvo il caso delle cosiddette holding industriali, cioè quelle che, in ragione del tipo di attività svolta dalle partecipate, assumono una connotazione industriale.

Ai fini della qualificazione, il comma 5 dell’articolo 96 richiama il criterio dell’esclusività o prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni in società industriali, ossia in società che svolgono attività diverse da quella creditizia o finanziaria. La circolare n. 37/E del 22 luglio 2009 viene richiamata come criterio già fornito per valutare tale esclusività o prevalenza.

La risoluzione stabilisce però che, ai fini dell’articolo 96 del TUIR, la partecipazione di una holding al capitale di società che svolgono attività assicurativa è assimilabile alla partecipazione in società che svolgono attività creditizia e finanziaria.

Motivazione dell’interpretazione

L’Amministrazione finanziaria afferma che questa interpretazione supera il dato letterale della norma per rispettarne la ratio e garantire coerenza con l’ambito soggettivo di applicazione.

L’articolo 96 distingue infatti tra:

  • ambito industriale;
  • ambito non industriale.

Il regime speciale dei commi 5 e 5-bis è stato concepito per il settore bancario, finanziario e assicurativo. Per tale ragione non sarebbe coerente qualificare come industriale una holding solo perché le sue partecipate operano nel settore assicurativo.

Impatto sul consolidato nazionale

La risoluzione chiarisce anche le conseguenze in ambito di consolidato nazionale. L’assimilazione delle holding con partecipazioni in società assicurative alle holding con partecipazioni in società creditizie e finanziarie consente di mantenere la coerenza applicativa della norma anche nel consolidato.

Viene richiamato il principio secondo cui, quando nello stesso consolidato concorrono sia soggetti rientranti nel comma 5 sia soggetti industriali, occorre applicare separatamente:

  • il comma 5-bis per i primi;
  • il comma 7 per i secondi.

Si crea così una sorta di doppio perimetro di consolidamento.

Per le holding assicurative, tuttavia, il meccanismo del comma 7 non risulterebbe di fatto applicabile, perché le società partecipanti al consolidato sono anch’esse società di assicurazione e non utilizzano il regime ordinario dei commi 1-4. Inoltre, l’eventuale ROL delle partecipate non potrebbe essere utilizzato nel medesimo modo previsto per le holding industriali, per le quali il ROL delle partecipate consente di assorbire gli interessi passivi indeducibili della holding.

Conclusione operativa

In conclusione, la risoluzione afferma che devono essere incluse nel regime speciale di deducibilità di cui al comma 5-bis dell’articolo 96 del TUIR le holding che, secondo i criteri della circolare n. 37/E del 2009, verificano l’esclusività o la prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni in società che svolgono:

  • attività creditizia o finanziaria;
  • attività assicurativa.

Indicazioni finali

Il documento si chiude con la previsione che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici competenti.

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