Cassazione Penale, Sentenza n. 15485/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di trasporto di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990), deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto il trasporto autonomo e non assorbito nella condotta di acquisto/detenzione per uso personale; 2) vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che i giudici avevano fondato il convincimento solo sulle modalità materiali (occultamento nel vano sotto il bracciolo) senza valutare globalmente i fatti e la natura dell'uso personale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio consolidato (Cass. Sez. 3, n. 28919/2013, Fileccia) secondo cui il trasporto di stupefacente è sovrapponibile alla detenzione per uso personale e resta assorbito in essa quando la disponibilità della sostanza sia riferibile all'uso personale. Applicando tale principio al caso concreto, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché la condotta di trasporto, riferibile a sostanza acquistata e detenuta per uso personale, doveva ritenersi assorbita nella condotta lecita di acquisto/detenzione; conseguentemente la pronuncia precedente è stata annullata nei termini indicati
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
La norma incrimina il trasporto di sostanze stupefacenti; la Corte ha precisato che, ove la disponibilità materiale sia riferibile a detenzione per uso personale, la fattispecie del trasporto viene assorbita nella detenzione/acquisto per uso personale e non configura autonomamente reato punibile
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Il motivo di ricorso riguardava la valutazione della configurabilità della fattispecie di cui al comma 5; la Corte ha censurato la valutazione meramente formale basata sulle modalità di occultamento e richiesto una valutazione complessiva dell'attività per distinguere uso personale da ipotesi di illecita cessione
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 28919/2013 (Fileccia)
Principio richiamato: la condotta di trasporto è sovrapponibile alla detenzione quando entrambe derivano dalla medesima disponibilità materiale della sostanza e la finalità sia uso personale; in tali casi il trasporto è assorbito nella detenzione per uso personale
Massime di principio
- Se un soggetto acquista e detiene sostanze stupefacenti per uso personale e contemporaneamente le porta con sé, il reato di trasporto può essere assorbito nella detenzione/acquisto per uso personale e quindi non integrarsi come autonomo reato perseguibile
- Per ritenere autonomo il reato di trasporto occorre dimostrare elementi che escludano la destinazione all'uso personale (es. prove di smercio, quantitativi compatibili con cessione, modalità organizzative), mentre il mero occultamento non è, di per sé, sufficiente
- I giudici devono motivare valutando l'insieme fattuale e le finalità dell'attività (quantità, modalità di trasporto, contesto) e non limitarsi a singoli aspetti materiali
- In casi analoghi, l'atto di impugnazione dovrebbe contestare sia la qualificazione giuridica della condotta sia l'insufficienza della motivazione, richiamando eventuale giurisprudenza consolidata che tratta l'assorbimento tra detenzione per uso personale e trasporto
- L'annullamento senza rinvio è possibile quando l'applicazione del principio di assorbimento conduce all'improcedibilità della statuizione contestata o all'insussistenza del reato contestato in rapporto ai fatti accertati
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