Circolare numero 31 del 06-08-1997 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il nuovo regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo, introdotto dal D.Lgs. 182/97, ha decorrenza dal 1° gennaio 1997 e produce effetti immediati dalla prima scadenza utile di versamento successiva all’11 luglio 1997. Per la modulistica le imprese devono continuare a usare i mod. 031/R fino a nuove istruzioni. In considerazione delle difficoltà di adeguamento e dei conguagli contributivi, viene consentita la regolarizzazione delle sole partite legate alle innovazioni contributive del decreto entro il 20 novembre 1997, con applicazione dei soli interessi al tasso legale sulle eventuali differenze dovute.
Precisazioni operative sul nuovo regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo ex D.Lgs. 182/97
Regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo: precisazioni operative
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul D.Lgs. 182/97, richiamato come norma di attuazione della delega contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo. L’intervento è volto soprattutto a definire la decorrenza delle nuove disposizioni, la gestione della modulistica e le modalità di regolarizzazione dei conguagli contributivi connessi al nuovo assetto.
Decorrenza del nuovo regime ed efficacia immediata
Viene ribadito che la decorrenza applicativa del nuovo regime pensionistico è fissata al 1° gennaio 1997. Da tale previsione discende che le nuove norme hanno efficacia immediata e trovano applicazione sin dalla prima scadenza utile di pagamento dei contributi successiva all’entrata in vigore del decreto, avvenuta l’11 luglio 1997.
Modulistica da utilizzare
Sul piano operativo, le imprese sono tenute a continuare a utilizzare, fino a diversa comunicazione dell’Ente, i modelli 031/R attualmente in uso per la presentazione della modulistica. La circolare non introduce, in questa sede, nuovi modelli, ma conferma la prosecuzione dell’utilizzo di quelli già adottati.
Regolarizzazione delle differenze contributive
La circolare prende atto delle difficoltà che le imprese dello spettacolo possono incontrare nell’adeguarsi in tempi brevi alle innovazioni contributive introdotte dal D.Lgs. 182/97 e nel procedere ai relativi conguagli. Per tali sole partite connesse ai mutamenti derivanti dal decreto, l’Ente, in forza della delibera commissariale n. 137 del 10/7/97 e previo parere favorevole del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, consente la regolarizzazione entro il 20 novembre 1997.
Condizioni economiche della regolarizzazione
La regolarizzazione ammessa entro il termine indicato comporta l’applicazione, sulle eventuali differenze contributive dovute, dei soli interessi al tasso legale. Viene espressamente precisato che resta fermo l’obbligo del versamento dei contributi alle scadenze previste e che il maggior onere contributivo derivante dall’entrata in vigore del provvedimento può essere assolto entro il 20 novembre 1997 con il solo carico degli interessi legali, senza ulteriori maggiorazioni.
Ulteriori istruzioni
La circolare si chiude con l’annuncio che saranno fornite successivamente ulteriori e più dettagliate istruzioni operative, a integrazione delle presenti precisazioni.
Punti principali
Decorrenza ed efficacia delle nuove norme
Le disposizioni del D.Lgs. 182/97, che attua la delega della legge n. 335/1995 in materia di regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, decorrono dal 1° gennaio 1997. Ne consegue che le nuove norme sono immediatamente efficaci e si applicano sin dalla prima scadenza utile di pagamento dei contributi successiva all’entrata in vigore del decreto, avvenuta l’11 luglio 1997.
Modulistica da utilizzare
Per la presentazione della modulistica le imprese devono continuare a utilizzare, fino a diversa comunicazione dell’Ente, i modelli 031/R già in uso.
Regolarizzazione dei conguagli contributivi
Poiché le innovazioni contributive introdotte dal decreto comportano difficoltà di adeguamento per le imprese dello spettacolo, è consentita la regolarizzazione delle partite esclusivamente connesse ai mutamenti derivanti dal D.Lgs. 182/97 entro il 20 novembre 1997. Su eventuali differenze contributive dovute si applicano soltanto gli interessi al tasso legale, senza ulteriori maggiorazioni.
Obbligo di versamento alle scadenze
Resta fermo l’obbligo di versare i contributi alle scadenze ordinarie previste. La facoltà di regolarizzazione entro il 20 novembre 1997 riguarda solo il maggior onere contributivo derivante dall’entrata in vigore del provvedimento, che può essere assolto entro tale termine con i soli interessi legali.
Annuncio di ulteriori istruzioni
L’Ente comunica che seguiranno ulteriori e più dettagliate istruzioni operative.
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