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Sentenza

Sentenza n. 12175/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 6234/2023, pubblicata il 15 giugno 2023, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 10928/2023, passata in giudicato. nonché con richiesta di: nomina, sin d’ora per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202505200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inesatta e parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla restituzione dell’indennità integrativa speciale trattenuta sullo stipendio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione lavoro n. 6234/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il servizio svolto all’estero, senza trattenuta dell’indennità integrativa speciale, condannando il Ministero al pagamento di euro 6.997,90 lordi per il periodo marzo 2022-febbraio 2023, oltre accessori di legge. Secondo il ricorrente, il Ministero aveva eseguito solo parzialmente il giudicato: pur avendo liquidato gli arretrati relativi all’indennità integrativa speciale, aveva applicato indebitamente trattenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, quantificate in euro 2.230,74 lordi; non aveva corrisposto gli interessi legali sul capitale e gli ulteriori interessi maturati dopo il termine di 120 giorni per l’adempimento; non aveva inoltre restituito euro 259,00 versati per l’iscrizione a ruolo della causa civile. Il TAR, con ordinanza interlocutoria, aveva chiesto al Ministero una relazione dettagliata sui criteri di calcolo e sui pagamenti effettuati, ma l’Amministrazione si è costituita con atto di stile e non ha fornito i chiarimenti richiesti né la prova dell’integrale adempimento. Il ricorrente aveva altresì chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione o ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo non integralmente eseguita la sentenza del giudice ordinario. Ha affermato che l’accertamento e la liquidazione delle differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore quando il pagamento della retribuzione e dei contributi non sia tempestivo; il datore di lavoro non può quindi operare tali trattenute nel caso di pagamento tardivo o parziale della contribuzione, salva la rivalsa nei confronti dell’ente previdenziale. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato, corrispondendo tutte le somme ancora dovute, comprese le somme indebitamente trattenute, gli interessi e l’importo relativo al contributo unificato della causa civile, ove non già pagati, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta del ricorrente nei successivi sessanta giorni e senza compenso. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché il ritardo relativo alla restituzione delle trattenute previdenziali non è stato ritenuto sufficientemente grave da giustificare la penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 850,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale nomina, sin d’ora per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza; la penalità di mora costituisce invece una misura subordinata alla gravità e all’ingiustificato protrarsi del ritardo.

  • art. 64 c.p.a.

    eventuale mancata esecuzione dell’incombente istruttorio

    La mancata produzione, da parte dell’Amministrazione, dei chiarimenti e della relazione richiesti dal giudice incide sulla valutazione dell’adempimento allegato e non consente di superare la documentazione prodotta dal ricorrente.

  • art. 19 l. n. 218/1952

    al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo

    La facoltà di effettuare le ritenute previdenziali sulla retribuzione è di stretta interpretazione e riguarda il fisiologico pagamento tempestivo della contribuzione relativa al periodo retributivo corrispondente.

  • art. 23, comma 1, l. n. 218/1952

    non consente detta forma di recupero, ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo

    La disposizione impedisce il recupero mediante trattenuta sulla retribuzione quando i contributi siano stati versati parzialmente o tardivamente, includendo il caso di pagamento tardivo della retribuzione insieme ai contributi.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre accessori di legge ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    La sentenza ottemperanda aveva disposto il pagamento dell’indennità integrativa speciale con gli accessori di legge, che il Ministero doveva computare nell’esecuzione integrale del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l’effettiva e integrale corrispondenza dell’attività amministrativa al contenuto del giudicato, potendo ordinare il pagamento delle somme ancora dovute e la riedizione degli adempimenti necessari all’esecuzione.
  • Le differenze retributive riconosciute al lavoratore devono essere accertate e liquidate al lordo delle ritenute previdenziali a suo carico quando il pagamento della retribuzione e dei relativi contributi non sia stato tempestivo; in tale ipotesi il datore di lavoro non può recuperare i contributi mediante trattenuta sulla somma dovuta al lavoratore, ferma la possibile rivalsa nei confronti dell’ente previdenziale.
  • La mancata produzione da parte dell’Amministrazione dei chiarimenti e della documentazione richiesti dal giudice dell’ottemperanza, in presenza di specifiche contestazioni del ricorrente e di documentazione a loro supporto, impedisce di ritenere provato l’integrale adempimento del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, stabilendo un termine per l’adempimento spontaneo e un successivo termine per l’intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento di un ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma richiede che il ritardo presenti caratteristiche tali da rendere giustificata la misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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