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Circolare

Circolare numero 182 del 4-8-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce numerosi profili applicativi in materia di indennità di malattia e maternità: determinazione della retribuzione media giornaliera nei rapporti part time e nei lavori occasionali, effetti di irregolarità nella certificazione, controlli sulle aziende, invio dei referti in caso di modifica della prognosi e disciplina del personale ferroviario. Vengono inoltre affrontati i rapporti tra malattia e assegno di invalidità o pensione di inabilità, il trattamento del tardivo invio dei certificati con prognosi di tre giorni, l’esclusione di alcune erogazioni contrattuali dalla base di calcolo, i diritti del padre lavoratore, la competenza dei Comitati provinciali sui ricorsi ex art. 33 l. 104/1992 e l’incompatibilità tra indennità di maternità e prestazioni INAIL per inabilità temporanea.

Prestazioni economiche di malattia e maternità: criteri retributivi, controlli, certificazione e casi particolari

Prestazioni economiche di malattia e maternità: chiarimenti applicativi

La circolare fornisce un insieme organico di istruzioni su molteplici questioni operative in materia di indennità di malattia e di maternità, con particolare attenzione alla corretta determinazione della retribuzione di riferimento, alla gestione della certificazione sanitaria, ai controlli sulle aziende e alla disciplina di casi particolari riferiti ad alcune categorie di lavoratori e a specifiche situazioni previdenziali.

Determinazione della retribuzione media giornaliera

Per i rapporti di lavoro a part time orizzontale nei quali, nel corso dell’anno, si alternano periodi di lavoro ridotto e periodi a tempo pieno, la retribuzione media giornaliera del mese precedente l’evento, calcolata con i criteri ordinari, deve essere ridimensionata rapportando le ore medie giornaliere effettivamente svolte nel periodo considerato a quelle che sarebbero state prestate se l’evento non fosse intervenuto. La circolare propone esempi numerici per il passaggio da part time a full time e viceversa, distinguendo anche tra operai e impiegati, per i quali il calcolo va adattato alla diversa distribuzione dei giorni retribuiti nella settimana.

Gli stessi criteri si applicano anche ai rapporti con riduzione dell’attività su base settimanale, con distribuzione non costante dell’orario e possibili giornate di inattività totale, fattispecie che viene sostanzialmente assimilata al part time orizzontale. Il principio vale anche nell’ambito dei contratti di solidarietà con trattamento di integrazione salariale, quando sia erogabile, in luogo di tale trattamento, la prestazione di malattia o maternità.

Quando, nel corso dell’evento, intervengano più variazioni dell’orario contrattuale (ad esempio passaggi part time/full time e viceversa), il ridimensionamento della retribuzione deve essere operato ogni volta che si verifica la variazione dell’orario. Per il part time verticale restano ferme le istruzioni già vigenti, che limitano l’indennizzabilità ai soli periodi in cui vi sarebbe obbligo di prestare attività lavorativa; tuttavia, anche in tale ipotesi, se durante l’evento cambiano le condizioni contrattuali, la retribuzione media giornaliera di riferimento deve essere adeguata in rapporto alle nuove modalità di lavoro.

La circolare precisa inoltre che tali indicazioni non si applicano ai riposi giornalieri per allattamento ex art. 10 della legge n. 903/1977 né ai riposi concessi ai donatori di sangue, per i quali la retribuzione da rimborsare coincide con quella effettivamente persa dal lavoratore per effetto dell’evento.

Lavoratori che prestano attività solo in periodi non predeterminati

Per i rapporti che non sono formalmente qualificabili come part time, ma che presentano prestazioni lavorative episodiche e non predeterminate, la circolare ritiene inadeguato il criterio ordinario di dividere la retribuzione del mese per le giornate effettivamente lavorate o retribuite. Per evitare che la retribuzione media giornaliera risulti distorta rispetto alla disponibilità economica mensile del lavoratore, si adotta un criterio già usato per l’indennità di maternità delle lavoratrici dello spettacolo.

In tali casi, ferme le altre condizioni per la prestazione, la retribuzione del periodo considerato deve essere divisa:

  • per il numero delle giornate feriali ricadenti nel periodo, oppure
  • per le giornate di calendario, se si tratta di impiegati.

Restano esclusi da queste istruzioni i lavoratori indennizzabili sulla base di retribuzioni convenzionali e, per quanto riguarda la malattia, i lavoratori dello spettacolo, per i quali continua ad applicarsi la disciplina speciale. Per i contratti a tempo determinato continuano inoltre a valere le regole sul massimale indennizzabile per evento e sulla cessazione del diritto alla prestazione con la fine del rapporto.

Certificazione di malattia: indirizzo del lavoratore e ritardo nell’invio

La mancata o incompleta indicazione dell’indirizzo del lavoratore sul certificato di malattia non incide sull’indennizzabilità se l’Istituto dispone comunque dei dati necessari, anche tramite la procedura di gestione dei certificati, per disporre le visite di controllo. Se invece l’indirizzo non è presente o non è più attuale, l’irregolarità comporta la non indennizzabilità fino a quando il dato mancante non venga completato o risulti altrimenti conosciuto.

Quanto al tardivo invio della certificazione di malattia, la circolare modifica le precedenti istruzioni per i casi di certificati con prognosi di tre giorni e con intervento erogativo dell’Istituto. In tali ipotesi, il ritardo deve essere sanzionato non indennizzando l’ultimo giorno di prognosi. La procedura di gestione della certificazione verrà aggiornata di conseguenza.

Controlli sulle aziende e gestione dei referti di visita

La circolare richiama l’attenzione sulla necessità di effettuare controlli puntuali sulle aziende che anticipano, per conto dell’INPS, le indennità di malattia e maternità. Essendo prestazioni gestite a conguaglio, eventuali irregolarità possono essere rilevate solo attraverso verifiche dirette presso le imprese, da svolgersi di regola da parte degli accertatori di reparto con il supporto di una campionatura predisposta in sede.

Tra i profili da verificare sono indicati, in particolare:

  • l’avvenuto invio all’Istituto della certificazione di malattia;
  • il corretto seguito delle eventuali riduzioni di prognosi disposte in sede di controllo;
  • il rispetto delle regole sulla ricaduta;
  • il rispetto del periodo massimo indennizzabile per evento e su base annua;
  • la corretta gestione delle malattie che proseguono senza interruzione oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di insorgenza;
  • il corretto calcolo dei periodi di astensione per maternità.

È inoltre disposto che, quando il medico di controllo modifichi la prognosi originaria, copia del referto sia inviata tempestivamente al datore di lavoro, ove individuabile, anche nelle visite effettuate d’ufficio.

Personale ferroviario assicurato per malattia e maternità

Per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. indicato nella circolare n. 204/1989, cioè i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e il personale dei servizi, la soppressione dei reparti medici di linea ha fatto venir meno il precedente sistema interno di controllo delle assenze. Di conseguenza, per i periodi di malattia indennizzabili a carico dell’INPS, tali lavoratori sono soggetti alla disciplina ordinaria sull’invio della certificazione e sulle visite di controllo.

Resta ferma la possibilità per la Società di richiedere all’Istituto le visite di controllo nei confronti dei propri dipendenti, ormai da considerarsi, sotto questo profilo, come dipendenti di privati datori di lavoro. Per le prestazioni di maternità, la documentazione e la certificazione devono essere inviate sia all’INPS sia al datore di lavoro.

Malattia, assegno di invalidità e pensione di inabilità

La circolare affronta il rapporto tra indennità di malattia e assegno di invalidità. Le due prestazioni, appartenendo a sistemi diversi, sono in linea di principio cumulabili, salvo diversa previsione di legge. Tuttavia, se la malattia è riconducibile alla stessa patologia che ha determinato l’assegno, l’indennità spetta solo quando sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o complicanza tale da determinare una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea.

Le indicazioni valgono per gli eventi insorti in costanza di rapporto di lavoro. Per i lavoratori già titolari di prestazioni pensionistiche, tra cui l’assegno di invalidità, è escluso in via generale il diritto all’indennità di malattia per eventi insorti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, anche se non sia ancora decorso il periodo di copertura assicurativa.

Quanto alla pensione di inabilità, la circolare richiama l’art. 2, comma 5, della legge n. 222/1984, che richiede la preventiva rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione. Ne deriva un rapporto di incompatibilità con l’indennità di malattia, ferma restando l’ipotesi di revoca del trattamento pensionistico in caso di svolgimento di attività lavorativa.

Erogazioni di secondo livello e base retributiva

Le somme erogate in base ai contratti collettivi di secondo livello, correlate a incrementi di produttività, qualità ed elementi di competitività, e non assoggettabili a contribuzione ai sensi dell’art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135, non devono essere incluse nei ratei di retribuzione da assumere a base per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità.

La circolare richiama anche i limiti temporali della decontribuzione, specificando che l’agevolazione è stata progressivamente ampliata nei periodi indicati dal testo e che, per i periodi coperti dai decreti legge richiamati e fatti salvi dalla legge n. 608/1996, la relativa esclusione opera anche ai fini del calcolo delle prestazioni.

Prestazioni di maternità spettanti al padre lavoratore

Ampia parte della circolare è dedicata al padre lavoratore dipendente assicurato all’INPS per le prestazioni economiche di maternità. Viene riepilogata la disciplina dell’astensione obbligatoria, dell’astensione facoltativa e dei riposi giornalieri, distinguendo tra padre naturale e padre adottivo o affidatario.

Per l’astensione obbligatoria indennizzata dopo la nascita, il padre naturale non ne ha di regola diritto, salvo che la madre sia gravemente ammalata, sia deceduta durante o dopo il parto per qualunque causa, oppure il figlio sia affidato soltanto a lui. In tali casi il diritto è autonomo rispetto alla condizione lavorativa della madre. La madre lavoratrice dipendente gravemente ammalata conserva il diritto all’indennità di malattia nel periodo in cui il padre fruisce dell’astensione, ma non può percepire una parallela indennità di maternità.

Per il padre adottivo o affidatario, l’astensione obbligatoria di tre mesi dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia è subordinata, in via generale, alla rinuncia della madre lavoratrice dipendente; resta però il diritto autonomo nei casi di decesso, grave infermità della madre o affidamento esclusivo al padre.

Per l’astensione facoltativa fino a sei mesi, il padre naturale può fruirne entro il primo anno di vita del figlio solo se la madre, lavoratrice dipendente, vi rinuncia per il medesimo periodo; il congedo può essere fruito anche frazionatamente, purché non vi sia sovrapposizione tra i periodi richiesti dai due genitori e non si superi complessivamente il limite di sei mesi. Il diritto del padre è escluso quando la madre non ha diritto al beneficio, ad esempio perché lavoratrice a domicilio, addetta ai servizi domestici e familiari o autonoma, o perché in una giornata non è tenuta a lavorare, come nelle pause contrattuali di un part time verticale. La retribuzione da prendere a base è quella percepita nel periodo di paga precedente l’inizio dell’astensione.

Per i riposi giornalieri retribuiti ex art. 10 della legge n. 1204/1971, il padre naturale può beneficiarne entro il primo anno di vita del figlio a condizione che la madre, lavoratrice dipendente, vi rinunci nel medesimo periodo. Valgono i criteri di alternatività già illustrati per l’astensione facoltativa: il padre non può fruirne nello stesso periodo in cui la madre sia in astensione obbligatoria o facoltativa, né durante i periodi in cui l’obbligo lavorativo della madre è sospeso. La circolare precisa anche che, quando la madre abbia un part time inferiore a sei ore, al padre spetta una sola ora di riposo giornaliero, anche se il suo orario sia superiore o inferiore a sei ore.

In caso di decesso, grave infermità della madre o affidamento esclusivo al padre, i diritti all’astensione e ai riposi operano indipendentemente dalla circostanza che la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma.

Ricorsi sui benefici per gli handicappati ex art. 33 legge n. 104/1992

La circolare afferma che i Comitati provinciali sono competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell’art. 33 della legge n. 104/1992. La soluzione si fonda sulla sostanziale equiparazione di tali permessi ai riposi ex art. 10 della legge n. 1204/1971, richiamata dal comma 4 dello stesso art. 33.

Ne consegue che il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i riposi. Nei provvedimenti di diniego deve essere indicata la possibilità di ricorrere al Comitato provinciale; in caso di rigetto del ricorso, la comunicazione deve contenere anche l’avviso sulla facoltà di adire l’autorità giudiziaria entro il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992.

Incompatibilità tra indennità di maternità e prestazioni INAIL

Infine, la circolare richiama la disciplina secondo cui l’indennità per inabilità temporanea da infortunio sul lavoro o malattia professionale prevale sull’indennità di maternità. In caso di concomitanza tra astensione per maternità e riconoscimento dell’inabilità temporanea da parte dell’INAIL, l’indennità di maternità non deve essere corrisposta per il periodo coperto dall’indennità giornaliera INAIL.

L’INPS, tuttavia, può essere tenuto a riconoscere l’eventuale integrazione fino a concorrenza dell’importo spettante a titolo di maternità, secondo i criteri richiamati dalla circolare e dalla normativa di riferimento.

Punti principali

Determinazione della retribuzione media giornaliera nei part time e nei lavori episodici

Per i rapporti a part time orizzontale con alternanza di periodi part time/full time, la retribuzione media giornaliera del mese precedente va ridimensionata in rapporto alle ore medie giornaliere effettive e a quelle che sarebbero state svolte senza l’evento. Il criterio si applica anche ai casi con distribuzione settimanale non costante, alle giornate di totale inattività e ai contratti di solidarietà richiamati dalla circolare. Per il part time verticale continuano ad applicarsi le regole specifiche già vigenti, con indennizzabilità dei soli periodi in cui vi sarebbe obbligo di lavoro, ma la retribuzione deve comunque essere adeguata se durante l’evento intervengono variazioni contrattuali dell’orario. Per i lavoratori che prestano attività solo in periodi non predeterminati, la retribuzione media giornaliera si calcola dividendo quanto percepito nel periodo considerato per le giornate feriali, o di calendario per gli impiegati, anziché per le giornate effettivamente lavorate. Restano esclusi i lavoratori indennizzabili sulla base di retribuzioni convenzionali e, per la malattia, i lavoratori dello spettacolo.

Certificazione di malattia, indirizzo del lavoratore e tardivo invio

L’omessa o incompleta indicazione dell’indirizzo sul certificato di malattia non comporta conseguenze se i dati già in possesso dell’Istituto consentono comunque l’effettuazione delle visite di controllo; in caso contrario, l’irregolarità determina la non indennizzabilità finché il dato non sia completato o altrimenti conosciuto. Per i certificati con prognosi di tre giorni, quando l’indennità è a carico dell’Istituto e il certificato è inviato in ritardo, la sanzione consiste nel non indennizzare l’ultimo giorno di prognosi. La procedura informatica dovrà essere aggiornata in tal senso.

Controlli sulle aziende e referti di visita di controllo

La circolare richiama l’esigenza di controlli puntuali sulle aziende che anticipano per conto dell’INPS le indennità di malattia e maternità, trattandosi di pratiche a conguaglio. Gli accertatori devono verificare, tra l’altro, l’avvenuto invio all’Istituto della certificazione di malattia, il corretto seguito delle riduzioni di prognosi disposte in sede di controllo, il rispetto delle regole sulla ricaduta, dei limiti massimi indennizzabili e della disciplina dei periodi di maternità. Inoltre, quando il medico di controllo riduce la prognosi, copia del referto deve essere inviata tempestivamente al datore di lavoro anche nelle visite d’ufficio, ove individuabile.

Personale ferroviario e disciplina ordinaria di certificazione e controllo

Per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. assunti con contratto di formazione e lavoro e per il personale dei servizi, già destinatari di trattamento economico di malattia a carico INPS, si applica la disciplina ordinaria relativa all’invio della certificazione di malattia e ai controlli sanitari. La soppressione dei reparti medici di linea ha fatto venire meno il precedente sistema interno di controllo. Per le prestazioni di maternità, la documentazione e la certificazione devono essere trasmesse sia all’INPS sia al datore di lavoro.

Rapporto tra malattia e assegno di invalidità o pensione di inabilità

L’indennità di malattia e l’assegno di invalidità sono, in linea generale, cumulabili, perché afferiscono a istituti diversi; tuttavia, quando la malattia è riconducibile alla stessa patologia che ha dato luogo all’assegno, l’indennità spetta solo se sia accertabile una riacutizzazione o una complicanza che determini incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea. Per gli eventi insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento il diritto all’indennità di malattia è escluso. Quanto alla pensione di inabilità, la preventiva rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione comporta incompatibilità con l’indennità di malattia.

Erogazioni di secondo livello e base di calcolo delle prestazioni

Le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, correlate a incrementi di produttività, qualità ed elementi di competitività e non assoggettabili a contribuzione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 135/1997, non vanno incluse nei ratei di retribuzione utilizzati per calcolare le prestazioni economiche di malattia e maternità. La circolare richiama anche i limiti temporali della decontribuzione, con riferimento ai periodi indicati e ai relativi aggiornamenti normativi.

Diritti del padre lavoratore alle prestazioni di maternità

La circolare riepiloga le condizioni in cui il padre lavoratore dipendente può fruire dell’astensione obbligatoria, dell’astensione facoltativa e dei riposi giornalieri. Per il padre naturale, il diritto sorge in ipotesi particolari come grave malattia o decesso della madre, o affidamento esclusivo; per il padre adottivo o affidatario, il diritto è riconosciuto con regole specifiche legate all’ingresso del bambino in famiglia e alla rinuncia della madre. Per i riposi giornalieri e l’astensione facoltativa valgono limiti di durata, condizioni di alternatività con la madre e criteri di calcolo della retribuzione. Sono richiamati i casi in cui il diritto del padre opera anche se la madre non è lavoratrice dipendente o non rientra in categorie aventi diritto.

Ricorsi sui benefici ex art. 33 legge n. 104/1992

I Comitati provinciali sono competenti a decidere i ricorsi contro i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell’art. 33 della legge n. 104/1992. La circolare equipara, ai fini del contenzioso, tali permessi ai riposi dell’art. 10 della legge n. 1204/1971, per cui il ricorso va proposto con le stesse modalità e negli stessi termini. Nei provvedimenti di diniego deve essere indicata la facoltà di ricorso e, in caso di rigetto del ricorso, va ricordata anche la possibilità di adire l’autorità giudiziaria entro il termine annuale di decadenza.

Incompatibilità tra indennità di maternità e indennità INAIL

In caso di contemporanea astensione per maternità e riconoscimento dell’inabilità temporanea da infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’indennità di maternità non è corrisposta per il periodo coperto dall’indennità giornaliera INAIL. L’INPS resta tenuto, ove previsto, a integrare l’importo erogato dall’INAIL fino alla concorrenza dell’indennità di maternità spettante.

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