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Legge

L.R. Toscana 65/2010

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 65/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanziaria toscana 2011 reca misure, in gran parte a efficacia limitata al 2011-2013, su contenimento della spesa regionale, enti dipendenti e partecipate, sanità, turismo, trasporto pubblico locale, programmazione agricola, sostegno ai comuni, politiche abitative e altri interventi settoriali. Molte disposizioni sono oggi abrogate o riferite a scadenze concluse; restano soprattutto le modifiche strutturali ai testi richiamati, nei limiti del consolidato vigente.

Legge finanziaria Toscana 2011 e misure collegate di finanza pubblica, riordino enti, sanità, trasporti, programmazione, edilizia e politiche sociali

Legge finanziaria Toscana 2011: misure di finanza pubblica, riordino e interventi settoriali

La legge riguarda la Regione Toscana e introduce, per lo più con efficacia limitata agli esercizi 2011-2013 o a specifiche scadenze, una pluralità di interventi finanziari, organizzativi e di riordino in materia di enti regionali, sanità, turismo, trasporti, agricoltura, politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e finanza etica.

Finanza pubblica e contenimento della spesa

La parte iniziale della legge conteneva misure di riduzione dei costi di funzionamento della Regione, degli enti dipendenti, delle società partecipate e di alcuni organismi collegati. Molte di tali disposizioni sono oggi abrogate e quindi prive di rilievo applicativo attuale.

Per gli enti dipendenti, la disciplina originaria prevedeva:

  • limiti alle assunzioni a tempo indeterminato per il 2011, nel limite del 20% della spesa per il personale cessato nell’anno precedente, previo esperimento delle procedure di mobilità;
  • criteri di calcolo del rapporto tra spese di personale e spese correnti riferito all’insieme Regione, enti dipendenti e società in house, con certificazione della direzione regionale competente in materia di bilancio;
  • interventi sui bilanci, sulla contabilità analitica, sulla quantificazione delle risorse per il funzionamento, sulla destinazione dell’utile d’esercizio e sui limiti alle operazioni finanziarie e patrimoniali, oggi tutti abrogati.

Per le società partecipate era previsto, per il triennio 2011-2013, un taglio del 10% ai compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione, delle società partecipate da Regione ed enti locali e delle società miste a maggior partecipazione regionale, con estensione all’amministratore unico di Sviluppo Toscana spa. Le società dovevano adeguarsi subito, senza attendere la scadenza degli organi, e l’amministratore che svolgesse anche funzioni direttive aveva diritto a un solo compenso. Le società quotate erano escluse.

Disposizioni per enti dipendenti, in house e fondazioni regionali

La legge ha inciso sul funzionamento degli enti dipendenti e delle società in house, prevedendo per queste ultime l’applicazione delle regole di bilancio e degli obblighi informativi stabiliti per gli enti dipendenti.

Per le fondazioni regionali, fino all’attuazione della disciplina culturale richiamata, i contributi di funzionamento erano ridotti del 15% rispetto al 2010; dal 1° gennaio 2011 i compensi degli organi amministrativi e consultivi, esclusi i revisori, venivano sostituiti da gettoni di presenza non superiori a 30 euro. Per i revisori erano fissati tetti pari al 3% e al 2% dell’indennità del Presidente della Giunta regionale.

Per i soggetti privati destinatari di contributi ordinari regionali, la concessione era subordinata, dal 1° gennaio 2011, alla sostituzione delle indennità di carica con gettoni di presenza non superiori a 30 euro, salvo le società.

È stata inoltre prevista, per i componenti degli organi amministrativi nominati dalla Regione, la possibilità di rimborso anche per l’uso del mezzo privato, entro il limite del costo del trasporto pubblico, con criterio chilometrico pari a un quinto di litro di benzina per chilometro.

Sanità regionale

La legge contiene numerose disposizioni sul servizio sanitario regionale, molte delle quali oggi abrogate, ma il testo consolidato mantiene anche profili che hanno inciso sull’assetto organizzativo e sugli strumenti di programmazione sanitaria.

Tra le misure principali:

  • sostegno al rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie con contributi complessivi per il triennio 2011-2013;
  • istituzione di un fondo di anticipazione, per il triennio 2011-2013, a favore delle aziende sanitarie che attivino alienazioni patrimoniali, con obbligo di restituzione entro 36 mesi senza interessi;
  • disposizioni su farmaci e dispositivi medici orientate all’appropriatezza prescrittiva e all’uso efficiente delle risorse;
  • misure di potenziamento dei servizi territoriali, della residenzialità, dell’assistenza domiciliare e dei trasporti sanitari e socio-sanitari.

Nel settore sanitario sono state introdotte anche modifiche strutturali all’assetto dell’ARS, con:

  • nuovo assetto degli organi: Comitato di indirizzo e controllo, Direttore e Collegio dei revisori;
  • mandato degli organi, in linea generale, coincidente con la legislatura regionale o con durata quinquennale per il Direttore e i revisori;
  • gettone di presenza di 30 euro per i componenti del Comitato di indirizzo e controllo;
  • trattamento economico del Direttore parametrato ai dirigenti regionali;
  • disciplina dei rimborsi spese;
  • bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e bilancio di esercizio con termini di adozione e approvazione prefissati.

Sono state inoltre modificate regole per le società della salute e per gli organi di controllo collegati, con riduzione e riformulazione delle indennità del collegio sindacale.

Istituzioni culturali e fondazioni regionali

Per le fondazioni regionali operanti in ambito culturale, la legge ha disposto:

  • riduzione del 15% dei contributi di funzionamento fino all’attuazione della nuova disciplina di settore;
  • sostituzione dei compensi con gettoni di presenza non superiori a 30 euro;
  • limiti alle indennità dei revisori.

La disciplina ha avuto carattere transitorio e collegato all’attuazione della normativa culturale successiva.

Riordino di enti e agenzie regionali

La legge ha inciso profondamente sull’organizzazione di enti e agenzie regionali.

ARSIA

L’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA) è stata soppressa con trasferimento delle funzioni alla Regione, che è subentrata nei rapporti attivi e passivi e ha acquisito il patrimonio mobiliare. Il personale è stato assegnato alla struttura regionale competente. Sono state previste norme transitorie per bilancio finale, ricognizione patrimoniale e trasferimento dei beni, nonché una relazione sulle attività avviate nel 2011. La legge istitutiva dell’ARSIA è stata abrogata.

Servizio fitosanitario regionale

Dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione; fino a tale data restavano in capo ad ARPAT. Il distacco di dieci ispettori fitosanitari da ARPAT alla Regione era previsto fino al 31 dicembre 2011, con mantenimento del trattamento economico e disciplina delle modalità di trasferimento del servizio. La tariffa fitosanitaria restava incamerata da ARPAT per tutta la durata del distacco, poi alla Regione.

Gestione del parco stalloni

In fase transitoria, la Giunta regionale poteva affidare all’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli la gestione degli stalloni di proprietà regionale, con distacco del personale per un periodo non superiore a due anni.

Enti parco, IRPET, ARS, ARPAT, LAMMA, aziende agricole e agenzie

La legge contiene numerose modifiche organizzative a discipline speciali di enti regionali, in particolare:

  • IRPET: nuovo assetto degli organi, nuove modalità di nomina del Direttore, durata degli organi, competenze, compensi e rimborsi, e nuova disciplina di bilancio;
  • ARS: trasformazione del consiglio di amministrazione nel Comitato di indirizzo e controllo, disciplina dei gettoni, dei revisori, del Direttore, del regolamento di organizzazione e del bilancio;
  • ARPAT: aggiornamento delle indennità del collegio e dell’approvazione dei bilanci;
  • LAMMA: riduzione del gettone di presenza a 30 euro, adeguamento automatico del trattamento economico e nuova indennità dei revisori.

Molte delle disposizioni di questa parte hanno efficacia collegata al primo rinnovo degli organi successivo all’entrata in vigore della legge.

Turismo e soppressione delle APT

Nel settore turistico la legge ha disposto lo scioglimento delle Agenzie per il turismo (APT) provinciali, con termine per la cessazione delle attività al 31 dicembre 2011. Le province sono subentrate nei rapporti giuridici e nel patrimonio delle APT; il personale provinciale che svolgeva attività di promozione turistica è stato trasferito ad APET per le funzioni corrispondenti.

La Regione ha assunto, tramite APET, le funzioni di promozione turistica affidate dalla stessa Regione. Le modifiche al testo unico del turismo e le disposizioni collegate risultano oggi in larga parte abrogate dal successivo riordino normativo.

Servizi pubblici locali: rifiuti, acqua e trasporto pubblico

La legge contiene un ampio riordino dei servizi pubblici locali, con forte incidenza storica su rifiuti e trasporto pubblico locale.

Servizio idrico e rifiuti

Entro il 31 dicembre 2011 la Giunta regionale doveva presentare una proposta di legge per la riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, in coerenza con la soppressione delle autorità d’ambito territoriale ottimale. In via transitoria:

  • in mancanza di pubblicazione del bando per il gestore unico dei rifiuti, la Regione poteva nominare un commissario;
  • il servizio di gestione integrata dei rifiuti e la depurazione delle acque reflue continuavano ad essere svolti dai gestori esistenti al 31 dicembre 2010 fino al subentro dei nuovi gestori.

Trasporto pubblico locale

La disciplina del TPL è una delle più rilevanti della legge, anche se parte delle modifiche è stata successivamente superata. Il sistema è stato riorganizzato prevedendo:

  • esercizio associato delle funzioni tra Regione, province e comuni tramite convenzione da stipularsi entro il 31 gennaio 2011;
  • istituzione di un ufficio unico regionale per programmazione, gare, gestione dei contratti, controllo, vigilanza, banche dati e supporto tecnico;
  • istituzione di una conferenza permanente per la programmazione e verifica, senza indennità;
  • definizione dei costi e ricavi standard, riparto delle risorse e criteri di premialità;
  • affidamento dei servizi di TPL su gomma a un unico soggetto gestore, con durata di nove anni, per i contratti scaduti o in scadenza nel triennio 2011-2013;
  • possibilità di integrare nella gara anche servizi ferroviari regionali;
  • ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2012;
  • gestione transitoria dei servizi da parte della Regione fino al subentro del gestore unico.

La legge ha inoltre introdotto criteri di finanziamento alle province e regole di transizione del personale provinciale verso la struttura regionale competente, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 per alcune successive modifiche.

Programmazione regionale, agricoltura, foreste e pesca

La legge ha ridefinito il sistema di programmazione agricolo-forestale toscano.

Il Piano regionale agricolo forestale (PRAF) è stato qualificato come documento programmatorio unitario delle politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale, articolato in sezione agricola e sezione forestale. Il PRAF costituisce il riferimento per la programmazione regionale, nazionale e locale e per l’accesso ai finanziamenti.

La programmazione forestale regionale viene ricondotta alla sezione forestale del PRAF, che definisce stato dei boschi, aree omogenee, obiettivi strategici, filiera foresta-legno, valorizzazione del patrimonio forestale, prevenzione incendi, finanziamenti e monitoraggio, nonché inventario e carta forestale.

Anche la disciplina della pesca nelle acque interne è ricondotta alla sezione agricola del PRAF. Le risorse per l’attuazione delle leggi settoriali sono definite nel PRAF in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

Sostegno ai comuni, forme associative e enti montani

La legge contiene varie misure di sostegno alle gestioni associate dei comuni e agli enti montani.

Per il 2011 i contributi regionali per le gestioni associate sono stati riservati alle unioni di comuni con determinati requisiti dimensionali; sono state previste soglie massime di contributo, criteri di concessione, requisiti di costituzione o di insediamento degli organi e ipotesi di revoca.

Per gli enti montani, fino al 31 dicembre 2011 la ripartizione delle risorse è stata affidata a criteri stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio regionale.

La legge contiene anche interpretazioni autentiche in materia di comunità montane e polizia municipale, volte a chiarire obbligazioni pregresse dei comuni e nozioni organizzative.

Politiche abitative e autonomia dei giovani

La parte più articolata delle disposizioni sociali riguarda il sostegno all’autonomia abitativa dei giovani, oggi in gran parte riferito a misure temporanee e a bandi conclusi.

Sostegno al canone di locazione per giovani

È stato previsto un contributo per giovani tra 18 e 34 anni, con priorità per la fascia 30-34, finalizzato al pagamento del canone di locazione per l’autonomia abitativa. Il beneficio era subordinato, tra l’altro, a:

  • residenza in Toscana da almeno due anni presso il nucleo familiare di origine;
  • reddito individuale e familiare entro soglie determinate;
  • contratto di locazione non transitorio per abitazione sita in Toscana;
  • assenza di altri contributi pubblici per la medesima finalità;
  • assenza di diritti reali su abitazioni oltre il 30%.

Il contributo era erogato per tre anni, con importo annuo tra 1.800 e 4.200 euro, secondo fascia di reddito e presenza di figli, ed era revocabile o decadibile in caso di inadempienze specifiche. La Giunta regionale doveva definire modalità operative e restituzione degli importi revocati.

Locazione con patto di futura vendita

È stato inoltre previsto un sostegno all’acquisto della prima casa tramite locazione con patto di futura vendita, con canone moderato e durata della locazione non superiore a cinque anni. Erano stabiliti requisiti soggettivi dei giovani, requisiti oggettivi dell’immobile, limiti del prezzo di futura vendita e criteri di priorità, nonché importi massimi dei contributi sia per il conduttore sia per il locatore. Anche qui il beneficio era soggetto a revoca o decadenza in caso di mancata stipula del contratto definitivo, mancato trasferimento della residenza o risoluzione anticipata.

Interventi speciali di edilizia residenziale pubblica

È stata autorizzata una spesa per interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio ERP in aree ad alta criticità abitativa, finalizzati a incrementare l’offerta in locazione per fasce deboli e ad affrontare emergenze abitative. Gli interventi potevano riguardare nuove abitazioni, recuperi, sperimentazioni abitative e riqualificazione di insediamenti degradati, con eventuale riserva fino al 25% per giovani in autonomia abitativa.

Nuove misure per giovani in affidamento o tutela giudiziaria

È altresì prevista una misura, per il triennio 2026-2028, a sostegno dell’autonomia abitativa di giovani tra 18 e 21 anni collocati fuori dal nucleo familiare di origine in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria, con contributi al canone di locazione, requisiti ISEE e patrimoniali, durata triennale e bandi regionali. Questa disposizione è tuttavia di introduzione molto più recente rispetto al corpo originario della legge e va letta come disciplina vigente aggiunta nel consolidato.

Contributi straordinari e sostegni speciali

La legge prevede anche contributi una tantum di solidarietà a favore delle famiglie di militari residenti in Toscana deceduti in missione all’estero, con importi prestabiliti e platea definita. Queste disposizioni hanno natura puntuale e ormai esaurita.

Sono presenti inoltre contributi straordinari per:

  • mondiali di ciclismo 2013, sia per iniziative di accompagnamento sia per interventi viari e infrastrutturali;
  • Porto di Livorno, per interventi di escavo;
  • sistema aeroportuale toscano, con interventi integrati 2011-2013, contributi per l’avviamento di nuovi collegamenti aerei e partecipazione regionale ad Alatoscana spa;
  • aree in grave crisi industriale, mediante interventi di reindustrializzazione e possibile acquisizione e successiva vendita delle aree, con destinazione dei proventi alla riduzione dell’indebitamento.

Imprese certificate, tariffe e finanza etica

La legge conferma le agevolazioni IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 e per le imprese certificate SA8000 per i periodi d’imposta 2011-2013.

Le tariffe per beni e servizi riscossi da Regione, aziende sanitarie ed enti dipendenti devono essere aggiornate annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, salvo diversa previsione di legge.

In materia di affidamenti di forniture e servizi, la Regione può avvalersi degli ESTAV come centrali di committenza per gare di proprio interesse, e la Regione e altri soggetti pubblici possono aderire ai contratti stipulati dagli ESTAV.

Sul piano della finanza etica, la Regione ha previsto misure di sostegno al microcredito, con priorità ai giovani e ai lavoratori che hanno perso l’occupazione, attraverso fondi di garanzia, contributi a soggetti garanti e contributi a intermediari del microcredito, oltre a possibili partecipazioni di minoranza nel rispetto della disciplina regionale sugli organismi partecipati.

Entrata in vigore e decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ma le sue disposizioni si applicano, in linea generale, dal 1° gennaio 2011. Molte misure erano espressamente limitate agli esercizi 2011-2013 o a specifici eventi, per cui oggi risultano esaurite o superate. In diversi casi il consolidato riporta abrogazioni espresse intervenute successivamente, che rendono la legge, nel suo complesso, in larga parte storicizzata e solo parzialmente utile per la lettura delle discipline ancora richiamate nei testi modificati.

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