Circolare numero 183 del 5-8-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riguarda la contributività al Fondo Elettrici delle somme erogate a titolo di indennità "una tantum" e di elemento distinto della retribuzione in occasione dei rinnovi contrattuali del settore. Dopo la precedente istruzione di recupero, viene richiamato l’avviso del Ministero del lavoro secondo cui, per la disciplina previgente della legge n. 53/1963, la lettera della norma non consente di assoggettare tali erogazioni a contribuzione. In considerazione del nuovo quadro introdotto dal d.lgs. n. 562/1996, che armonizza il regime pensionistico sostitutivo al sistema dell’assicurazione generale obbligatoria e richiama le regole dell’art. 12 della legge n. 153/1969, l’Istituto aderisce all’orientamento ministeriale e dispone la cessazione delle azioni di recupero già avviate, sia amministrative sia giudiziarie.
Contribuzione al Fondo Elettrici su indennità "una tantum" ed elemento distinto della retribuzione; revoca delle azioni di recupero
Contribuzione al Fondo Elettrici su indennità "una tantum" ed elemento distinto della retribuzione
La circolare affronta il tema dell’assoggettamento contributivo al Fondo Elettrici delle somme corrisposte a titolo di indennità "una tantum" e di elemento distinto della retribuzione in occasione dei rinnovi dei contratti collettivi del settore. Il documento interviene a seguito di precedenti azioni dell’Istituto volte al recupero della contribuzione e alla luce del successivo orientamento espresso dal Ministero del lavoro.
Quadro normativo richiamato
Viene innanzitutto richiamata la disciplina previgente del Fondo Elettrici di cui alla legge 1 febbraio 1963, n. 53. Secondo il Ministero del lavoro, una lettura letterale delle voci imponibili previste da tale normativa non consente di includere nel calcolo contributivo le erogazioni in questione. La circolare prende atto di tale impostazione e la assume come base per il nuovo orientamento applicativo.
Effetti del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562
Il documento segnala poi che il d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562, in materia di armonizzazione del regime pensionistico sostitutivo degli iscritti al Fondo Elettrici, introduce una rilevante modifica del sistema. La nuova disciplina individua infatti, quale base di computo contributivo, le regole previste per l’assicurazione generale obbligatoria. In tale prospettiva assume rilievo l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la cui onnicomprensività, operando nel regime generale obbligatorio, impedisce di sottrarre alla contribuzione il trattamento "una tantum" a partire dall’avvenuta omogeneizzazione del quadro normativo.
Conseguenze operative per le sedi
Alla luce delle considerazioni ministeriali e del nuovo impianto normativo, l’Istituto aderisce al punto di vista espresso dal Ministero del lavoro. Ne deriva l’invito rivolto alle sedi a interrompere e a non proseguire le azioni eventualmente già intraprese per il recupero contributivo, sia nella fase amministrativa sia in quella giudiziaria. La circolare ha quindi effetto di abbandono delle iniziative di recupero precedentemente avviate sul punto.
Punti principali
Premessa e precedente circolare n. 46 del 16 settembre 1995
La circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 46 del 16.9.1995 in materia di recupero della contribuzione dovuta al Fondo Elettrici sull’indennità "una tantum" e sull’elemento distinto della retribuzione corrisposti al personale ENEL e delle aziende elettriche private in occasione dei rinnovi dei contratti collettivi.
Valutazione del Ministero del lavoro sulla disciplina previgente
Il Ministero del lavoro viene richiamato per aver osservato che, con riferimento alla disciplina originaria del Fondo Elettrici contenuta nella legge 1 febbraio 1963, n. 53, l’elencazione delle voci imponibili, letta in senso letterale, non consente di ricomprendervi le erogazioni oggetto del recupero contributivo.
Incidenza del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562
La circolare evidenzia che il d.lgs. n. 562/1996, intervenuto in materia di armonizzazione del regime pensionistico sostitutivo per gli iscritti al Fondo Elettrici, introduce una significativa innovazione, individuando come base di computo contributivo le regole previste per l’assicurazione generale obbligatoria.
Richiamo all’art. 12 della legge n. 153/1969
Si sottolinea che l’onnicomprensività dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, applicabile nell’assicurazione generale obbligatoria, impedisce di escludere dall’assoggettamento contributivo il trattamento "una tantum", con effetto dalla intervenuta omogeneizzazione del regime.
Revoca delle azioni di recupero
Preso atto del nuovo orientamento e aderendo al punto di vista ministeriale, l’Istituto invita le sedi a desistere da eventuali azioni già intraprese per il recupero delle contribuzioni, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria.
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