Risoluzione n. 69 del 27/06/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 69/E del 27 giugno 2011 conferma che le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese ed Enti valdesi sono valide ai fini della deduzione delle erogazioni liberali, purché contengano i dati richiesti dalla normativa e dalla prassi. La deduzione spetta nel limite massimo di 1.032,91 euro ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. l), TUIR.
Chiarimenti sulla deduzione delle erogazioni liberali alla Tavola valdese
Chiarimenti sulle erogazioni liberali alla Tavola valdese
La Risoluzione n. 69/E del 27 giugno 2011 fornisce chiarimenti in merito alle modalità di documentazione delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Tavola valdese, ai fini della deduzione dal reddito complessivo. Il documento conferma che, in presenza di determinati requisiti documentali, anche le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese ed Enti valdesi sono idonee a consentire il beneficio fiscale.
Ambito della deduzione e riferimento normativo
La questione riguarda la deduzione dal reddito complessivo prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nel limite massimo di 1.032,91 euro. Il chiarimento nasce da richieste relative alla validità delle ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese ed Enti valdesi in assenza delle ricevute di versamento su conto corrente postale o su conto bancario.
Modalità di pagamento e documentazione ammessa
Il documento richiama il decreto del Ministero delle Finanze dell’11 dicembre 1993, emanato previo accordo con la Tavola valdese. Tale decreto prevede che le erogazioni liberali in denaro possano risultare non solo:
- dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale;
- in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito;
- ma anche dalla attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati predisposti e numerati.
Contenuto dell’attestazione o certificazione
La Risoluzione richiama inoltre la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, che aveva già definito i dati essenziali che l’attestazione o certificazione deve contenere. In particolare, devono essere indicati:
- numero progressivo dell’attestazione o certificazione;
- cognome, nome e comune di residenza del donante;
- importo dell’erogazione liberale;
- causale dell’erogazione liberale.
Soggetti legittimati al rilascio
La circolare richiamata dal documento precisa anche chi può sottoscrivere l’attestazione o certificazione. Essa può essere rilasciata e sottoscritta:
- dal legale rappresentante della Tavola valdese;
- oppure da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi.
Conclusione operativa
In base a tali elementi, la Risoluzione conferma che le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese ed Enti valdesi sono valide ai fini della deduzione delle erogazioni liberali, a condizione che contengano i dati richiesti. Pertanto, non è necessario che siano necessariamente accompagnate dalle ricevute di versamento su conto corrente postale o bancario, se la documentazione rientra tra quelle ammesse dalla disciplina richiamata.
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