L.R. Toscana 64/2010
Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana interviene, in attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa, sui compensi degli organismi consiliari, sul numero dei componenti del CORECOM e sulle utilità/spese di trasporto dei consiglieri, del Presidente e dei componenti della Giunta. È in larga parte superata o già applicata per effetti legati a rinnovi e decorrenze dal 2011; alcune disposizioni risultano oggi abrogate.
Razionalizzazione della spesa del Consiglio regionale e revisione di compensi e utilità agli eletti in Toscana
Razionalizzazione della spesa del Consiglio regionale e revisione di compensi e utilità
La legge regionale Toscana 29 dicembre 2010, n. 64 interviene per contenere e razionalizzare la spesa degli organi regionali, modificando varie disposizioni sul trattamento economico e sulle utilità connesse alle cariche regionali. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Toscana e, per alcune misure, produce effetti solo a partire dal 2011 o dal primo rinnovo utile degli organi interessati.
Ambito e finalità dell’intervento
Il provvedimento si colloca nel quadro delle misure regionali di contenimento della spesa pubblica. Le modifiche incidono in particolare su:
- organismi istituiti presso il Consiglio regionale;
- composizione del CORECOM Toscana;
- utilità riconosciute ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta;
- rimborsi per gli spostamenti tra residenza e sede regionale.
Misure sul personale e sugli organismi consiliari
La legge prevedeva una riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e la modifica della disciplina dell’articolo 17 della l.r. 36/2000. Tali disposizioni risultano però abrogate e non costituiscono oggi disciplina vigente utile.
Riduzione dei componenti del CORECOM Toscana
La legge riduce la composizione del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana.
- Il numero dei componenti passa da sette a cinque.
- Conseguentemente, vengono adeguati anche i riferimenti numerici relativi alla struttura interna e alla disciplina dei componenti supplenti/sostitutivi.
L’efficacia di questa modifica non decorre subito dalla pubblicazione, ma dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo all’entrata in vigore della legge.
Utilità spettanti a consiglieri, Presidente e componenti della Giunta
La legge modifica il testo unico regionale sui consiglieri e sui componenti della Giunta per ridefinire le utilità accessorie riconosciute ai soggetti interessati.
Sono eliminate le precedenti previsioni relative alla tessera autostradale per il territorio nazionale. Sono invece confermate o introdotte ulteriori utilità, tra cui:
- apparecchio telepass con abilitazione alla zona a traffico limitato;
- giornali quotidiani.
La quantificazione economica di tali utilità è rimessa annualmente:
- all’Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri regionali;
- alla Giunta regionale per il Presidente e per i componenti della Giunta. Tale quantificazione rileva anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa statale richiamata dalla legge regionale.
Rimborso spese di trasporto tra residenza e sede della Regione
La disciplina del rimborso delle spese di trasporto viene rimodulata per gli spostamenti tra il comune di residenza e la sede della Regione e viceversa.
In particolare:
- il rimborso è riconosciuto ai soggetti interessati, salvo il caso dell’assegnazione stabile di un’autovettura di servizio;
- viene introdotto un limite massimo di distanza attribuibile pari a 220 chilometri;
- il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e i componenti della Giunta non percepiscono il rimborso, perché hanno in assegnazione stabile un’autovettura di servizio.
Anche per l’assegnazione dell’autovettura di servizio è prevista una quantificazione economica, coincidente al massimo con il rimborso trasporto attribuibile ai sensi della disciplina regionale, ai fini del controllo dei limiti di spesa.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Le disposizioni, in linea generale, decorrono dal 1° gennaio 2011. Fa eccezione la modifica sul CORECOM Toscana, che decorre dal primo rinnovo dell’organo successivo all’entrata in vigore della legge.
Stato attuale della disciplina
Il provvedimento è oggi in larga parte superato nella sua utilità pratica:
- alcune disposizioni sono espressamente abrogate;
- altre hanno avuto efficacia solo a partire dal 2011 o dal primo rinnovo del CORECOM;
- la materia è riferita a specifiche misure di contenimento della spesa ormai storicizzate. Per questo, nella pratica applicativa odierna, l’atto presenta un interesse molto limitato ed è da considerarsi sostanzialmente deprecato.
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