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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34104/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 25780/2019 della Corte di Cassazione: il Rossato deduce errore di fatto consistente nella errata lettura delle condizioni di polizza. La Corte aveva dichiarato la polizza "non operativa" in ragione della ritenuta responsabilità solidale dell'assicurato; il Rossato contesta che la polizza (art. 1, punto 8) non esclude la copertura in caso di solidarietà, ma limita l'obbligo indennitario alla quota di responsabilità dell'assicurato.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato ritenuto ammissibile e fondato. La Corte ha accertato l'errore di fatto (errore percettivo) nella valutazione della clausola di polizza: la clausola prevedeva una limitazione della copertura alla quota di pertinenza dell'assicurato e non la sua radiale esclusione. Perciò è revocata la parte dell'ordinanza impugnata che aveva dichiarato "non operativa la polizza". In sede rescissoria la Corte ha cassato in parte la sentenza d'appello e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, affinché determini la quota di responsabilità ascrivibile al Rossato e, conseguentemente, il limite entro il quale può operare la copertura assicurativa; regolamento delle spese al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • codice di procedura civile

    art. 391-ter (menzionato come rectius all'art. 391-bis) e art. 395 n. 4 c.p.c.

    Sono richiamate le norme che legittimano il ricorso per revocazione per errore di fatto (n.4) e la procedura relativa alla revocazione.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma invocata per la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti, come applicata nella fase decisionale.

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    Proroga dell'applicazione della disciplina sulla trattazione in camera di consiglio fino al 31 dicembre 2022.

  • codice civile

    artt. 1332, 1882 e 1905 c.c.

    Richiamati dal ricorso incidentale di Generali in relazione ai vincoli contrattuali e alla possibile inefficacia della copertura in presenza di clausole; la Corte ha valutato la questione concreta della lettura della clausola assicurativa alla luce degli artt. richiamati.

  • clausola di polizza

    art. 1, punto 8: "in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso"

    La Corte ha ritenuto che la clausola preveda una mera limitazione dell'obbligo indennitario alla quota di responsabilità dell'assicurato e non una esclusione totale della copertura in caso di responsabilità solidale.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione è ammissibile per errore di fatto evidente e documentale (errore percettivo) emergente dagli atti, quando la Cassazione ha misconosciuto un dato oggettivo documentale.
  • Va distinto l'errore percettivo (revocabile) dall'errore di giudizio o dalla diversa valutazione degli atti (non revocabile tramite revocazione).
  • Se la Corte di legittimità decide nel merito su un punto che dipende dalla interpretazione testuale di una clausola contrattuale e tale interpretazione risulta manifestamente discordante rispetto al testo di polizza prodotto, è possibile ottenere la revocazione della parte interessata.
  • Quando la copertura assicurativa è limitata alla quota di responsabilità dell'assicurato, il giudice che rivede la questione dovrà prima accertare la percentuale di responsabilità dell'assicurato per determinare il limite operativo della polizza.
  • L'omessa pronuncia su eccezioni o questioni dedotte dalle parti può costituire motivo di cassazione o revocazione se l'omissione impedisce la decisione corretta della controversia.
  • Le controversie su interpretazione di clausole contrattuali si risolvono prioritariamente con lettura testuale della clausola; se la questione richiede accertamenti di fatto (es. quantificazione della quota), la causa va rinviata al giudice di merito per le determinazioni necessarie.

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