L.R. Toscana 70/2010
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Toscana il sistema sanitario di emergenza-urgenza, definendo componenti, funzioni, programmazione, elenchi regionali di associazioni e CRI, meccanismi di budget e monitoraggio. Introduce anche un nuovo regolamento attuativo e una disciplina transitoria; le modifiche alla l.r. 25/2001 sono però state successivamente abrogate nel 2019.
Riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza-urgenza e del trasporto sanitario in Toscana
Riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza-urgenza e del trasporto sanitario
La legge regionale Toscana n. 70/2010 interviene sulla disciplina del servizio sanitario regionale e sul trasporto sanitario, con l’obiettivo di riorganizzare il sistema di emergenza-urgenza territoriale. Definisce i soggetti del sistema, le modalità di programmazione, l’elenco regionale degli operatori, il budget e il monitoraggio, oltre a prevedere una fase transitoria.
Ambito e struttura del sistema di emergenza-urgenza
Il sistema sanitario di emergenza-urgenza è configurato come sistema complesso e unitario articolato in tre componenti:
- sistema di allarme sanitario;
- sistema territoriale di soccorso;
- sistema ospedaliero di emergenza.
Il sistema di allarme sanitario è affidato alle aziende unità sanitarie locali tramite le centrali operative territoriali, alle quali arrivano le richieste di intervento attraverso il numero unico nazionale. Le centrali raccolgono la richiesta, valutano la complessità dell’intervento e attivano e coordinano il soccorso.
Il sistema territoriale di soccorso è composto da aziende unità sanitarie locali, comitati della Croce Rossa Italiana e associazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale. Esso opera mediante postazioni di emergenza territoriale, mezzi di soccorso e personale sanitario e non sanitario, con funzioni di intervento sul luogo dell’evento, stabilizzazione delle funzioni vitali e trasporto del paziente al presidio ospedaliero più idoneo.
Il sistema ospedaliero di emergenza è composto dalle aziende sanitarie e svolge funzioni di pronto soccorso, intervento diagnostico-terapeutico specialistico e osservazione breve.
Trasporto sanitario di emergenza-urgenza territoriale
La legge definisce l’attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza territoriale come quella riferita a:
- servizi gestiti dalla centrale operativa territoriale;
- trasporti previsti nei LEA effettuati con ambulanza;
- trasporti in cui le condizioni cliniche del paziente richiedano esclusivamente l’uso dell’ambulanza, l’assistenza in itinere con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato, e la continuità delle cure per non interrompere il percorso assistenziale già avviato.
Se tale attività non può essere garantita dai soggetti del sistema territoriale di soccorso, le aziende unità sanitarie locali, dopo aver tentato ogni soluzione utile con associazioni di volontariato e comitati CRI, possono affidarla a soggetti terzi mediante procedure di evidenza pubblica, mantenendo gli attuali livelli di qualità del servizio.
Elenco regionale di associazioni e CRI
La Giunta regionale istituisce un elenco regionale degli operatori del trasporto sanitario di emergenza-urgenza. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo, effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 che svolgono tale attività e le inserisce nell’elenco, previo assenso e dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti regolamentari.
Sono inseriti nell’elenco anche i comitati della Croce Rossa Italiana, in base a uno specifico accordo con il comitato regionale toscano della CRI. L’elenco è aggiornato annualmente e i soggetti iscritti sono sottoposti a verifiche periodiche della commissione di vigilanza prevista dalla l.r. 25/2001.
Programmazione, piani locali e organi di coordinamento
La programmazione dell’attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza territoriale è svolta dalle aziende sanitarie, previo confronto di area vasta e sulla base delle linee di indirizzo della Conferenza regionale permanente.
L’organizzazione concreta dei servizi è definita annualmente con un piano attuativo e operativo locale che stabilisce in particolare:
- protocolli tecnici di gestione del servizio;
- criteri di assegnazione del budget alle associazioni;
- azioni di razionalizzazione e appropriatezza per il rispetto del budget.
Il piano è proposto dal direttore della centrale operativa, approvato dal comitato di coordinamento e deliberato dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale.
La Conferenza regionale permanente è istituita con funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica del sistema di emergenza-urgenza territoriale. Ne fanno parte l’assessore regionale competente o delegato, i coordinatori dei comitati di area vasta, il responsabile dell’Osservatorio permanente del sistema di emergenza-urgenza, il responsabile del coordinamento regionale delle centrali operative 118, i rappresentanti dei due organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e il rappresentante del comitato regionale CRI.
La Conferenza definisce le linee di indirizzo per:
- programmazione aziendale;
- elaborazione dei piani annuali attuativi locali;
- ripartizione delle risorse tra aziende sanitarie;
- monitoraggio degli obiettivi.
I componenti non percepiscono indennità; la composizione è aggiornata ogni due anni.
Presso ogni azienda unità sanitaria locale è inoltre istituito un comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza-urgenza, con funzioni di approvazione del piano locale, definizione dei criteri di budget e attuazione delle misure di razionalizzazione, innovazione, appropriatezza e monitoraggio. Anche questo organismo non dà diritto a indennità ed è aggiornato ogni due anni.
Sistema budgetario
La legge prevede un sistema budgetario specifico per le attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza territoriale, i cui criteri sono definiti dal regolamento attuativo.
Il budget deve tener conto dei diversi livelli di attività, del fabbisogno sanitario, delle caratteristiche della popolazione assistita e dell’ambito territoriale di riferimento. Sono previsti indici correttivi per comuni insulari, montani e disagiati. I soggetti del sistema devono trasmettere alle aziende sanitarie report periodici sull’attuazione del budget, sui risultati raggiunti e sulle risorse utilizzate.
Monitoraggio e valutazione
La Giunta regionale effettua il monitoraggio e la valutazione dell’attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza nell’ambito del rapporto annuale e della relazione sanitaria aziendale. Gli esiti confluiscono nella relazione sanitaria regionale riferita al Consiglio regionale.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, per disciplinare:
- i requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale, volti a garantire continuità e qualità del servizio;
- le modalità di aggiornamento dell’elenco, con riferimento a iscrizione, modifica e cancellazione;
- le procedure di verifica periodica dei soggetti iscritti;
- i criteri per la formulazione del budget.
Disciplina transitoria
In attesa della definizione dei piani annuali attuativi e operativi locali, che devono essere approvati entro 180 giorni dall’adozione del regolamento attuativo, l’attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza sul territorio regionale continua a essere assicurata dalle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 e dai comitati CRI già operanti alla data di entrata in vigore della legge.
Inoltre, per la l.r. 25/2001, il regolamento di attuazione originario resta valido fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, e le autorizzazioni già rilasciate devono essere adeguate ai nuovi requisiti entro il termine fissato dal regolamento stesso.
Modifiche alla disciplina del trasporto sanitario e obsolescenza delle norme rinviate
La legge modificava anche la l.r. 25/2001 in materia di autorizzazioni e vigilanza sul trasporto sanitario. Tuttavia, nel testo fornito, le disposizioni di modifica agli articoli 1, 3, 6 e 7 della l.r. 25/2001 risultano indicate come abrogate dalla l.r. 30 dicembre 2019, n. 83. Per questo la parte oggi applicabile della legge 70/2010 è sostanzialmente quella relativa alla riorganizzazione dell’emergenza-urgenza nella l.r. 40/2005, mentre la disciplina di modifica della l.r. 25/2001 ha rilievo solo storico.
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